DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147

Type DPR
Publication 1990-06-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/6/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;

Visto l'accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) quest'ultima, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente ai sensi

dell'art. 95, primo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Visto il decreto-legge 1› giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.

2.Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo della legge n. 121/1981, aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni, di cui - tra l'altro - alle leggi 24 novembre 1981, n. 675, 12 agosto 1982, n. 569, 10 ottobre 1986, n. 668, recante: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987. - I D.P.R. 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338 sono pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. - Il D.L. n. 387/1987, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1987. La relativa legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1987. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 10 dicembre 1987. - Il D.P.R. n. 234/1988, recante: "Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del Personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1988, n. 150. - Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 95 della legge n. 121/1981: "Art. 95. (Accordi sindacali). - Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale".

Art. 2

Nuovi stipendi

1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.081.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.331.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.331.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13.331.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.531.000

2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.

3.Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 354.600 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 385.600 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 436.100 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 486.600 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 512.000

4.Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.459.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.668.600 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.815.200 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.052.850 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.290.500 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.410.000

5.Dal 1' luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.450.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.800.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.050.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.450.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.850.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.050.000

6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. (2) ((3))

Art. 3

Retribuzione individuale di anzianita'

1.A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 264.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 288.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 330.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 357.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 384.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 462.000 " ((IX)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 508.200

2.Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall'art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4.Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'art. 4: - L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980), concernente: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato": "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 5

Assegno funzionale

1.Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire ___ ___ ___ Ruolo degli agenti e assistenti . . . 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 2.500.000

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