DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1990, n. 150

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1990-04-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/7/1990

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuto di dover assicurare al predetto Dipartimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso Ministro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

D'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione

1.Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, e' costituito secondo gli articoli che seguono.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): "Art. 1 (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). - 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie e' costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarra' delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonche' la dotazione organica e le relative modalita' per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989. - Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19 e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".

Art. 2

Competenze

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente: "Art. 10 (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicate alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale. 2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1. 3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il D.P.C.M. 9 dicembre 1988, recante istituzione del Consiglio per il mercato interno, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1988. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1987 e' il seguente: "Art. 4 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanita', delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresi' parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonche' rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame. 2. Il comitato consultivo ha compiti di: a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attivita' comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale; b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonche' per la rapida attuazione delle norme comunitarie. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1". - Il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985 e' pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunita' europee n. L 197 del 27 luglio 1985. - Il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988 e' pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunita' europee n. L 185/9 del 15 luglio 1988. - I regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del 19 dicembre 1988 sono pubblicati nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunita' europee n. L 374 del 31 dicembre 1988.

Art. 3

Organizzazione

1.Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio affari amministrativi e finanziari; ufficio mercato interno; ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria; ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali; ufficio programmi integrati comunitari; ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie.

2.L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere b) e p), e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione; servizio affari generali; servizi affari finanziari.

3.L'ufficio mercato interno provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: abolizione delle restrizioni quantitative, armonizzazione di normative tecniche, politica agricola, industriale, energetica, commerciale, dei trasporti, della sanita' pubblica e veterinaria, dell'ambiente e della tutela del consumatore, degli aiuti di Stato e regionali; l'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio per la libera circolazione delle merci e dei servizi; servizio per le politiche comunitarie di settore; servizio per la politica ambientale e la tutela del consumatore.

4.L'ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: armonizzazione della fiscalita' diretta e indiretta, libera circolazione dei capitali, "risorse proprie"; l'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio armonizzazione della fiscalita' indiretta; sevizio armonizzazione della fiscalita' diretta e libera circolazione dei capitali; servizio "risorse proprie".

5.L'ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: politica del lavoro e della sicurezza sociale, programmi per la cultura europea e le nuove tecnologie nell'istruzione, Conferenza Stato-regioni, problemi delle aree metropolitane; l'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio politica sociale; servizio programmi per la cultura europea; servizio rapporti con gli enti territoriali.

6.L'ufficio programmi integrati comunitari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: coordinamento degli interventi dei fondi strutturali, programmi integrati mediterranei e riequilibrio territoriale; l'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio coordinamento fondi strutturali; servizio programmi integrati mediterranei; servizio riequilibrio territoriale.

7.L'ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: informazione diffusa sulle problematiche comuntarie, diritti fondamentali del cittadino europeo, nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca, azioni comunitarie nel campo delle telecomunicazioni e sistemi automatizzati; l'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca; servizio informazione diffusa e diritti fondamentali del cittadino europeo; servizio telecomunicazioni e monitoraggio.

Art. 4

Settore legislativo

1.E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, presso il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni attribuite al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento. Il settore provvede, altresi', agli affari del contenzioso comunitario.

2.Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; il consigliere puo' essere coadiuvato da altri consiglieri giuridici, nominati con decreto dello stesso Ministro, e si avvale di personale del Dipartimento, assegnato con ordine di servizio.

3.Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Nota all'art. 4: - L'art. 23 della legge n. 400/1988 istituisce, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo. Con D.P.R. n. 366/1989 e' stato approvato il regolamento di attuazione del predetto art. 23.

Art. 5

Attribuzione di funzioni

1.Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al capo del Dipartimento.

3.Agli uffici e servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4.Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5.Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6.Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento, conferendone la responsabilita', ove necessario in relazione al rilievo della struttura, a personale con qualifica di consigliere, di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

7.All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge di cui al comma precedente, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 28 della medesima legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio". - La tabella A allegata alla legge n. 400/1988 e' la seguente: "TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Esperti e consiglieri Comandati e a tempo In ruolo fuori ruolo parziale -- -- -- Dirigente generale, livelli B e C, e qualifiche equiparate . . . . . . . . 34 * 20 ) Dirigente superiore. . . . . 55 30 ) 104 Primo dirigente . . . . . . 80 45 ) --- --- Totale. . . 169 95 ------------ (*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 400/1988 prevede che: "L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 6

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