DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1990, n. 155
Entrata in vigore del decreto: 5/7/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto il comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del 1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, con il quale sono state dettate le norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1978, concernente la semplificazione della documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, con il quale si e' data attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974;
Considerato che occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalita' e la documentazione necessarie per l'applicazione concreta del medesimo comma;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974, limitatamente ai commi primo, quinto, sesto e settimo (gli ultimi tre introdotti dal comma 5- bis dell'art. 1 del D.L. n. 16/1987), e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di 'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi'. (Omissis). Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma". - Si ritiene utile trascrivere anche il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/1987: "Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti: 1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14; 2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni. Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2); 3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi; 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore; 5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti; 6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo; 8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti: a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo; b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione. I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente. Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
1.Le cooperative o consorzi indicati all'art. 1 debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.
Art. 3
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge n. 298/1974, annesse al D.P.R. n. 32/1976, e' il seguente: "Art. 8 (Iscrizione all'albo). - L'impresa che intende iscriversi all'albo deve rivolgere domanda al comitato della provincia, in cui ha la sede unica o la sede principale, presentandola all'ufficio provinciale M.C.T.C. che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso. La domanda, sottoscritta, con firma autenticata, dal titolare dell'impresa o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, deve essere corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate con decreto ministeriale, nonche' dalla documentazione, che sara' precisata dal decreto ministeriale stesso, atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni, prescritti dall'art. 13 della legge. Per il requisito di cui al n. 3) del suindicato art. 13 le imprese non ancora titolari di autorizzazioni devono, all'atto della domanda, fornire la prova di aver presentato denunzia alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi e di aver ottenuto l'iscrizione in via provvisoria, con riserva di comprovare, entro gli stessi termini stabiliti per la prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) dello stesso art. 13, la ottenuta iscrizione in via definitiva nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane. Nella domanda devono essere indicate, sotto la responsabilita' del richiedente, le eventuali sedi secondarie dell'impresa. Inoltre, ove trattisi di imprese individuali, devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita', sia del titolare, sia degli eventuali institori o direttori, preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede; ove trattisi di societa', le stesse indicazioni devono essere fornite nei riguardi di tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di societa'". - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse. - Per il contenuto del D.M. n. 508/1987 si veda nelle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2519 del codice civile: "Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri. 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopraindicati". "Art. 2519 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). - L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332".
Art. 4
1.Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneita' morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio.
3.Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacita' professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attivita' di trasporto della cooperativa o del consorzio.
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