DECRETO 2 maggio 1990, n. 157
Entrata in vigore della legge: 22/6/1990
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita' e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;
Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 5 luglio 1988 relativamente alla modifica dell'attuale struttura dell'ufficio del consegnatario, da realizzarsi attraverso la suddivisione dello stesso in due distinte unita' strutturali individuate in un ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca ed in uno dei laboratori e servizi tecnici;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;
Ritenuto di accogliere la proposta del comitato amministrativo sopra richiamata;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata, pertanto, la necessita' di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
L'art. 26 del proprio decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, e' modificato, limitatamente alla parte concernente l'ufficio del consegnatario - nell'ambito della divisione VIII "Contratti" - come di seguito specificato: Ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca. Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai servizi amministrativi e del personale ed alla biblioteca, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi e materiali forniti per le esigenze dei suddetti settori, nonche' alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per stampati e cancelleria; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso. Provvede, altresi', alla ricezione, al controllo e distribuzione del materiale di cancelleria e stampati, nonche' degli arredi di ufficio e del materiale di consumo igienico sanitario, occorrenti per l'intero Istituto.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 25 agosto 1973), relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita' e per i relativi successivi aggiornamenti: "Con decreto del Ministro per la sanita', su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalita' si provvede ai successivi aggiornamenti". Nell'ambito della procedura in questione, sulla base del rinvio operato all'art. 13, punto 4, della legge sopracitata, il comitato scientifico dell'Istituto formula le proposte di pertinenza, relativamente alle materie che riguardano la struttura scientifica e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti. - Il D.M. 21 novembre 1987, n. 528, recante "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
L'art. 34 del sopra menzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: Art. 34 (Ufficio tecnico). - Nell'ambito delle attribuzioni ed attivita' previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, il servizio ufficio tecnico svolge in particolare i seguenti compiti: progetto, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il complesso dell'Istituto relativamente a: sistemazioni esterne (viabilita' e verde), edilizia interna; impianti tecnologici (idrici, fognature, termici, condizionamento, frigoriferi, elettrici, illuminazione, telefonici, elevatori, distribuzione gas, antincendio, sterilizzazione, incenerimento rifiuti, demineralizzazione e distillazione acqua); centrali tecniche (elettriche, idriche, termiche, condizionamento, telefonica); manutenzione e piccole riparazioni non specialistiche di apparecchiature tecnico-scientifiche di uso corrente nei laboratori dell'Istituto; lavorazione di vetreria per uso scientifico; gestione degli automezzi dell'Istituto; studi e indagini sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare interesse igienico sanitario. Ufficio del consegnatario dei laboratori e servizi tecnici. Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai laboratori e servizi tecnici, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi di laboratorio e materiali forniti per le esigenze dei settori in questione, nonche' alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per prodotti chimici, prodotti monouso di plastica per laboratorio, bombole, vetreria ed altro materiale tecnico-scientifico; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche: dirigenti di ricerca: 1; ricercatori: 3; assistenti tecnici: 10; segretari tecnici: 1; aiutanti tecnici: 42; addetti tecnici: 33; operai: 26. Il presente decreto - debitamente registrato alla Corte dei conti - sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 6 Sanita', foglio n. 388
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