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LEGGE 26 giugno 1990, n. 165

Current text a fecha 1990-06-28

Entrata in vigore della legge: 29/6/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1 marzo 1990, n. 40.

3.I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 99 del 30 aprile 1990. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 luglio 1990.

Allegato

All'articolo 1: al comma 1: la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano"; dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti: "l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76, le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate"; l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto"; il comma 6 e' soppresso. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione, nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della meta'". All'articolo 3: nei commi 2 e 3, le parole: "ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni"; al comma 8, dopo le parole: "legge 10 febbraio 1989, n. 48," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni"; dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: "13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata. 13-ter. A parite dal 1 gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relativi aree di pertinenza, nonche' dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovra' trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, ne' a quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. 13-quarter. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 13-ter, e' causa di nullita' dell'atto. 13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalita' richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonche' le setenze dichiarative relative all'accertamento della proprieta' o di altri diritti reali". All'articolo 5, al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: "c-bis) all'articolo 19, primo comma, ed all'articolo 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove non constati la tardivita' del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segretaria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte"; c-ter) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne, con ordinanza, la descrizione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando puo' verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione". All'articolo 6: al comma 1, alla lettera a), le parole: "o in mercati" sono sostituite dalle seguenti: "o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate"; dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' sostituito dal seguente: "ART. 69. - (Riscossione di altre entrate) - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento. 2. Provvede altresi', su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali, ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle societa' di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fissera' in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrante, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione. 3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al compentente concessionario e' fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrante, di enti, organismi e societa', comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990". All'articolo 8: al comma 1, le parole: "mediante delega" sono soppresse; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 1990, sempreche' le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo"; al comma 2: nell'alinea, le parole: "dal sergente:" sono sostituite dalle altre: "dai seguenti:"; e' aggiunto il seguente capoverso: "1-bis. Le attivita' istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attivita' commerciale."; dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi quarto e quinto: "I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di compenenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposiste scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro". 6-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) i soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1 gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, raggualiato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990. 6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto stesso. 6-sexies. Nell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con le modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "di lire 360 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'"; dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985". All'articolo 12, al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le compententi amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile del raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovra' tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacita' reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorre dal 1 gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente compententi. Restano fermi gli adeguamenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto-legge". All'articolo 13, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile". All'articolo 14: al comma 2, le parole "g), h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "i), l-bis) e l-ter)"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partite dal 15 giugno 1990"; dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990".