LEGGE 23 giugno 1990, n. 175
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati e di rafforzare le relazioni consolari, con l'intento di proteggere gli interessi dei due Stati e dei rispettivi cittadini, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed hanno a tal fine convenuto le seguenti disposizioni. ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno cosi' intese: (1) per "ufficio consolare" si intende il Consolato Generale, il Consolato, il Vice Consolato o l'Agenzia Consolare; (2) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle sue funzioni; (3) per "membri dell'ufficio consolare" si intendono i funzionamenti consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; (4) per "Capo dell'ufficio consolare" si intende la persona designata alla guida di tale ufficio; (5) per "funzionario consolare" si intende il Console Generale, il Vice Console Generale, il Console, il Vice Console, l'Addetto Consolare e l'Agente Consolare; (6) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nello svolgimento di compiti amministrativi e tecnici di un ufficio consolare; (7) per "membri del personale di servizio" si intendono le persone addette al servizio domestico di un ufficio consolare; (8) per "membri della famiglia" si intendono il coniuge convivente e i figli conviventi e a carico dei membri dell'ufficio consolare; (9) per "membri del personale di servizio privato" si intendono il personale assunto esclusivamente per i servizi privati dei membri dell'ufficio consolare; (10) per "locali consolari" si intendono gli edifici e parte degli edifici ed i terreni loro annessi esclusivamente adibiti ad uso dell'ufficio consolare, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di proprieta'; (11) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, i documenti, le lettere ed i telegrammi, i codici segreti e non, le note, gli incartamenti, i timbri e i sigilli, i nastri magnetici, le cideocassette, le pellicole, le fotografie, i registri anche contabili e gli archivi informatizzati dell'ufficio consolare e tutte le attrezzature destinate alla loro custodia e protezione; (12) per "navi dello Stato di invio" si intendono le imbarcazioni che battono bandiera dello Stato di invio in conformita' alle leggi del predetto Stato, escluse le navi da guerra; (13) per "aeromobili dello Stato di invio" si intendono gli aeromobili registrati in conformita' alla legislazione dello Stato predetto e che espongono il contrassegno della loro registrazione, esclusi gli aeromobili militari.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE 1. L'ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato ricevente e solo con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'ufficio, la sua classe e la sua circoscrizione consolare e le relative modifiche sono soggette all'approvazione delle Parti contraenti. 3. Lo Stato di invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare, in relazione al volume del lavoro e alle necessita' del normale svolgimento delle attivita' dell'ufficio stesso. Lo Stato ricevente puo' peraltro richiedere che l'organico venga mantenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali, tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessita' dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 NOMINA E AMMISSIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 1. Lo Stato di invio e' tenuto a presentare per via diplomatica allo Stato ricevente le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare. Le lettere patenti devono chiaramente indicare il nome completo del Capo dell'ufficio consolare, la sua carica, la sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione. 2. Lo Stato ricevente, dopo aver ricevuto le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare, deve al piu' presto possibile rilasciare l'exequatur. Qualora lo Stato ricevente rifiutasse di concedere l'exequatur, non e' tenuto a spiegarne i motivi. 3. Il Capo dell'ufficio consolare, dopo il rilascio dell'exequatur da parte dello Stato ricevente, potra' immediatamente esercitare le proprie funzioni. Prima che cio' avvenga, con il consenso dello Stato predetto, il Capo dell'ufficio consolare potra' provvisoriamente esercitare le proprie funzioni. 4. Lo Stato ricevente, dopo aver ammesso il Capo dell'ufficio consolare all'esercizio delle sue funzioni o permesso lo svolgimento provvisorio delle stesse, deve immediatamente darne notifica alle autorita' competenti della circoscrizione consolare e adottare tutte le misure necessarie affinche' il Capo dell'ufficio consolare possa esercitare le funzioni e godere dei diritti, facilitazioni, privilegi ed immunita' previste dalla presente Convenzione. 5. Quando il Capo dell'ufficio consolare non possa per qualche ragione svolgere le proprie funzioni o il suo posto risulti vacante, lo Stato di invio puo' designare un funzionario consolare dello stesso o di un altro ufficio consolare situato nello Stato ricevente oppure un funzionario diplomatico dell'Ambasciata accreditato presso lo Stato ricevente, a reggere provvisoriamente l'ufficio consolare. Lo Stato di invio e' tenuto a notificare previamente allo Stato ricevente il nome completo, la carica e il grado originari della persona incaricata della reggenza. 6. L'Incaricato della reggenza dell'ufficio consolare gode dei diritti, facilitazioni, privilegi e immunita' proprie del Capo dell'ufficio consolare previsti dalla presente Convenzione. 7. il funzionario diplomatico che e' stato designato quale reggente provvisorio dell'ufficio consolare continuera' a godere dei privilegi e delle immunita' del suo status diplomatico.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 NOTIFICA DELLE NOMINE ARRIVI E PARTENZE 1. Lo Stato di invio deve, in tempo debito, notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente o all'Autorita' competente locale designata dal predetto Ministero: (a) Il nome completo, la carica e il grado dei membri dell'ufficio consolare, la data dell'arrivo e della partenza definitiva dallo Stato ricevente oppure la decadenza dalle funzioni, nonche' qualsiasi cambiamento di status durante il periodo in cui ricoprono funzioni; (b) il nome completo e la cittadinanza dei membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare, la data del loro arrivo e partenza definitiva dallo Stato predetto ed inoltre la circostanza che una qualsiasi persona sia diventata o non sia piu' familiare di un membro dell'ufficio consolare; (c) il nome completo, la cittadinanza e la funzione dei membri del personale di servizio privato e la data del relativo arrivo e partenza definitiva dallo Stato; (d) l'assunzione ed il licenziamento dei cittadini o dei residenti permanenti dello Stato ricevente che lavorano in qualita' di impiegati o di membri del personale di servizio dell'ufficio consolare o di membri del personale di servizio privato. 2. L'organo competente dello Stato ricevente secondo le proprie regole e' tenuto a rilasciare documenti di identita' speciali ai membri dell'Ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie. Il presente paragrafo non e' applicabile ai cittadini dello Stato ricevente ne' alle persone che hanno la residenza permanente in detto Stato.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 CITTADINANZA DEI FUNZIONARI CONSOLARI I funzionari consolari possono solamente essere cittadini dello Stato di invio e non possono essere residenti permanenti dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 TERMINE DELLE FUNZIONI CONSOLARI 1. Le funzioni dei membri dell'ufficio consolare hanno immediatamente termine al verificarsi di una delle sottoelencate condizioni: (a) quando lo Stato di invio notifichi allo Stato ricevente l'avvenuta cessazione delle funzioni del membro dell'ufficio consolare; (b) quando lo Stato ricevente notifichi per via diplomatica allo Stato di invio la dichiarazione secondo la quale un funzionario consolare sia ritenuto persona non grata, oppure che un qualunque altro membro dell'ufficio consolare sia ritenuto non accettabile. Al verificarsi di tali situazioni lo Stato di invio e' tenuto a richiamare le persone interessate o porre fine alle loro funzioni. 2. Al verificarsi delle situazioni di cui al punto (b) del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato ricevente non e' tenuto ad indicare allo Stato di invio i motivi della dichiarazione.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 FUNZIONI CONSOLARI IN GENERALE I funzionari consolari hanno il diritto di: (1) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi. (2) promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturale-educative, tecnico-scientifiche e turistiche tra lo Stato di invio e lo Stato ricevente nonche' promuovere, negli altri settori, le relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati comprese quelle relative alla realizzazione di progetti di cooperazione concordati tra i due Stati. (3) informarsi con tutti i mezzi legittimi sulla situazione politica, commerciale, economica, culturale-educativa, tecnico-scientifica dello Stato ricevente e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio; (4) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 FUNZIONI RELATIVE ALLA CITTADINANZA E ALLO STATO CIVILE 1. I funzionari consolari hanno il diritto di: (a) ricevere, in accordo con le leggi e le altre disposizioni dello Stato di invio, le istanze in materia di cittadinanza e rilasciare i relativi documenti e certificati; (b) registrare i cittadini dello Stato di invio e compiere le relative rilevazioni; (c) registrare le nascite ed i decessi dei cittadini dello Stato di invio; (d) celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio e, qualora le disposizioni dello Stato di invio lo consentano, tra un cittadino dello Stato predetto ed uno di uno Stato terzo, che non sia residente permanente dello Stato ricevente, e rilasciare certificati di matrimonio. 2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non esonerano le Parti interessate dall'obbligo di osservare le norme di legge dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 RILASCIO DI PASSAPORTI E VISTI I funzionari consolari hanno il diritto di: (1) rilasciare ai cittadini dello Stato di invio passaporti od altri documenti di viaggio e, inoltre, rinnovare, ritirare o annullare i suddetti documenti; (2) concedere a coloro che si rechino o transitino per lo Stato di invio visti o altri documenti di viaggio ed, inoltre, estendere, ritirare o annullare i visti e i documenti suddetti.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10 FUNZIONI NOTARILI 1. I funzionari consolari hanno il diritto di: (a) ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e certificarle; (b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio; (c) redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente; (d) redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato; (e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato di invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente; (f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente o dallo Stato di invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti; (g) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione, nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e dei documenti tradotti; (h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente. 2. I documenti redatti dai funzionari consolari, le traduzioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni effettuate dagli stessi, si considerano come atti ufficiali dello Stato di invio. Tali atti, se non sono in contrasto con le leggi dello Stato ricevente, quando vengono usati nello Stato ricevente hanno la stessa validita' dei corrispondenti atti redatti dalle autorita' competenti dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 COMUNICAZIONI CON I CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. I funzionari consolari nell'ambito della loro circoscrizione hanno il diritto di comunicare ed incontrarsi con i cittadini dello Stato di invio. 2. Lo Stato ricevente non deve in alcun modo limitare le comunicazioni tra i cittadini dello Stato di invio e l'ufficio consolare ne' l'accesso a detto ufficio.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 NOTIFICA DI ARRESTO, DETENZIONE, ESPULSIONE E VISITE 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzione o di altre misure limitative della liberta' personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l'evento si e' verificato, specificandone le ragioni. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale. 3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso. 4. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento. 5. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 TUTELA E CURATELA 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono comunicare all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato di invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini dello Stato di invio minori o incapaci e possono, in caso di necessita', assegnare loro un tutore o un curatore e vigilare sull'attivita' di tutela e curatela svolta da questi ultimi. 3. Nell'esercizio del diritto di protezione dei minori o incapaci di cui al paragrafo 2 i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le norme dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14 RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al tribunale o agli altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti a osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 15
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