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LEGGE 23 giugno 1990, n. 176

Current text a fecha 1990-07-12

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1 dicembre 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data dal protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del protocollo stesso.

Art. 3
1.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 giugno 1990 COSSIGA Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri De Michelis, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLi

Protocol

Protocol Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

Ministero degli Affari Esteri RISERVA DEL GOVERNO ITALIANO Il Governo italiano si riserva la facolta' di non applicare ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanente in territorio italiano l'esenzione da ogni imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'EUMESTSAT, come previsto alla lettera g) dell'articolo 10. TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA UTILIZZAZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI EUMETSAT Gli Stati parte alla Convenzione per l'stituzione di una Organizzazione per l'utilizzazione di Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 (qui di seguito denominata la "Convenzione"); DESIDERANDO definire i privilegi e le immunita' in conformita' con l'Art. 12 della Convezione; AFFERMANDO che il fine dei privilegi e delle immunita' stabilite nel presente Protocollo e' di garantire una efficace esecuzione delle attivita' ufficiali di EUMETSAT; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Uso di termini Ai fini del presente Protocollo: a) per "Stato membro" si intende uno Stato parte alla Convenzione; b) per "archivi" si intende tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni dati e programmi di elaboratori appartenenti all'EUMETSAT o da essa detenuti; c) per "attivita' ufficiali" dell'EUMETSAT si intendono tutte le attivita' esercitate dall'EUMETSAT in conformita' ai suoi obiettivi, come definite allo articolo 2 della Convenzione comprese le sue attivita' amministrative; d) per "proprieta'" si intende ogni cosa che possa essere soggetta ad un diritto di proprieta' nonche' a diritti contrattuali; e) per "rappresentanti" degli Stati membri si intendono i rappresentanti ed i loro consiglieri; f) per "membri del personale" si intendono il Direttore e tutte le persone impiegate da EUMETSAT, che hanno incarichi di ruolo e che sono soggetti al regolamento del personale di EUMETSAT; g) per "esperto" si intende una persona diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una funzione specifica per conto di EUMETSAT e a sue spese.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Status giuridico L'EUMETSAT avra' uno status giuridico conforme con l'Art. 1 della Convenzione. In particolare avra' capacita' di concludere contratti, di acquistare e di disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte alle procedure legali.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Inviolabilita' degli archivi Gli archivi dell'EUMETSAT saranno inviolabili.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Immunita' dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi 1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUMETSAT beneficiera' della immunita' dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi, ad eccezione dei casi seguenti: a) in quanto, per decisione del Consiglio, essa abbia espressamente rinunciato a detta immunita' in un caso particolare; il Consiglio e' tenuto a rinunciare a detta immunita' in tutti i casi in cui il beneficio di detta immunita' intralcierebbe il corso della giustizia, ed in cui vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT; b) nel caso di un'azione civile intentata da una terza parte per danni, a seguito di un incidente causato da un veicolo o altri mezzi di trasporto appartenenti all'EUMETSAT o azionati per suo conto, o nel caso di una infrazione al traffico stradale implicante detti mezzi di trasporto: c) Nel caso dell'esecuzione di un lodo arbitrale, eseguito ai sensi degli artt. 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell'Articolo 14 della Convezione; d) in caso di pignoramento, a seguito di una decisione da parte delle Autorita' amministrative o giudiziarie, dei salari e degli emolumenti, compresi i diritti pensionistici, dovuti da EUMETSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale; e) Nel caso di una domanda riconvenzionale, direttamente connessa con le procedure giudiziarie intentate da EUMETSAT; f) nei confronti di ogni attivita' commerciale che puo' essere intrapresa da EUMETSAT. (2) I beni di EUMETSAT, ovunque essi siano situati, saranno immuni da: a) ogni forma di sequestro, di confisca o di esproprio; b) ogni forma di sequestro e di coercizione amministrativa e giudiziaria temporanea, tranne che nei casi di cui al paragrafo precedente.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Disposizioni fiscali e doganali (1)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUMETSAT, i suoi beni e le sue entrate saranno esenti da tasse dirette. 2) Qualora degli acquisti o dei servizi di notevole importo, necessari alle attivita' ufficiale di EUMETSAT siano effettuati o utilizzati da quest'ultima ed il loro costo includa tasse o diritti, lo Stato membro che ha percepito dette tasse o diritti, adotta le adeguate disposizioni ai fini dell'esonero da dette tasse o diritti o del loro rimborso, sempre che queste ultime possano essere identificate. 3) Le merci importate e esportate da EUMETSAT, necessarie alle attivita' ufficiali, sono esonerate da ogni tassa e diritto d'importazione o di esportazione e non sono soggette ne' a' restrizioni all'importazione o all'esportazione, ne' a divieto di importazione o di esportazione. 4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle imposte, diritti e tasse che costituiscono unicamente il corrispettivo di servizi resi. 5) I beni acquisiti o importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, affittati, prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni fissate dagli Stati Membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 Fondi, valute e contanti EUMETSAT puo' ricevere e detenere tutti i tipi di fondi, valute, contanti, valori mobiliari. Puo' disporre liberamente per tutte le sue attivita' ufficiali ed avere conti in quaiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 Comunicazioni 1) Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i documenti, l'EUMETSAT beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali: 2) Per la trasmissione dei dati nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUMETSAT beneficia, sul territorio di ogni Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da tale Stato al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nell'ambito delle telecomunicazioni.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 Pubblicazioni La circolare delle pubblicazioni ed altri materiali informativi inviati da o a EUMETSAT non e' soggetta ad alcuna limitazione.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 Rappresentanti 1) I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo delle riunioni, fruiscono dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' dall'arresto e dalla detenzione, nonche' dalla confisca dei loro bagagli personali, tranne che in caso di delitto grave o di reato in flagranza; b) immunita' dalla giurisdizione, anche dopo il termine della loro missione per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunita' tuttavia non e' valida nei casi di infrazione al regolamento stradale commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprieta' o da esso condotto: c) inviolabilita' per tutti i loro documenti e carte ufficiali; d) esenzione da ogni misura limitativa dell'immigrazione e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri; e) analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; f) analogo trattamento, in materia doganale, per quanto riguarda i loro bagagli personali, di quello concesso ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 2) I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri, non per loro vantaggio personale, ma affinche' possano esercitare con la massima indipendenza le loro funzioni presso EUMETSAT. Di conseguenza, uno Stato membro ha il dovere di revocare l'immunita' di un rappresentante in tutti i casi in cui il mantenimento di detta immunita' potrebbe ostacolare l'azione della giustizia ed in cui essa puo' essere revocata senza pregiudicare i fini per i quali e' stata concessa. 3) Nessun Stato membro e' tenuto a concedere privilegi ed immunita' ai suoi rappresentanti.

Protocollo - art. 10

Articolo 10 Membri del personale I membri del personale di EUMETSAT fruiscono dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' dalla giurisdizione, anche dopo aver cessato di essere al servizio di EUMETSAT per gli atti compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; detta immunita' non e' valida nel caso di infrazione al regolamento stradale commessa da un membro del personale o di danno causato da un veicolo o da un altro mezzo di trasporto di sua proprieta' o da esso condotto: b) esonero da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio militare; c) inviolabilita' per tutti i loro documenti e carte ufficiali; d) esonero per essi stessi e per i loro familiari conviventi, dalle disposizioni limitative dell'immigrazione, e che disciplinano la registrazione degli stranieri; e) analoghe agevolazioni di rimpatrio, per essi stessi e per i loro familiari conviventi, di quelle solitamente concesse in una situazione di crisi internazionale, ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali; f) analogo trattamento, in materia di regolamentazione monetaria o relativa al controllo dei cambi, di quello solitamente concesso ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; g) esonero da ogni tassa nazionale sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dall'EUMETSAT, ad eccezione delle pensioni ed altre prestazioni analoghe corrisposte da EUMETSAT, a decorrere dalla data alla quale le retribuzioni di detti membri del personale sono soggette all'imposta prelevata da EUMETSAT per suo conto. Gli Stati membri si riservano il diritto di tener conto di dette retribuzioni ed emolumenti nel computo dell'importo delle imposte da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; h) diritto di importare in franchigia i loro effetti personali ed il loro mobilio, ivi compresa un'autovettura al momento della loro entrata in funzione sul territorio di uno Stato membro, nonche' diritto di esportarli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni, fatte salve le condizioni previste dalle regole e dai regolamenti dello Stato membro in questione. I beni importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente paragrafo, possono essere venduti, affittati o prestati a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni stabilite dagli Stati Membri che hanno concesso le assenzioni.

Protocollo - art. 11

Articolo 11 Il Direttore Oltre ai privilegi ed alle immunita' concesse ai membri del personale ai sensi dell'Articolo 10, il Direttore beneficia: a) dell'immunita' dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di reato in flagranza; b) dell'immunita' dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi civili ed amministrativi concessa agli agenti diplomatici, tranne che in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui condotto; c) dell'immunita' totale dalla giurisdizione penale, tranne che in caso di infrazione al regolamento del traffico stradale in cui sia implicato un veicolo di sua proprieta' o da lui condotto, fatte salve le previsioni del paragrafo a) di cui sopra; d) di un trattamento, per quanto riguarda il controllo doganale dei suoi bagagli personali, identico a quello concesso agli agenti diplomatici.

Protocollo - art. 12

Articolo 12 Sicurezza sociale Nel caso in cui i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale dell'EUMETSAT che fornisca adeguati benefici, EUMETSAT ed i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio ai sistemi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi accordi conclusi con gli Stati Membri interessati in conformita' all'Art. 19, o altri provvedimenti analoghi presi dagli Stati membri, o altre disposizioni pertinenti in vigore negli Stati membri.

Protocollo - art. 13

Articolo 13 Esperti Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EUMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunita' seguenti: a) immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita' non e' tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprieta', o da esso condotto; b) inviolabilita' per tutti i documenti e carte ufficiali; c) esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri; d) analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Protocollo - art. 14

Articolo 14 Rinuncia (1) I privilegi e le immunita' previste al presente Accordo non sono concessi ai membri del personale ed agli esperti a loro vantaggio personale. Essi sono istituiti unicamente al fine di assicurare in ogni circostanza, il libero funzionamento di EUMETSAT e la completa indipendenza delle persone cui sono conferite. (2) Il Direttore ha il dovere di revocare l'immunita' di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il suo mantenimento puo' intralciare l'azione della giustizia, ed in cui tale immunita' puo' essere revocata senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha competenza a revocare l'immunita' del Direttore.

Protocollo - art. 15

Articolo 15 Notifica dei membri del personale e degli esperti Il Direttore di EUMETSAT comunica almeno una volta l'anno, agli Stati membri, i nomi e la nazionalita' dei membri del personale e degli esperti.

Protocollo - art. 16

Articolo 16 Entrata, soggiorno e uscita Gli Stati membri adottano ogni adeguata misura per facilitare l'entrata ed il soggiorno sul loro territorio, nonche' l'uscita dal loro territorio, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri del personale ed agli esperti.

Protocollo - art. 17

Articolo 17 Sicurezza Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ogni Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della sua sicurezza.

Protocollo - art. 18

Articolo 18 Cooperazione con gli Stati membri EUMETSAT coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri al fine di facilitare una equa amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri interessati, e di impedire ogni abuso dei privilegi, immunita' ed agevolazioni previste dal presente Protocollo.

Protocollo - art. 19

Articolo 19 Accordi complementari EUMETSAT puo' concludere, con uno o piu' Stati membri, degli accordi complementari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto riguarda detto Stato o detti Stati, nonche' altre intese volte ad assicurare un funzionamento efficiente di EUMETSAT.

Protocollo - art. 20

Articolo 20 Privilegi ed immunita' per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente. Nessun Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli Articoli 9, 10 b), d), e) f) ed h), 11 e 13 c) e d) ai suoi cittadini, ne' alle persone che vi risiedono stabilmente.

Protocollo - art. 21

Articolo 21 Clausola di arbitrato nei contratti scritti All'atto della conclusione di qualsiasi contratto per iscritto, diverso da quelli conclusi in base allo statuto del personale, EUMETSAT e' tenuto a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato, ovvero l'accordo specifico arbitrale stipulato a tal fine, specifica la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalita' di designazione degli arbitri, nonche' la sede del tribunale. L'esecuzione della sentenza arbitrale e' subordinata alle norme in vigore dello Stato nel cui territorio essa avra' luogo.

Protocollo - art. 22

Articolo 22 Composizione delle controversie relative ai danni, responsabilita' non contrattuali ed ai membri del personale o esperti. Ogni Stato membro puo' sottoporre ad arbitrato in base alla procedura prevista all'Art. 14 della Convenzione ogni controversia: a - relativa ad un danno causato da EUMETSAT; b - che implichi ogni altra responsabilita' non contrattuale di EUMETSAT; c - che implichi un membro del personale o un esperto, per la quale l'interessato puo' rivendicare l'immunita' dalla giurisdizione se tal immunita' non e' stata revocata.

Protocollo - art. 23

Articolo 23 Composizione delle controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo. Qualsiasi controversia tra EUMETSAT ed uno Stato membro o tra due o piu' Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non avra' potuto essere regolata per via di negoziato o tramite il Consiglio, sara' a domanda di una delle Parti sottoposta ad un arbitrato in base alla procedura prevista all'articolo 14 della Convenzione.

Protocollo - art. 24

Articolo 24 Entrata in vigore, durata e rescissione (1) Il presente Protocollo e' aperto alla firma o all'adesione degli Stati parti alla Convenzione. (2) Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo: - sia con la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; - sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione elvetica depositaria, se il Protocollo e' stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; - sia con il deposito di uno strumento di adesione. Il Governo elvetico notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione ed al Direttore di EUMETSAT le firme, il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazioneo o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni denuncia del presente Protocollo, nonche' la sua scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario provvede alla sua registrazione presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 3) Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. 4) Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo avra' effetto, nei confronti degli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di tali strumenti. 5) Il presente Protocollo rimane in vigore fino alla scadenza della Convenzione. 6) Ogni denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, in base all'articolo 18 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di tale Stato, del presente Protocollo. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a DARMSTADT il 1 dicembre 1986 In lingua inglese ed in lingua francese, entrambe i testi facenti ugualmente fede, in un unico originale che sara' depositato negli archivi del Governo della Confederazione Elvetica, la quale fara' pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.