La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi ed immunita' dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT) adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.
Art. 3
1.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocole
PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT) Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT) GLI STATI PARTI AL PRESENTE PRESENTE PROTOCOLLO: Considerando la Convenzione relativa all'Organizzazione europea di Telecomunicazioni via stellite (EUTELSAT) nonche' l'accordo di utilizzazione aperti alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, e in particolare, gli articoli IV e XVII, paragrafo c) della Convenzione, Notando che EUTELSAT ha concluso un Accordo in sede di Governo della Repubblica Francese il 15 novembre 1985. Considerando che l'oggetto del presente Protocollo e' di facilitare la realizzazione dell'obiettivo di EUTELSAT e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) compresii suoi annessi, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982; b) con il termine "Accordo di utilizzazione" si intende l'Accordo di utilizzazione relativo all'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) compresi i suoi Annessi, aperto alla firma a Parigi il 15 luglio 1982; c) con il termine "Parte della Convenzione" si intende uno Stato nei cui confronti la Convenzione e' entrata in vigore o e' stata provvisoriamente applicata; d) con il termine "Parte ospitante la sede" si intende la Parte della Convenzione nel cui territorio EUTELSAT ha stabilito la propria sede; e) con il termine "Firmatario" si intende l'organismo di telecomucazione o la Parte che ha firmato l'Accordo di utilizzazione, nei cui confronti detto Accordo e' entrato in vigore o e' stato provvisoriamente applicato; f) con il termine "Parte al Protocollo" s'intende uno Stato nei cui confronti il presente protocollo e' entrato in vigore; g) con il termine "membro del personale" s'intende il Direttore Generale ed ogni altro membro del personale ingaggiato da EUTELSAT ed esclusivamente impiegato da detta organizzazione, da essa retribuito ed assoggettato al suo Statuto del personale; h) con il termine "rappresentanti" s'intendono i rappresentanti delle Parti alla Convenzione, nonche' i rappresentanti dei firmatari, compresi i loro capi delegazione, sostituiti e consulenti rispettivi; i) con il termine "archivi" si intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali documenti, corrispondenza, manoscritti, fotografie, programmi di elaboratori, pellicole e registrazioni; j) con il termine "attivita' ufficiali" si intendono le attivita' svolte da EUTELSAT nell'ambito delle sue facolta' cosi' come definite dalla Convenzione; k) con il termine "esperto" si intende una persona, diversa da un membro del personale incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome di EUTELSAT ed a carico di quest'ultima; l) con il termine "settore spaziale di EUTELSAT" si intende il settore spaziale di cui EUTELSAT e' proprietario o affittuario, cosi' come definito dalla Convenzione; m) con il termine "beni" si intende tutto cio' che puo' essere oggetto di un diritto di proprieta', compresi i diritti contrattuali; n) con il termine "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale di EUTELSAT.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 Inviolabilita' degli archivi Gli archivi di EUTELSAT sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 Immunita' della giurisdizione e dell'esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT 1) Nell'esercizio delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT gode dell'immunita' dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti: a) qualora il Direttore Generale rinunci espressamente a detta immunita' in un caso particolare; b) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni, al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto; c) per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi comprese le pensioni, dovute da EUTELSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale; d) nel caso di un contro-ricorso direttamente collegato ad un'azione giudiziaria intentata da EUTELSAT; e) nel caso dell'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo XX della Convenzione o dell'articolo 20 dell'Accordo di utilizzazione. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtu' della Convenzione o dell'Accordo di utilizzazione puo' essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da parti alla Convenzione, da Firmatari o da persone agenti per loro conto, o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi: 3) a) Il settore spaziale di EUTELSAT ovunque si trovi e chiunque ne sia il detentore, e' esente da qualsiasi perquisizione, costrizione requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria; b) Tutti gli altri beni di EUTELSAT, ovunque si trovino e chinque sia il loro detentore, beneficiano delle immunita' enunciate al capoverso a) del paragrafo 3) tranne nei casi di: i) un pignoramento o una esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell'ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1); ii) ogni provvedimento preso in conformita' alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto appartenenti a EUTELSAT o cicolanti per suo conto, nonche' per l'inchiesta concernente i predetti incidenti; iii) una espropriazione di beni immobili per causa di utilita' pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attivita' di EUTELSAT.
Protocollo - art. 4
Articolo 4 Disposizioni fiscali e doganali 1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT i suoi beni e redditi, sono esenti da ogni imposta diretta. 2) Qualora EUTELSAT effettui rilevanti acquisti di merci o di servizi, necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ed il cui prezzo sia comprensivo di tasse o diritti, la Parte del Protocollo interessata prendera' ogni provvedimento per la rimessa o il rimborso dell'importo di tali tasse e diritti. 3) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, EUTELSAT e' esonerata dai diritti doganali e da ogni importa relativa al settore spaziale di EUTELSAT ed ai materiali importati e esportati concernenti il lancio di satelliti destinati a far parte del settore spaziale di EUTELSAT. 4) Le merci acquistate da EUTELSAT o per suo conto nell'ambito delle sue attivita' ufficiali sono esonerate da qualsiasi divieto e restrizione di importazione o di esportazione. 5) Nessuna esenzione e' accordata per le imposte ed i diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi particolari resi. 6) Nessuna esenzione e' accordata per le merci acquistate o i servizi ottenuti da EUTELSAT per l'uso personale dei membri del personale. 7) Le merci che beneficiano dell'esenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo temporaneo o permanente, e neppure vendute, a meno che cio' non avvenga a condizioni fissate dalla Parte del Protocollo che ha concesso l'esenzione. Tuttavia, il predetto divieto non ci applica al trasferimento di merci nei vari locali di EUTELSAT. 8) I versamenti effettuati da EUTELSAT a favore di un Firmatario, in conformita' con l'accordo di utilizzazione, sono esenti da ogni imposta nazionale esigibile da qualsiasi parte al Protocollo diversa da quella che ha designato il predetto firmatario.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Fondi, Valute e Valori EUTELSAT puo' ricevere e detenere fondi, valute o valori di ogni tipo e disporne liberamente nell'ambito di ogni sua attivita' ufficiale. Essa puo' avere dei conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria all'adempimento delle proprie attivita' ufficiali.
Protocollo - art. 6
Articolo 6 Comunicazione e pubblicazioni ufficiali 1) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonche' la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle organizzazioni intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte del Protocollo ha aderito. 2) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, EUTELSAT puo' avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni, ufficiali. Nessuna censura puo' essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e pubblicazioni. 3) L'installazione e l'utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte del Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell'ambito della legislazione in vigore nel territorio in questione.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 Rappresentanti delle Parti 1) I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto; b) immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante, o nel caso di un'infrazione al codice stratale implicante detto veicolo e da esso commessa. c) inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT; d) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni di materie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; f) lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. 2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte del Protocollo ed i suoi rappresentanti. In oltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e), f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 Rappresentanti dei Firmatari 1) I rappresentanti dei Firmatari godono, durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali nell'ambito delle attivitia' di EUTELSAT e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in prevonienza dal loro luogo di lavoro, dei seguenti privilegi ed immunita': a) l'immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante o nel caso di un'infrazione al codive stradale implicante detto veicolo e da esso commessa; b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT; c) esenzione delle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli estranei. 2) Le disposizioni del parafrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed il rappresentante del Firmatario designato da detta parte. Inoltre, le disposizioni del capoverso c) del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 Membri del personale 1) I membri del personale godono dei privilegi e delle immunita' seguenti: a) l'immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente ad un membro del personale o da esso guidato, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e dsa esso commessa; b) esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio di leva; c) inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attivita' ufficiali di EUTELSAT; d) esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato solitamente ai membri del personale di organizzazioni intergovernative; f) le stesse agevolazioni di rimpatrio, per essi e per i loro familiari conviventi, di quelle accordate ai membri del personale di organizzazioni intergovernative in periodo di crisi internazionale; g) diritto di importare in franchigia sul territorio di ogni parte al Protocollo il loro mobilio ed effetti personali, ivi compreso un autoveicolo in occasione della loro presa in funzione nel territorio dello Stato interessato e diritto ad esportare detti articoli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni in detto territorio, conformemente, in entrambe i casi, alle leggi ed ai regolamenti adottati dallo Stato interessato. Tuttavia, le merci che sono state esentate in virtu' delle disposizioni del presente capoverso non devono essere cedute, affittate o prestata a titolo permanente o temporaneo, o vendute, a meno che cio' non avvenga in conformita' con le leggi ed i regolamenti di cui sopra. 2) I trattamenti ed emulumenti versati ai membri del personale da EUTELSAT saranno esentati dall'imposta sul reddito a decorrere dalla data in cui questi membri del personale sono assoggettati ad un'imposta prelevata da EUTELSAT sui loro stipendi ed emolumenti i fini della valutazione dell'ammontare della tassa da prelevare sui redditi aventi altre origini. Le Parti del Protocollo non sono tenute ad esentare dall'imposta sul reddito le pensioni o le rendite versate agli ex membri del personale. 3) Fatta salva la condizione che i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale proprio di EUTELSAT, che offra loro adeguate prestazioni, EUTELSAT ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio a schemi nazionali di sicurezza sociale, fermo restando che siano stati conclusi accordi con le Parti al Protocollo interessate in conformita' con l'articolo 21 del presente Protocollo o che altre disposizioni pertitnenti siano in vigore nel territorio di detta parte al protocollo. Detta esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un sistema nazionale di sicurezza sociale conformemente con la legislazione della Parte del Protocollo interessata. Essa non obbliga neppure una parte al Protocollo a versare prestazioni, ai sensi di uno schema di sicurezza sociale, ai membri del personale che sono esonerati in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e che non sono partecipanti volontari come summenzionato. 4) Le parti al Protocollo, non sono tenute ad accordare i privilegi e le mmunita' di cui ai capoversi, b), d), e), f) e g) del paragrafo 1) ai loro cittadini o alle persone residenti stabilmente sul loro territorio.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 Direttore Generale 1) Oltre ai privilegi ed immunita' accordati ai membri del personale all'articolo 9 del presente Protocollo, il Direttore Generale gode: a) dell'immunita' dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di flagrante delitto; b) dell'immunita' dalla giurisdizione e da atti esecutivi civili ed amministrativi accordata agli agenti diplomatici, e dall'immunita' totale dalla giurisdizione penale; dette immunita' non sono tuttavia valide nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato ad un autoveicolo o altro mezzo di trasporto che gli appartenga, o sia da lui guidato, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo ee da esso commessa, salve restando le disposizioni del capoverso a) di cui sopra; c) lo stesso trattamento, nei riguardo del controllo doganale dei suoi bagagli personali, di quello accoedato agli agenti diplomatici. 2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunita' ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
Protocollo - art. 11
Articolo 11 Esperti 1) Gli esperti, durante l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunita': a) l'immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un atuvoeicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o giudato da un esperto, o nel caso di un'infranzione al codice stradale implicante detto veicolo o da esso commessa; b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT; c) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello solitamente accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative; d) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione ed alle formalita' di registrazione degli stranieri. 2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunita' di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
Protocollo - art. 12
Articolo 12 Arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformita' con le disposizioni dell'articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunita' spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all'arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.
Protocollo - art. 13
Articolo 13 Notifica dei nomi dei membri del personale e degli esperti Il Direttore Generale informa la Parte al Protocollo interessata quando un membro del personale o un esperto assume le proprie funzioni o cessa da esse nel territorio di detta Parte. Inoltre, il direttore generale notifica periodicamente a tutte le parti alla Convenzione i nomi e le nazionalita' dei membri del personale cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente Protocollo.
Protocollo - art. 14
Articolo 14 Rinuncia 1) I privilegi e le immunita' di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia alle loro funzioni ufficiali. 2) Qualora i privilegi ed immunita' siano di natura tale da ostacolare l'azione della giustizia ed in ogni caso possano essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, le autorita' qui di seguito menzionate hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunita': a) le Parti del Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari; b) l'Assemblea delle Parti di EUTELSAT, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT; c) il Consiglio dei Firmatari di EUTELSAT, per quanto riguarda il Direttore Generale: d) il Direttore generale, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.
Protocollo - art. 15
Articolo 15 Entrata, soggiorno ed uscita Le Parti al Protocollo prendono ogni adeguato provvedimento per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.
Protocollo - art. 16
Articolo 16 Rispetto delle leggi e dei regolamenti EUTELSAT ed ogni persona che benefici di privilegi ed immunita' conformemente con il presente Protocollo, osservano le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e cooperano in ogni momento con le Autorita' competenti di queste ultime alfine di garantire il rispetto delle loro leggi e regolamenti e di impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunita' previste dal presente Protocollo.
Protocollo - art. 17
Articolo 17 Sicurezza Ciascuna Parte al Protocollo si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterra' necessari nell'interesse della sua sicurezza.
Protocollo - art. 18
Articolo 18 Composizione delle controversie Ogni controversia tra EUTELSAT ed una Parte al Protocollo o tra due o piu' Parti, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non venga risolta per via negoziale e', su richiesta di ogni parti alla controversia, sottoposta ad arbitrato conformemente con l'articolo XX e l'Allegato B della Convenzione.
Protocollo - art. 19
Articolo 19 Clausola di arbitrato nei contratti scritti Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformita' con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Direttore generale abbia espressamente rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione nei confronti di EUTELSAT, EUTELSAT e' tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalita' di desginazione degli arbitri, nonche' la sede del Tribunale. L'esecuzione della decisione arbitrale e' regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avra' luogo.
Protocollo - art. 20
Articolo 20 Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilita' non contrattuale o concernenti i membri del personale o gli esperti. Ciascuna Parte alla Convenzione puo' sottoporre ad un arbitrato, conformemente con le disposizioni dell'articolo XX e dell'Allegato B della Convenzione, ogni controversia: a) relativa ad un danno cagionato da EUTELSAT; b) implicante ogni altra responsabilita' non contrattuale di EUTELSAT; c) nella quale sia implicato un membro del personale o un esperto che possa rivendicare l'immunita' dalla giurisdizione, se detta immunita' non e' stata abolita.
Protocollo - art. 21
Articolo 21 Accordi complementari EUTELSAT puo' concludere con ogni Parte al Protocollo accordi complementari o altre intese volte a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo nei confronti di detta Parte o anche al fine di assicurare il buon funzionamento di EUTELSAT.
Protocollo - art. 22
Articolo 22 Firma, ratifica, adesione e riserve 1) Il presente Protocollo e' aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987. 2) Tutte le Parti alla Convensione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante: a) - firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; b) - firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; c) - adesione. 3) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario cosi' come definito all'articolo 25 del presente Protocollo. 4) Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformita' con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.
Protocollo - art. 23
Articolo 23 Entrata in vigore e durata del Protocollo 1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale cinque Parti alla Convenzione soddisfano alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 2), del presente Protocollo. 2) Il presente Protocollo cessa di essere in vigore nel momento in cui la Convenzione cessa di esserlo.
Protocollo - art. 24
Articolo 24 Entrata in vigore e durata nei confronti di uno Stato 1) Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell'articolo 22, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario. 2) Ogni Parte al Protocollo puo' denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo piu' lungo che puo' essere specificato nella notifica. 3) Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.
Protocollo - art. 25
Articolo 25 Depositario 1) Il Direttore generale e' Depositario del presente Protocollo. 2) In particolare il Depositario informa al piu' presto tutte le Parti alla Convenzione: a) di ogni firma del presente Protocollo; b) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; d) della data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo; e) di ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo. 3) Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell'originale al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Protocollo - art. 26
Articolo 26 Testi fecenti fede Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, e' depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.