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LEGGE 23 giugno 1990, n. 178

Current text a fecha 1990-07-12

La Camera dei deputati ed il Segnato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, di seguito indicati come le "Parti Contraenti"; DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi; INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti da parte degli investitori dei due Paesi; e RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sara' vantaggiosa per la prosperita' economica di entrambi i Paesi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentira' tali investimenti in conformita' con le sue leggi e regolamenti ed accordera' a tali investimenti un trattamento equo e adeguato.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente: (a) la proprieta' di beni mobili o immobili nonche' ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili; (b) le azioni, titoli e obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa'; (c) i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico; (d) i diritti d'autore, di proprieta' industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali; (e) le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento. 2. Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi. 3. Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una societa', societa' fra persone o altra societa' registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilita' limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente. 4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese entro i confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranita', i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel suo territorio agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque Paese terzo. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel suo territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la gestione, la tutela, l'uso, il godimento e la disponibilita' dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investitori di qualunque Paese terzo. 3. Il trattamento sopra indicaro non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori di un Peese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una esistente o futura Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, cooperazione economica regionale o convenzione economica internazionale multilaterale ovvero derivanti da un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese terzo per evitare la doppia imposizione, per facilitare gli scambi di frontiera ovvero da qualunque legislazione nazionale concernente in tutto o in parte le imposizioni fiscali.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio, ivi compresi i provvedimenti giuridicamente autonomi di spossessamento o di privazione di godimento (tutti d'ora in avanti denominati "espropriazione"), nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per motivi pubblici o per pubblico interesse, ivi compresi il benessere e la difesa dello Stato, e contro un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo, sempre che tali misure siano prese in maniera non discriminatoria ed in conformita' con la legge. 2. Tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato degli investimenti in questione calcolato immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di pubblico dominio e verra' corrisposto senza indebito ritardo. Esso sara' effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Agli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerra, altri conflitti armati o altri incidenti assimilati ad essi dal diritto internazionale, verra' concesso dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte accorda agli investitori di un qualsiasi Stato terzo per quanto concerne il rimborso, l'indennizzo o la compensazione. Le somme a tale titolo corrisposte saranno liberamente trasferibili.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Ciascuna Parte Contraente assicurera', nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento degli investimenti, dei profitti da essi derivanti, cosi' come della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Inoltre i redditi dei cittadini di una delle Parti Contraenti, derivanti dal loro lavoro e dai loro servizi prestati in connessione ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno liberamente trasferibili nel paese dell'investitore dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco secondo le leggi e regolamenti di tale Parte Contraente.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte di un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente non eccedera' i diritti originari di tali investitori. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme dovute alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6. Cio' non implica necessariamente, tuttavia, un riconoscimento verso l'altra Parte Contraente del merito di ciascun caso o dell'ammontare delle pretese che ne derivano.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 I trasferimenti di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti e in accordo con gli impegni verso il Fondo Monetario Internazionale dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio ufficiale nel giorno in cui il trasferimento viene effettuato.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 1. Ogni controversia o divergenza, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento di tale investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, sara' composta amichevolmente attraverso negoziati. 2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: (a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero (b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965. 3. Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte per la risoluzione, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale internazionale costituito ad hoc. 3. Il tribunale arbitrale internazionale ad hoc di cui sopra verra' costituito nel modo seguente: il tribunale arbitrale e' composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' un cittadino di uno Stato Terzo avente relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sara' nominato Presidente del tribunale dalle due Parti Contraenti. 4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente puo', in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessaria entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verra' affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure. Il tribunale arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sara' inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti. 6. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti Contraenti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 1. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle procedure interne rispettive necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e continuera' ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza. 2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo. Fatto in triplice copia a Roma il 17 giugno 1987 nelle lingue italiana, filippina e inglese; tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica delle Filippine Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine sulla promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno inoltre concordato sulle clausole seguenti che saranno considerate parte integrante di tale Accordo: 1. In riferimento all'Articolo 2, per quanto concerne gli investimenti, l'Accordo si applichera', per la Repubblica delle Filippine, agli investimenti che possiedono i requisiti per la registrazione siano debitamente registrati presso la Banca Centrale delle Filippine e gli altri enti governativi. 2. In riferimento all'Articolo 4, per quanto concerne il risarcimento per espropriazione, esso comprendera' gli interessi calcolati in base al tasso commerciale prevalente nel paese dalla data dell'effettiva espropriazione delle proprieta' fino alla data del pagamento. 3. Questo Accordo si applichera' agli investimenti effettuati prima di tale Accordo purche' fatti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in entrambe le Parti Contraenti nel momento in cui gli investimenti vengono effettuati ed in ottemperanza alle procedure di registrazione di cui al paragrafo (1). Nonostante quanto sopra l'Accordo non riguarda i diritti e le obbligazioni delle Parti Contraenti derivanti da investimenti che, in base a quanto previsto dal paragrafo precedente, non rientrano nell'ambito di tale Accordo. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica delle Filippine Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS Parte di provvedimento in formato grafico