La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dall'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto dispoto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi' 23 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria qui di seguito denominate Parti Contraenti. Desiderano creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra parte contraente e, riconoscendo che il reciproco incoraggiamento e protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti daranno impulso ad iniziative economiche e favoriranno lo sviluppo delle relazioni economiche, nel contesto dell'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la Cooperazione in Europa; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "Investimenti" comprende i diritti sulla quota di partecipazione ad una societa' o quelli provenienti da altro tipo di partecipazione ad una societa', nonche' tutti gli altri valori dei beni relativi all'attivita' economica e, in particolare: a) proprieta' ed altri diritti reali; b) qualsiasi diritto a prestazioni, che abbiano un valore economico associato ad un investimento; c) diritti d'autore, diritti di proprieta' industriale (brevetti per invenzioni, marchi commerciali, denominazioni commerciali) know-how e Goodwill; d) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi autorizzazione amministrativa in conformita' alla legge. I mutamenti della forma nella quale viene investito il valore dei beni non cambiano la loro qualita' di investimenti, salvo i casi in cui questi mutamenti risultino in contraddizione con le leggi vigenti nel rispettivo Paese. 2. Con il termine "Investitore" si intende: - per la repubblica italiana: a) le persone fisiche aventi la cittadinanza italiana in conformita' alle proprie leggi; b) le persone giuridiche, societa' commerciali od altre societa' con o senza personalita' giuridica con sede nel territorio della Repubblica Italiana, legalmente riconosciute, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. - Per la Repubblica Popolare di Bulgaria a) ogni persona giuridica costituita secondo la legislazione bulgara, e' considerata come cittadino della Repubblica Popolare di Bulgaria e nella misura in cui sia autorizzata ad agire in qualita' di investitore ai sensi della legge bulgara. 3. Per "proventi" si intendono tutte quelle somme ricavate da un investimento cosi' come definito all'art. 1 paragrafo 1 ivi compresi profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, quote di liquidazione, diritti di brevetto ed altri diritti. 4. Il termine "territorio" indica il territorio dello Stato della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria cosi' come le zone marittime e sottomarine adiacenti alla costa dei due Stati ove la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria esercitano diritti sovrani, o di giurisdizione secondo il Diritto Internazionale.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Ciascuna parte contraente incoraggera' gli investitori dell'Altra parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferirtele dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. 2. Ciascuna parte contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra parte contraente. Ciascuna parte contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra parte contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Ciascuna parte contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti effettuati ad ai proventi di investitori dell'altra parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori di Stati Terzi. 2. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati Terzi in base alla loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, o in base ad un accordo economico multilaterale, ad un accordo concluso fra una delle parti contraenti ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di commercio transfrontaliero.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti potranno essere sottoposti a misure di espropriazione o di nazionalizzazione nel territorio dell'altra parte contraente soltanto per effetto di legge, nel pubblico interesse, su base non discriminatoria e dietro risarcimento. Il risarcimento dovra' corrispondere al valore reale dell'investimento sottoposto a misure di espropriazione o di nazionalizzazione, calcolato immediatamente prima che l'adozione dei provvedimenti di esproprio e nazionalizzazione o di previsto futuro esproprio e nazionalizzazione sia divenuta pubblica. Il risarcimento dovra' essere pagato subito dopo che esso sia divenuto esigibile senza indebito ritardo e la somma relativa dovra' essere liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio o di nazionalizzazione sino alla data del pagamento. 3. Il risarcimento, una volta esigibile, verra' prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio non oltre i tre mesi. 4. Gli investitori di una Parte contraente i quali per causa di guerra, di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri avvenimenti a questi ultimi assimilabili subiscano nel territorio dell'altra Parte contraente perdite dei capitali investiti, verranno da quest'ultima parte contraente, per quanto riguarda risarcimenti, indennizzi o altre compensazioni di legge, trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi; le societa' con partecipazione di investitori dell'altra parte verranno in questi casi trattate non meno favorevolmente delle societa' con partecipazione di investitori di Stati Terzi. I pagamenti sono liberamente trasferibili.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento secondo le modalita' del Protocollo allegato per quanto riguarda la Repubblica Popolare in Bulgaria - senza indebito ritardo di quanto segue: a) il capitale o l'ammontare completare diretto a mantenere o accrescere l'investimento; b) tutti gli utili netti, dividendi, interessi derivanti dall'investimento dell'investitore dell'altra Parte contraente; c) ricavi derivanti dalla totale o parziale liquidazione dell'investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte contraente; d) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita dell'investimento effettuato da un investitore dell'altra parte contraente; e) le somme necessarie al regolamento delle spese che derivano dal funzionamento dell'investimento come: - rimborso di prestiti; - pagamento dei diritti di brevetto e altri diritti; - pagamento di altre spese; f) remunerazioni ed indennita' partecipe dai cittadini dell'altra parte contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. 2. Senza limitare la portata dell'art. 3 del presente accordo, le parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi. 3. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente articolo saranno espletati senza ritardo al corso cambio vigente nel Paese in cui e' stato effettuato l'investimento alla data del trasferimento, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. 4. In ogni caso il ritardo per l'esecuzione del trasferimento non puo' superare un mese a partire dal giorno della sua richiesta.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Se in virtu' di garanzia legale o contrattuale che copre i rischi non commerciali legali ad un investimento, una delle Parti contraenti o una sua Istituzione paghi indennita' a suoi propri investitori, l'altra Parte contraente riconoscera' che i diritti degli investitori indennizzati sono stati trasferiti alla Parte Contraente o all'Istituzione interessata, nella sua qualita' di garante. 2. Al medesimo titolo degli investitori e nei limiti dei diritti in tal modo trasferiti, il garante potra', in termini di surroga, esercitare a far valere i diritti di tali investitori e le rivendicazioni a questi relativi. 3. Per cio' concerne i diritti trasferiti, l'altra Parte contraente potra' far valere, nei confronti del garante surrogato nei diritti degli investitori indennizzati, le obbligazioni che competono legalmente o contrattualmente a questi ultimi.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Le controversie relative all'adozione ed all'applicazione di misure di esproprio o nazionalizzazione verranno sottoposte alla competenza della Magistratura ordinaria o amministrativa della Parte che le ha adottate. Le controversie relative a tali misure, ivi comprese le controversie sull'ammontare del risarcimento dovuto da una Parte Contraente ad un investitore dell'altra parte contraente, dovranno tuttavia essere, per quanto possibile ed indipendentemente da quanto previsto al comma precedente, composte amichevolmente tra la rispettiva Parte contraente e gli investitori interessati. 2. Qualora le controversie non possano, per la parte relativa all'ammontare del risarcimento, essere composte amichevolmente in conformita' delle disposizioni di cui al paragrafo 1, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte contraente competente in materia; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del Protocollo aggiuntivo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 1. Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente accordo saranno composte attraverso negoziati tra le parti contraenti. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte in un periodo ragionevole, ma comunque non oltre sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra parte contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle parti contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 3. Il Tribunale arbitrale ad hoc verra' costituito per caso nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle due Parti contraenti nominera' un membro del Tribunale Arbitrale ad hoc. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di un Terzo Stato, che avra' funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). La nomina del richiedente dovra' essere confermata dalle due Parti contraenti entro tre mesi dalla data della designazione effettuata dai due membri del Tribunale. Il Presidente e i due membri del Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le due parti contraenti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle parti contraenti non avra' nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, la parte contraente interessata potra' inoltrare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente della Corte di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle parti contraenti verra' invitato ad effettuare la nomina. 5. Il Presidente e i membri del Tribunale Arbitrale ad hoc cosi' nominati dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le due Parti contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure. Prima che il Tribunale arbitrale ad hoc decida si puo' ad ogni stato del procedimento proporre alle parti che la controversia sia composta amichevolmente. Il Tribunale arbitrale ad hoc prendera' le sue decisioni sulla base delle disposizioni del presente accordo, delle Leggi nazionali relative in quanto applicabili e dei principi e delle norme del Diritto Internazionale universamente accettati. Il Tribunale Arbitrale ad hoc decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti contraenti sosterra' le spese per il proprio Arbitro e quelle per la propria rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, non vi e' nulla in questo accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o a una delle loro persone giuridiche o fisiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi e dei suoi regolamenti sia piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e regolamenti a quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri della loro famiglia che effettuino attivita' legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alla legislazione di quest'ultima, a partire dal 1o gennaio 1960.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Ciascuna Parte Contraente puo' proporre all'altra Parte Contraente di consultarsi a proposito di ogni materia riguardante l'esecuzione o l'interpretazione del presente Accordo. L'altra Parte Contraente prendera' le misure necessarie a rendere questa consultazione possibile.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Accordo - art. 15
Articolo 15 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni, e continuera' a restare in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 14 rimarranno in vigore per ulteriori 15 anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti per la Repubblica Italiana e per la Repubblica Popolare di Bulgaria hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia a Roma il 5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO In occasione della firma dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni, che fanno parte integrante dell'Accordo: 1. In riferimento all'Articolo 5 1. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria le disposizioni dell'articolo 5 lettera da a) a e) si applicano in maniera tale che il libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dal conto in valuta convertibile della societa' mista o dell'investitore interessato. 2. Nel caso in cui una societa' mista eserciti, con l'autorizzazione delle Autorita' bulgare, un'attivita' economica i cui utili siano prodotti totalmente o parzialmente in moneta locale e che per tale circostanza essa non disponga di liquidita' sufficiente in valuta convertibile, la Banca Popolare di Bulgaria fornira' la valuta convertibile necessaria al trasferimento dei proventi dell'investimento e della sua liquidazione totale o parziale lettere b) e c) dell'Articolo 5 - in cambio di moneta locale. 3. Per quanto concerne la vendita di quote di partecipazione e la vendita di proprieta' derivanti dalla liquidazione della partecipazione dell'investitore straniero nell'investimento si applica la legislazione bulgara per i contratti tra persone fisiche o giuridiche straniere e persone giuridiche bulgare. Quando e' previsto il pagamento in contanti, nel relativo contratto si stabilisce che esso avra' luogo in valuta convertibile. 2. In riferimento all'Articolo 7. Il Tribunale Arbitrale ad hoc di cui all'art. 7 verra' costituito per ogni singolo caso, come segue: a) Ognuna delle Parti nella controversia scegliera' un arbitro. Questi due arbitri nomineranno un Presidente che dovra' essere cittadino di un terzo Stato. Gli arbitri dovranno essere scelti entro due mesi, mentre il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data in cui l'investitore - parte nella controversia, avra' informato l'altra Parte Contraente della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato ad hoc. Qualora i termini suindicati non vengano rispettati, ognuna delle Parti nella controversia potra' invitare il Presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale presso la Camera di Commercio di Stoccolma, ad effettuare entro due mesi la nomina richiesta. Il Presidente ed i due membri del Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale ad hoc, di cui all'Art. 7 (immagine) 2, dovra' determinare le norme della sua procedura in conformita' delle norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), approvate alla Conferenza del 15.12.1976. b) Il Tribunale Arbitrale ad hoc decidera' a maggioranza di voti. Il suo Lodo e' definitivo e vincolante per le due Parti nella controversia, e verra' reso esecutivo dalle due Parti nella controversia in conformita' della legislazione nazionale. c) Il Lodo Arbitrale verra' determinato in conformita' alla legislazione nazionale, ivi incluse le norme di conflitto della Parte Contraente che accetta gli investimenti ed in conformita' alle disposizioni del presente Accordo e dei principi generali di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. d) Ognuna delle Parti nella controversia sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la sua rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del Tribunale Arbitrale saranno a carico delle due Parti in misura eguale. FATTO in duplice copia a Roma il 5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA Parte di provvedimento in formato grafico