LEGGE 23 giugno 1990, n. 180
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' ed il protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei protocolli stessi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARAVA D'EGITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altro, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo". CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunita' europee il 1o gennaio 1986. HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accord, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Jakob Esper LARSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Constantinos LYBEROPOULOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos WESTENDORP Y CABEZA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Francois SCHEER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: John H.F. CAMPBELL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro CALAMIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Joseph WEYLAND, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P.C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Leonardo MATHIAS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Jean DURIEUX, Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle Relazioni Esterne della Commissione delle Comunita' europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO: Fawzi Mohamed EL IBRACHY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' delle dichiarazioni allegati all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalita' previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4. all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1o gennaio 1993. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita' il 1o gennaio 1985. - In deroga al pragrafo 1: - per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base e' quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1o gennaio 1985: - per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:
```
```
Numero della tariffa | Designazione delle | Dazio di base
doganale comune | merci |
______________ 24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss): A. Sigarette 50 % B. Sigari e sigaretti 55 % C. Tabacco da fumo 46,8% D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 26 % E. Altri compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie 10,4% 27.09 Olii greggi di petrolio o di minerali bituminosi esenzione =====================================================================
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.
Protocollo - art. 6
Articoli 6 1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione - fino al 31 dicembvre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II: fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. 3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonche' dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in Ecu e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente: - il 1 gennaio 1986: 13% - il 1 gennaio 1987: 18% - il 1 gennaio 1988: 20% - il 1 gennaio 1989: 20% 4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in caso e' liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente. 5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originali della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 Per i prodotti di cui al regolameto (CEE) n. 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1987 il divario viene ridotto al 91,9% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7% del divario iniziale; - dal 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1991 il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1994 il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale; Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72. Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7% del divario iniziale; - dal 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale come originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - dal 1 marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale. - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale; - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei privilegi.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 Fino al 31 dicembre 1989, possono essere applicate restrizione quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti all'allegato V, originari dell'Egitto.
Protocollo - art. 11
Articolo 11 Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misura quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Protocollo - art. 12
Articolo 12 1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto e' identico a quello applicato negli scambi tra le Comunita' e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba dell'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunita'. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nonche' la tassa detta "Arbitro insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti i prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5. 3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonche' a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunita' a questi prodotti, fatta salva la possibilita' per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunita'. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. La tassa detta "arbitro insular" tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90% dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra' abolita nello stesso momento in cui sara' soppressa nei confronti della Comunita'. La tassa in questione non potra' mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.
Protocollo - art. 13
Articolo 13 1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto all'50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto all'30% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 14
Articolo 14 1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreche' questi dazi siano piu' elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.
Protocollo - art. 15
Articolo 15 Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido rispetto allo scadenzario fissato, esso abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.
Protocollo - art. 16
Articolo 16 1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata: - alle merci importate temporaneamente, - alle merci reimportate (ad eccezione dei container), - alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawbach") - ridotta allo 0.2% il 1 gennaio 1987 e - abolita il 1 gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9 ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo e': - ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989 - ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e - abolita il 1 gennaio 1991.
Protocollo - art. 17
Articolo 17 1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto. 2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Se la Repubblica Portoghese si avvale della facolta', concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di degtto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento e' abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.
Protocollo - art. 18
Articolo 18 Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti con l'Egitto per le autovetture oggetto del regile particolare concordato tra la Comunita' e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto di adesione.
Protocollo - art. 19
Articolo 19 Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato X e secondo il ritmo previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
Protocollo - art. 20
Articolo 20 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° gennaio 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 del divario iniziale; -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti: -regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; -regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; -regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso. Per i prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: 1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni: -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 83,3% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale; ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni: -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. iii) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali. 3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica Portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale; Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.
Protocollo - art. 21
Articolo 21 Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.
Protocollo - art. 22
Articolo 22 1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto. 2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei porodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto. 3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere manutenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.
Protocollo - art. 23
Articolo 23 Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercarti per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Protocollo - art. 24
Articolo 24 Il consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Protocollo - art. 25
Articolo 25 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 26
Articolo 26 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Protocollo - art. 27
Articolo 27 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle linghe danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun facente ugualmente fede
Allegato I
ALLEGATO I Elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1
Numero tariffa doganale comune Designazione delle Merci
29.01 Idrocarburi 29.02 Derivate alogenate degli idrocarburi 29.04 Alcoli aciclici e loro derivanti alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi 31.02 Concimi minerali o chimici azotati 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati poliisobutilene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) 55.06 Filati di cotone preparati per la vendita al minuto 55.09 Altri tessuti di cotone 58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati 58.02 Altri tappeti, anche confezionati i tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks e Soumak, simili anche confezionati 60.04 Sottovesti a maglia non elastici ne gommata 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazze e per bambini 62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, apparecchi di di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando).
Allegato II
ALLEGATO II Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino ===================================================================== Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base contin- comune gente ===================================================================== 1 85.15 Apparecchi di trasmissione e di 5 unita' ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: apparecchi di radioguida, di radiotelevisione, di radioscandaglio e di radio telecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti o riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riprodu zione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di registrazione o di riproduzioni del suono: b) altri: di ex. 2 non nominati: -di TV a colori, la cui diagonale dello schermo e': -superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm o superiore 2 87.01 Trattori, compresi i trattori- 2 unita' verricello: ex B. Trattori Agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali a ruote: - di cilindrata inferiore o uguale 2 unita' a 4000 cm3
Allegato III
ALLEGATO III Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino ===================================================================== Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base contin- comune gente ===================================================================== 1 25.05 Zolfi di ogni specie, esclusi 40 tonnellate lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale ___________ 2 29.03 Derivati solfonati, nitrati 5 tonnellate nitrosi degli idrocarburi B. Derivati nitrati e nitrosi: ex L. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: - Trinitrotolueni 36.01 Polveri da sparo 36.02 Esplosivi preparati ex 36.04 Micce: cordosi detonanti: inneschi ed capsule fulminanti:accenditori: - esclusi i detonatori elettrici 36.05 Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzigrandifughi e simili) 36.06 Fiammeferi 3 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, poliettileni tetralogenati, polii isobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivenile cloroacetato di polivinike ed altri derivati polivinicili, derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine e curamaro nidentiche ecc); C. altri: I Polietilene: ex b) in altre forme: Parte di provvedimento in formato grafico ===================================================================== Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base contin- comune gente ===================================================================== 39.02 C. ex XI. Alcoli, acetali ed ettari polivinilici: - Cascami e avanzi di lavori ex XII Polileri acrilici, polimeri matacrilici, copolimeri acrimeta crilici: - Cascami e avanzi di lavori ex XIII Resine cumaroniche, resine ideniche e reside cumaronindeniche: - Cascami e avanzi di lavori XIV altri prodotti di polimerizzaz- zione ex b) in altre forme: -Cascami e avanzi di lavori __________ 4 30.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 e al n. 39.06 incluso 1 000 ECU B. altri: I di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuninoidi indurite V di altre sostanze: a) bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotogra fiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: - esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contamina- zioni radioattive, non coombinati con apparecchi di respirazione __________ 5 ex 58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano 500 Kg 58.02 Altri tappeti anche confezionati: tessuti detti Kelim e Kilim Schumaks o Soumak, Karaminite e simili, anche confezionati: A. tappeti __________ 6 ex 58.04 Velluti felpe, tessuti ricci di ciniglia esclusi i manufatti 100 Kg delle voci n. 55.08 e 58.05 - di cotone 58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati pizzi (a macchina a mano), in pezza in strisce o in motivi: B. Pizzi ex 1 a mano: - esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II a macchina 60.01 Stoffe a maglia non elastica ne' gommata in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone __________ 7 60.04 Sottovesti a maglia non elastica ne' gommata: 75 Kg A. Indumenti per bambini piccoli (bebes) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 comprasa: 1. T shirts: a) di cotone II Magliette a collo alto: a) di cotone III altri b) di cotone B altre: I T-shirts a) di cotone II Magliette a collo alto: a) di cotone IV altre: d) di cotone 60.05 Indumenti esterni, accessori di abbi- gliamenti ed altri manufatti, a maglia non elastica ne' gommata: A indumenti esterni ed accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica ne' gommata: A indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: - di cotone b) altri: I Indumenti per bambini piccoli (be'be's) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2 Costumi e mutandine da bagno: bb) cotone 3 Tute sportive: bb) di cotone 4 Altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse per donna per ragazza e per bambini: 55 di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh): II per uono e ragazzo: eee) di cotone 22 per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna: 44. di cotone dd) Gonne, comprese le gonne pantaloni 33 di cotone ee) Pantaloni: ex 33 di altre materie tessili: - di cotone ff) Vestiti, complesti e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22 di altre materie tessili: - di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi per donna e per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci 44 di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite 44 di cotone ii) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili ex 11 di lana o di peli, fini, di cotone di fibre tessili sintetiche o artificiali: - di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex II di lana o di peli, fini, di cotone di fibre, tessili sintetiche o artificiali - di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone 60.05 A II. b) 5 Accessori di (segue) abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: - di cotone B altri: ex III di altre materie tessili: - di cotone _____________ 8 61.01 Indumenti esterni per uomo e per ragazzo 100 Kg A indumenti da cowboy ed altri indumenti simili per il travesti- mento e il divertimento di misura commerciale a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.05, 59,11 e 59.12; II altri: ex a) soprabiti: - di cotone ex b) altri: - di cotone B altri: 1 Indumenti da lavoro: a) Tute: 1 di cotone b) altri: 1. di cotone II Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: - di cotone III Accapatoi da bagno: vesti da camera, giacche da casa e simili, vestimento da casa: b) di cotone IV Eskimo giacche a vento e giub- botti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli, e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calzoncini e "shorts". 3. di cotone e) Pantaloni 3. di cotone f) Vestiti completi ed insiemi, per sci composti da due o tre pezzi: ex 1 di lana o di peli, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: - di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. indumenti per bambini piccoli (bebes) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: indumenti da cowboys ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento di misura commerciale inferiore a 158: 1 indumenti per bambini piccoli (bebes) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B) altri: I indumenti di tessuti delle voci n. 58.09 59.11 e 59.12 ex a) Soprabiti: - di cotone 61.02 B. I ex b) altri: - di cotone II altri: a) Spolverine gonne grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: - di cotone c) Accappatoi da bagno: vesti da camera vestagliette, e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo: giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche cc) di cotone 2 Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3 Abiti da giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4 Abiti interi da donna: ee) di cotone 5 Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6 Pantaloni: cc) di cotone 7 Camicette camicette bluse e bluse: cc) di cotone 8) Vestiti completi e insieme da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana, o di peli fini, di cotone di fibre tessili sintetiche o artificiali: - di cotone 9 altri indumenti: cc) di cotone 9 61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti sparati e polsini: 50 Kg A. Camice e Camicette: II di cotone B. Pigiami II di cotone C altri II di cotone 61.04 Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A indumenti per bambini piccoli "be'be's" indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: 1. di cotone B altre: I. Pigiami e camice da notte: b) di cotone II altre: b) di cotone 10 84.41 Macchine per cucire (tessuti, 1 unita' cuci, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine: aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 Kg col motore teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 Kg senza motore o 17 Kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli e i mobili) superiore a 65 ECU b) altre 11 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione 3 unita' per la radiotelefonica e la radiografica, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di produ- zione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorileva- zione, di radioscandaglio e di radiotele comando: A. Apparecchi di trasmissione e di rice- zione per la radiotelefonia e per la radiotelegrafia apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche com binati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri ex 2) non nominati: - di TV a colori, la cui diagonale dello schermo e' inferiore o uguale a 42 cm 12 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello 1 unita' A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combinazione interna 13 92.02 Rivoltelle e pistole 5 000 ECU 93.04 Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 92.02 e 93.03) compresi i congegni simili che utilizzano la defiagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandifughi cannoni, langiagomme ecc: ex A Fucili e carabine da caccia e da tiro - escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore uintario superiore a 200 ECU 93.05 Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compresa o gas 93.06 Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco 14 93.07 Proiettili e manuzioni, comprese le mine: parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce 1 tonnellata
Allegato IV
ALLEGATO IV Elenco previsto all'articolo 7 =================================================================== Numero della Designazione delle merci Data di base tariffa (Elementi fissi) doganale (%) comune =================================================================== 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere "chewing-gum" aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 60% 24,21 II. uguale o superiore a 60% 22,65 C Preparazione detta "cioccolato bianco" 0,00 D Altri: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5%, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 26,93 b) aventi tenore, in peso, di saccorosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% 29,28 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% 29,80 3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%: aa) non contenenti amido o fecola 27,67 bb) altri 25,12 4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% 23,22 5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% 21,62 6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% 21,38 7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% 18,81 8. uguale o superiore a 90% 20,56 II non nominati: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 13,06 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17.04 D. II. b) 1. uguale o superiore a 5% (segue) e inferiore a 30% 20,71 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% 11,59 3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% 7,29 4. uguale o superiore a 70% 20,91 18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso di saccarosio: 1. inferiore a 65% 20,71 II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% 7,35 III. uguale o superiore a 80% 0,00 B. Gelati: I. non contenente o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 0,00 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% b) uguale o superiore a 7% C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire di prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 10,92 II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50% 12,71 2. uguale o superiore a 5% 9,66 b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% 7,04 2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% 10,03 3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% 10,02 4. uguale o superiore a 6% 7,37 18.06 D. altre: (segue) I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00 b) altre 0,00 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 3,96 2. altre 3,96 b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%: 1. imballaggi immedianti di contenuto inferiore o uguale a 500 g 0,00 2. altre 0,00 c) uguale o superiore a 26%: 1. in imballaggi immedianti di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00 2. altre 0,00 19.02 Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso: A. Estratti di malto: I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% 19,50 II. altri 19,50 B. altre: I. contenenti estratti di mato e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30% 17,30 (1) II. non nominate: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: 1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% 17,30 (1) 22. uguale o superiore a 60% 17,30 (1) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) __ (1) Minimo 2,87 Ptas/kg. 19.02 B. II. a) 5. aventi tenore, in, (segue) peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%: aa) non contenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%: aa) non contenti o contenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85% 17,30 (1) b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% 17,30 (1) 2. uguale o superiore a 5% 17,30 (1) 19.03 Paste alimentari: A. contenenti uova 18,10 B. altre: I. non contenenti farina o semolino di grano tenero 18,10 II. non nominate 18,10 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate: - di yucca o di manioca 19,20 - di fecola di patate 11,40 - altre 14,30 19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedrice, con flakers" e simili: A. a base di granturco 16,80 B. a base di riso 16,80 C. altri 16,80 ______ (1) Minimo 2,87 Ptas/kg. 19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri miele, uova, materie grasse, formaggio, e frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: A. Pane croccante detto "Knascjebrot" 6,10 B. Pane azimo (Mazoch) 6,10 C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 6,10 D. Altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola: I. inferiore a 50% 6,10 II. uguale o superiore a 50% 6,10 19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: A. Preparazioni dette "pan pepato" (pain d'epices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 30% 10,00 II uguale o superiore al 30% e inferiore a 50% 10,00 III. uguale o superiore a 50% 10,00 B. Altri: I. non contenenti in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso invertito calcolato in saccarosio): a) inferiore a 70%: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 II. aventi, tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 b) aventi tenore, in peso (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 40%: 1. non contenenti in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 10,00 2. altri 10,00 19.08 B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% a 40%: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 d) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% a 40%: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 III aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito o calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie provenienti dal latte: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 2. Altri: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo lo zucchero invertito calcolato in in saccarosio) uguale o superiore a 5% a 20%: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 c) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20% 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 IV aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito o calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie provenienti dal latte: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 2. Altri: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 19.08 B. IV. b) aventi tenore, in peso, di (segue) saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 b) altri 10,00 21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare e preparazioni a base di questi estratti o essenza torrefatta e altri torrefatti del caffe' e loro estratti: C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe': II. altri 17,82 D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torefatti del caffe': II. altri 22,17 21.06 Lieviti naturali, ivi o morti, lieviti artificiali e preparati: A Lieviti naturali vivi: II Lieviti di panificazione: a) secchi 4,50 b) altri 12,40 21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I Granoturco 16,80 II Riso 16,80 III Altri 16,80 =================================================================== Numero della Designazione delle merci Data di base tariffa (Elementi fissi) doganale (%) comune =================================================================== 21.07 B. Pane alimentari non ripiene, paste (segue) alimentari ripiene: 1. Paste alimentari non ripiene corte: a) essiccate 16,80 b) altre 16,80 II Paste alimentari ripiene: a) corte 16,80 b) altre 16,80 C. Gelati: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 16,80 II. aventi tenori, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore al 3% e inferiore a 7% 16,80 b) uguale o superiore a 7% 16,80 D. Iogurt preparati, latte in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: 1. Iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dal latte: 1. inferiore a 1,5% 16,80 2. uguali o superiore a 1,5% 16,80 b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5% 16,80 2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% 16,80 3. uguale o superiore a 4% 16,80 II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte: a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto per 6,38% 1. inferiore a 40% 16,80 2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% 16,80 3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% 16,80 4. uguale o superiore a 70% 16,80 b) uguale o superiore a 1,5% 16,80 E. Preparazioni dette "fondute" 18,80 21.07 G. altre: (segue) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% o inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% inferiore 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 21.07 G. altre: (segue) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% o inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% inferiore 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di (segue) saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. altre 16,80 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superore a 85% 16,80 II. aventi tenore, in peso di materie grassse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%; a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, un peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, un peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 15% ed inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccorsio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 50% 16,80=================================================================== Numero della Designazione delle merci Data di base tariffa (Elementi fissi) doganale (%) comune =================================================================== 21.07 G. III. aventi tenore, in peso, di (segue) materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%: a) non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di alido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore a 5% ed inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 15% ed inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% ed inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio: uguale o superiore a 50% 16,80 IV aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenente o contenente, in peso meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi forme, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% 16,80 V aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal Latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26% a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 21.07 G. V.a) 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2. Altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% 16,80 VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% ed inferiore a 45% a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25% 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2 altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% 16,80 VII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% ed inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5%: 1 non contenenti o contenente, in peso meno di 5% di amido di fecola 16,80 2 Altre 16,80 VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% ed inferiore a 85% a) non contenenti o contenenti in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 16,80 b) altre 16,80 IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% 16,80 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B altre, aventi tenore, di materie grasse provenienti dal latte: 22.02 B. I inferiore a 0,2% 0,00 (segue) II uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% 0,00 III uguale o superiore a 2% 0,00 29,04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati nitrati, nitrosi: C Polialcoli: II D-Mannitolo (mannite) 0,00 III D-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo 11,60 2 altro 0,00 b) altro: 1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in D glucitolo 11,60 2 Altro 0,00 35,05 Destrina e colle di destrina, amidi solubili o torrefatti colle d'amido e di fecola: A Destrina amidi, e fecole solubili o 15,88 torrefatti B Colle di destrina, di amido e di fecola, contenenti tali sostanze in misura: I inferiore a 25 in peso 25,74 II uguale o superiore a 25 e inferiore a 55 in peso 24,40 III uguale o superiore a 55 e inferiore a 80 in peso 21,30 IV uguale o superiore a 80 in peso 10,94 39,12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell' industria della carta, nell'industria del cuoio o industrie simili: A Bozzime preparate ed appretti preparati: 1 a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55 in peso 19,12 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% in peso 14,56 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% in peso 11,03 d) uguale o superiore a 83% in peso 7,65 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (Comprese quelle consistenti in miscele delle industrie chimiche o delle industrie connnesse, non nominati ne' compresi altrove: T d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C lll: 1. in soluzione acquosa: a) contenente o d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato sul tenore di d-gliticolo 14,40 b) altro 0,00 II altro: a) contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato sul tenore in d-glicitolo 14,40 b) altro 2,58
Allegato V
ALLEGATO V Elenco previsto all'articolo 10 =================================================================== Numero della Designazione delle merci tariffa doganale comune =================================================================== 07.01 Ortaggi, e piante mangerecce, freschi e refrigerati: ex H, Cipolle, scalogni e agli: - Cipolle e agli M. Pomodori 08.02 Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance, fresche B. Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsua clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi: ex II altri: - Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsusa (o sazuna) freschi ex C. Limoni, freschi 08.04 Uve, fresche o secche A. fresche: I. da tavola
Allegato VI
ALLEGATO VI Elenco previsto all'allegato 12, paragrafo 4 =================================================================== Numero della Designazione delle merci tariffa % doganale comune =================================================================== 19.03 Paste alimentari B. altre 12 21.04 Salse, condimenti composti B. Salse a base di purea di pomodori 9 21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: D. Iogurt preparati latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici e culinari: I. Iogurt preparati: b) altri 12,5 39,02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni tetramologenti poliisobutiline, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di poliviline e politracrilici, resine cumaronindeniche ecc.): C altri: ex IV Polipropolene: - in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm 10,5 VIII Cloruro di polivinele: ex b) in altre forme: - in tubi 10,5 39,07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39 C1 al n. 39.06 incluso: B Altri: V di altre sostanze: ex d) altri: - Piatti di diametro compreso tra 17 e 21 cm inclusi, boccali, di polistirene 15 - Sacchi sacchetti ed altri simili contenitore di polietilene 10,5 - Pecipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e flaconi, di polistirene 15 - Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinicloruro 10,5 42.02 Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalle ecc), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, gusine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli gioielli, boccette, colletti, calzature spazzole ecc) e simili contenitori di cuoio o di pelli, naturali, artificaili o ricostituiti di fibra, vulcanizzate, di materie plastiche artificiali in fogli di cartone, o di tessuti: ex A. di materie plastiche artificiali in fogli: - Sacchi di polietiline 10,5 46.05 Carta cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata) increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati in rotoli o in fogli: A Carta e cartoni ondulati 14 ex B altri: - Carta incrospata per uso domestico, di pero' uguale o superiore a 15 g/m2 ed inferiore a 50 m/2 12,5 ex 48.14 Prodotti cartotecnici per corrispodenza carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline, postali non illustrate e cartoncini scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza corrispondenza: - Carta da lettere, in blocchi 15 48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex B. altri: - Carta igienica, in rotoli 12 - Carta per macchine da ufficio o simili, in strisce o in rotoli 12 48.15 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: - Scatole di carta o di cartone ondulati 15 - Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft 11 - Scatole per sigari e sigarette 14 ex 48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria: album per campioni, e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone: - Blocchi per minute ed appunti: quaderni 13 ex 48.19 Etichette di qualsiasi specie, di cartao di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette: - Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari 14,5 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: B. Assorbimenti per bambini piccoli (bebes) ex I. non condizionati per la vendita al minuto: - di ovatta di cellulosa 14 ex II altri: - di ovatta di cellulosa 14 ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria, da dosso e altri indumenti: - Asciugamani e tovaglioli da tavola 14 ex E. Assoberti igienici e tamponi: - Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa 14 F. Altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al: minuto: - Assorbenti igienici di ovatta di cellulosa 14 ex II non nominati: - Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa 14 70.10 Damigiane, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: - esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi, ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 9 ex 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, punti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, ossature impalcature tettole, intelaiature di porte e finestre, balaustre ecc.) di alluminio lamiere barre, profilati, tubi, ecc., di allumini predisposti, per essere utilizzati nelle costruzioni: - Porte, finestre e stipiti 8,4 - Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 8,4 94.03 Altri mobili e loro parti: ex B altri: - Letti di metalli comuni 13 - Scaffallature e loro parti, di metalli comuni 11,5 94.04 Sommier, oggetti letteracci e simili, con molle oppure imbattiti o guarniti interamente di qualsiasi materia, quali materasso, copripiede, piumini, cuscini-poufa, guanciali ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti: A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche, artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti 12 ex B altri: - Sommier, materasso e guanciali 13
Allegato VII
ALLEGATO VII Elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2 A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembrte 1985
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
05.01 Capelli greggi, anche lavati e sgrassati, cascami di capelli 05.02 Setole di maiale o di cinghiale, peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili cascami di queste setole e di questi peli 05.03 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza suporto di altre materie 05.05 Avanzi di pesci 05.07 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro calugine, piume e penne e loro parti 05.08 Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata) acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami 05.09 Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati, in una forma determinata, compresi i cascami, e le polveri, fanoni di balena e di animali, simili, greggi e semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami 05.12 Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, non lavorati, conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata, polveri e cascami di conchiglie 05.13 Spugne naturali 05.14 Ambra grigia, castoreo, zibetto, e muschio, cantaridi e bile, anche secche, sostanze animali utilizzate per la prepazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex B altri: - Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli non conciate 09.03 Mate 13.02 Gomma lacca, anche imbiancheria; gomme gommoresine, resine e balsami naturali 13.03 Succhi e estratti vegetali, sostanze pecrinari e portati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze peritiche, pectinati e pectati ex I allo stato secco: - Pectati ex II altri: - Pectati C Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali 14.01 Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambu' canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, o zinta, cortecce di tiglio, e simili) 14.02 Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetable, crine marine e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie 14.03 Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina piassava, trebbia, fibre di iscle e simili), anche in torciglioni o in fasci 14.05 Prodotti di origine vegetale, non nominati ne' compresi altrove 15.05 Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina 15.06 Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) 15.08 Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, standolizzati o in altro modo modificati 15.10 Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali 15.11 Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicernose 15.15 Branco di balena e di altri acetati (spermaceti) greggio, pressato, o raffinato anche colorate artificialmente 15.16 Cere vegetali, anche colorate artificialmente 15.17 Degras, residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali A. Degras 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 18.03 Cacao in massa o in parti (pasta di cacao), anche sgrassato 18.04 Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao 18.05 Cacao in polvere, non zuccherato 18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 19.02 Estratti di mato; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli per usi dietetici o di cucine, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 in peso. 19.03 Paste alimentari 19.04 Tapioca, compresa quella di facolta' di patate 19.05 Prodotti a base di cereali, per soffiatura o tostatura "puffed-rice corflaks e simili 19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri miele e uova, materie grasse, formaggio o frutta ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, foglie, di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e delal biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione 21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare e preparazione a base di questi estratti o essenze cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e altri estratti
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21.03 Farina di senape e senape preparata 21.04 Salse, condimenti composti 21.05 Preparazioni per zuppe, ministre e brodi zuppe ministre e brodi, preparati preparazioni alimentari composto omogenizzate 21.06 Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi C. Lieviti artificiali preparati 21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C Gelati D Iogurt preparati, latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E Preparazioni dette "Fondute" G Altre 22.01 Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altr bevande alcoliche esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 22.03 Birra 22.06 Vermut ed altri vini di uva fresche aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche 22.08 Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e piu'. alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: - esclso l'alcole ottenuto dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e piu' 22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol; acquivati liquori ed altre bevande contenenti alcole di distallazione, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande; A Alcole etilico non denaturato con titolo alcometrico di meno di 80% vol. presentato in recipienti contenenti: ex I due litri o meno: - escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE ex II piu' di due litri: - escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B Preparazioni alcoliche composte dette "estratti concentrati) C. Bevande contenenti alcole di distallazione: I Rm, arack, tafia II Gin III Whiskv IV Vodka con titolo alcolometrico di 45,4% vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege ex V altri: - a base di cereali 24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco 28.01 Alogeni (fluoro, cloro brorno iodio): C. Cloro 28.03 Carbonio (in particolare, neri di carbonio) 28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), 29.01 Idrocarburi: A aciclici: ex I Destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibile: - escluso l'acetilene ex II destinati ad altri usi: - escluso l'acetilene B. cicloparaffinici e cicloelefinici: I. Azulene e suoi derivati alchilici II Altri: ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: - escluso il decaidronafralene ex b) destinati ad altri usi: - escluso il decaidronaftalene C. cicloterpinici D. aromatici: I Benzene (benzolo) toluene (totuolo) xileni (xiloli) II (Stirene (stirolo) III Etilbenzene (etilbenzolo) IV Cumene (isopropilbenzene) ex V. Naftelene (naftalina) antracene: VI Bifenile, terfenili ex VII altri - escluso il tetraidronaftalena 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli II D-Mannitolomannite III D-Glucitolo (sorbite) 29.10 Acetali, emicerali e acetali e emiacetali a funzione semplice o completate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi: ex B altri: - Metiglucosidi 29.14 Acidi monocarbosilici, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: ex XI altri: - Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo) B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: ex IV Altri: - Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)
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29.15 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenati solfonati, nitrati nitrosi: A Acidi policarbossilici aciclici: ex V. altri: - Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri C Acidi policarbossici aromatici: I Anidride Fralica ex III altri - Ftalati (orto) di dibutile - Ortoftalati di diottile - Ftalati di diisoottile, di diisononile, di disodecile - Altri esteri di disobutile 29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo aldeide o cherone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi A. Acidi carbossilici a funzione alcool: I Acido lattico, suoi sali e suoi esteri III Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri IV Acido citrico, suoi sali e suoi esteri V Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri ex VIII Altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri ex VIII altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri 29.23 Composti, amminici a funzioni ossigenate semplici, o complesse: D. Ammino-acidi I Lisina, suoi esteri, e loro sali III Acido glutammico e suoi sali 29.35 Composti eterocilici, compresi gli acidi nucletnici: ex Q altri: Composti anidridi del D-Glucitolo (sorbitolo) come ad esempio sorbitani escluso il maltolo e l'isomatolo - Lattoni che sono esteri di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici - Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicellina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C 29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolta in qualsiasi solvente: B Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa: ex II Vitamine (Immagine) - Vitamina B (immagine) IV Vitamina C 29.43 Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio esteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n. 29, 39, 29, 41 e 29 42 ex B altri: - Levolosio - Esteri e sali di levulosio - Sorbosio suoi sali e suoi esteri 29.44 Antibiotici: ex A. Penicilline: - escluse quelle la cui fabbricazione richiede per chilogrammo una quantita' di zucchero di bianco superiore a 15,3 Kg ex C. altri antibiotici: - Ossiteracilina e critromicina e loro sali 30.03 Medicamenti per la medicina e umana e veterinaria: A non condizionati per la vendita al minuto II Altri B Condizionamento per la vendita al minimo: II altri: a) conienti penicellina, streptomicina a loro derivata ex b) non nominati: - contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a) insulina, d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo arseniati per la cura della lebbra 31.02 Concimi minerali o chimici azotati: A Nitrato di sodio naturale ex C altri: - escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio, con un tenore di azoto pari o inferiore al 16% nonche' il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea 32.09 Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, pigmenti mascinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o di altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A: Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura di cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia, minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: 1. Essenza di perle o essenza d'Oriente: ex II altri: - esclusi i metali non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture ex B Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello): - a base di metalli comuni C Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto 32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina) zucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattati del genere di quella utilizzati nella muratura. 32.13 Inchiostri da scrivere o da disegni, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. Altri inchiostri ex 34.02 Prodotti organici tensioattivi, preparazioni tensioattive per liscivie, contenenti o non sapone: - Etossilati 35.01 Caseine caseinati ed altri derivati delle caseine, colle di caseina 35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A Albumine: II altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina 35.05 Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola 35.06 Colle preparate non nominate ne' comprese altrove prodotti di ogni specie da usare come colle preparati per la vendita, al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 Kg. 35.07 Enzimi, enzimi preparati non nominati ne' compresi altrove ex 37.03 Carte cartoncini, cartoni, e tessuti, sensibilizzati non impressionati o impressionati ma non sviluppati - Carta eltografica 38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la modernzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoi o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati 1. A base di sostanze amidacee 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati ne' compresi altrove: Q. Legnanti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X Altri 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari e non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri, non saturi, siliconi ecc) ex A. Scambiatori di toni: - Fernoplasti, esclusi quelli del tipo "novolacca" C. altri: 1. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste delle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:- Resine escluse quelle del tipo (novalacca" ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2. Con o senza iscrizioni - Lastre fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 m/m2, senza iscrizioni II Amminoplasti: ex b) in altre forme: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni 39.01 C III Alchidi e altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex b) altri: - Poliesteri, non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3) a) e 3) b di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione ex IV Poliammidi: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex V. Poliuretani: - nelle forme previste dalla nota 3a) e 3 b) di questo capitolo - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex VI Siliconi: - Lastre, fogli, strisce o lamella non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex VII non nominati: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni - Resine, diverse da quello epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: - Polieteralcoli - Sistemi per poliuretani 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, terralogenati, polusobutilene, polistrirene, cloruro di polvinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, resine cumaronindeniche ecc.) C. altri: 1. Polietilene: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2, con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine - Cascami e rottimi di lavori ex II Polietileni tetraalogenati: - Lastre, fogli, strisce e lamelle, di peso superiore, a 160 g/m2, con o senza iscrizioni - Adesivi a base di mulsioni di resine
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