LEGGE 23 giugno 1990, n. 180
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' ed il protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei protocolli stessi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARAVA D'EGITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altro, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo". CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunita' europee il 1o gennaio 1986. HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accord, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Jakob Esper LARSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Constantinos LYBEROPOULOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos WESTENDORP Y CABEZA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Francois SCHEER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: John H.F. CAMPBELL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro CALAMIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Joseph WEYLAND, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P.C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Leonardo MATHIAS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Jean DURIEUX, Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle Relazioni Esterne della Commissione delle Comunita' europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO: Fawzi Mohamed EL IBRACHY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' delle dichiarazioni allegati all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalita' previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4. all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1o gennaio 1993. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita' il 1o gennaio 1985. - In deroga al pragrafo 1: - per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base e' quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1o gennaio 1985: - per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:
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```
Numero della tariffa | Designazione delle | Dazio di base
doganale comune | merci |
______________ 24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss): A. Sigarette 50 % B. Sigari e sigaretti 55 % C. Tabacco da fumo 46,8% D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 26 % E. Altri compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie 10,4% 27.09 Olii greggi di petrolio o di minerali bituminosi esenzione =====================================================================
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.
Protocollo - art. 6
Articoli 6 1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione - fino al 31 dicembvre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II: fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. 3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonche' dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in Ecu e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente: - il 1 gennaio 1986: 13% - il 1 gennaio 1987: 18% - il 1 gennaio 1988: 20% - il 1 gennaio 1989: 20% 4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in caso e' liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente. 5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originali della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 Per i prodotti di cui al regolameto (CEE) n. 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1987 il divario viene ridotto al 91,9% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7% del divario iniziale; - dal 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1991 il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1994 il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale; Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72. Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7% del divario iniziale; - dal 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale come originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - dal 1 marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale. - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale; - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei privilegi.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 Fino al 31 dicembre 1989, possono essere applicate restrizione quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti all'allegato V, originari dell'Egitto.
Protocollo - art. 11
Articolo 11 Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misura quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Protocollo - art. 12
Articolo 12 1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto e' identico a quello applicato negli scambi tra le Comunita' e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba dell'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunita'. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nonche' la tassa detta "Arbitro insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti i prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5. 3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonche' a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunita' a questi prodotti, fatta salva la possibilita' per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunita'. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. La tassa detta "arbitro insular" tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90% dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra' abolita nello stesso momento in cui sara' soppressa nei confronti della Comunita'. La tassa in questione non potra' mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.
Protocollo - art. 13
Articolo 13 1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto all'50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto all'30% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 14
Articolo 14 1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreche' questi dazi siano piu' elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.
Protocollo - art. 15
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