LEGGE 23 giugno 1990, n. 180

Type Legge
Publication 1990-06-23
Ultimo aggiornamento 1990-07-12
State In force
Source Normattiva
articles 3
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21.07 B. Paste alimentari non ripiene (segue) cotte; paste alimentari ripiene: I. Paste alimentari non ripiene, cotte: a) essiccate 70,21 b) altre 70,86 II. Paese alimentari ripiene: a) cotte 81,46 b) altre 64,96 C. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 11,00 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% 14,50 b) uguale o superiore a 7% 17,45 D. iogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5% 0,00 2. uguale o superiore a 1,5% 0,00 b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5% 15,34 2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% 7,10 3. uguale o superiore a 4% 0,00 II. altri aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte; a) inferiore a 1,5% e aventi tenore in peso di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38): 1. inferiore a 40% 0,00 2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% 0,00 3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% 0,00 4. uguale o superiore a 70% 0,00 b) uguale o superiore a 1,5% 0,00 E. Preparazioni dette "fondute" 0,00 21.07 G. altre: (segue) 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 85,35 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 84,69 cc) uguale o superiore a 45% 75,59 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 87,69 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 84,15 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 81,31 cc) uguale o superiore a 45% 71,36 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 86,66 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 76,92 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 77,38 cc) uguale o superiore a 45% 75,12 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 80,26 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 85,01 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 78,61 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di saccarosio) (segue) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 75,14 2. altre 79,37 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85% 75,61 II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%; a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 71,83 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 53,41 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 45,54 cc) uguale o superiore a 45% 45,43 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 54,43 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 45,78 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 41,31 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 64,55 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 64,00 bb) uguale o superiore a 32% 56,72 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 67,58 2. altre 56,64 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 67,25 21.07 G. III. aventi tenore in peso di materie (segue) grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 61,45 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 77,79 bb) uguale o superiore a 32% 60,10 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 61,05 2. altre 35,00 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 58,85 2. altre 52,59 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 68,64 2. altre 35,00 e) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 48,25 IV. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 70,22 2. altre 68,88 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 74,01 2. altre 43,27 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% 57,04 V. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo

Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci Dazi di base (Elementi fissi) ( % )

21.07 G. V. a) 1. non contenenti, in peso meno (segue) di 5% di amido o di fecola 54,55 2. altre 45,15 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% 37,24 VI. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 45,41 2. altre 48,00 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiorea 25%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 58,96 2. altre 35,00 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% 35,00 VII. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca rosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 35,00 2. altre 35,00 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 35,00 2. altre 35,00 VII. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 35,00 b) altre 35,00 IX. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% 35,00 22.02 Limonate acque gassose aromatizzate (comprese le acque minirali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte: 22.02 B. I. inferiore a 0,2% 13,77 (segue) II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% 13,77 III. uguale o superiore a 2% 13,77 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. d-Mannitolo (mannite) 0,00 III. d-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1. contenente d-mannitolol in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo 0,00 2. altro 0,00 b) altro: 1. contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso calcolata sul tenore in d-glucitolo 0,00 2. altro 0,00 35.05 Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; 0,00 B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: ex I. inferiore a 25% in peso: - Colle di amido 19,69 - altre 0,00 ex II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55% in peso: - Colle di amido 26,00 - altre 0,00 ex III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso: - Colle di amido 12,00 - altre 0,00 ex IV uguale o superiore a 80% in peso: - Colle di amido 12,00 - altre 0,00 38.12 Bozzime preparate appretti e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nella industria della carta nell'industria del cuoio o in industrie simili A. Bozzime preparate ed appretti preparati: 1. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55% in peso 0,00 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% in peso 0,00 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% in peso 0,00 d) uguale o superiore a 83% in peso 0,00 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesese (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove: T. d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III: I. in soluzione acquosa: a) contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso calcolato sul tenore in d-glucitolo 0,00 b) altro 0,00 II. altro: a) contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso calcolato sul tenore in d-glucitolo 0,00 b) altro 0,00

Allegato XI

ALLEGATO XI Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci

12.08 Radici di cicoria fresche o dissecate anche tagliate non torrefatte; carrubbe fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, nominati ne' compresi altrove

Allegato XII

ALLEGATO XII Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati: N. Pomodori: ex I. dal 1 novembre al 14 maggio: - dal 1 dicembre al 14 maggio 08.02 Agrumi, freschi e secchi: A. Arance: I. Arance dolci, fresche: a) dal 1 aprile al 30 aprile b) dal 1 maggio al 15 maggio ex c) dal 15 maggio al 15 ottobre: ex d) dal 15 ottobre al 31 marzo: - dal 1 febbraio al 31 marzo B Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satauma (o sazuma), clementina, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: ex II. altri: Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satauma (o sazuma), freschi dal 1 novembre al 31 marzo ex C. Limoni freschi - dal 1 giugno al 31 ottobre

Allegato XIII

ALLEGATO XIII Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 3

Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci

03.03 Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: IV. Gamberetti: ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae: - congelati b) Gamberetti grigi del genere Grangon: ex 2. altri: - congelati ex c) altri: - congelati

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo". VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1 gennaio 1986. HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunit europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'. 3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il seguente scadenzario: - il 1° marzo 1986,ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base: - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1 gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente. - Il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - Il 1° marzo 1987, ogni dazio e' ridotto al 80,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base; - le ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993. 3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e del 205.

|==================================================================

| Numero della | | | tariffa doganale | Designazione delle merci | | comune | |

==================================================================

| 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a |

| caldo o a freddo: |

| ex B. altre lamiere: |

| IV. placcate, rivestite o altrimenti |

| trattate alla superficie: |

| ex d) altre (ramate, ossidate artificial- |

| mente, laccate, nichelate, verniciate |

| placcate, parchetizzate, litografate, |

| ecc) (CECA): |

| - rivestite di cloruro di polivinile |

|=================================================================

4.

Per i prodotti elencati nell'allegato il dazio di base su cu devono essere operate per ogni prodotto, le riduzini successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio applicato il 1 gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto. 5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondamento alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad accezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo0,2% il 1 gennaio 1987 e abolita il 1 gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e abolita il 1 gennaio 1991.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento dell procedure suddette ad opera delle parti contraenti. All'entrata in vigore del presente protocollo le riduzioni dei dazi e tuttele altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegato

ALLEGATO Elenco di cui all'articolo 4

Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci

73.11 Profilati di ferro o di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o riniti a freddo: palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA): - Angolari ed ali uguali o ineguali, la cui alla piu' larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente laminati a caldo -Profilati ad T. di altezza non superiore 100 mm semplicemente laminati a caldo - Profilati ad I e ad M. di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo - Profilati ad U di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: ex I. laminati o estrusi a caldo (CECA): -Angolari ad ali uguali i ineguali, la cui ala piu' larga non supera 200 mm di larghezza semplicemente placcati e laminati a caldo - Profilati a T di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati a caldo - Profilati ad I o ad M. di altezza no superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo - Profilati ad U di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo: A. lamierre dette "magnetiche": ex I. aventi qualunque sia il loro spessore, perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA): ex II. altre (CECA): - laminate a freddo B. Altre lamiere: II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore b) di piu' di mm ma meno di 3 mm (CECA) c) di 1mm o meno (CECA) ex III. semplicemente lucidate o levigate o superficie specolare (CECA): -laminate a freddo IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie b) stagnate (CECA) ex c) zincate o piombate (CECA) - altrimenti zincate ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate. ecc.9 (CECA): - laminate a freddo V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: ex 2. altre (CECA) - laminate a freddo ==================================================================

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'intrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.

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