La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al "conto prestiti" della "Enhanced Structural Adjustment Facility" (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalità previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.
2.Sul prestito di cui al comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.