DECRETO 6 marzo 1990, n. 182

Type Decreto
Publication 1990-03-06
Ultimo aggiornamento 1990-07-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27/7/1990

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, concernente la concessione di contributi in conto capitale alle unita' minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione;

Visto l'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 giugno 1984, n. 246 e dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1987, n. 399, concernente la concessione di contributi in conto capitale per il ripianamento delle perdite di gestione;

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernenti la nomina di commissioni tecniche per la verifica ed il controllo delle spese ammesse a contributo;

Visto il decreto 21 gennaio 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dell'attivita' delle predette commissioni tecniche;

Visto l'art. 6, commi 6 e 7, della legge 15 giugno 1984, n. 246,

concernenti l'erogazione dei contributi nelle more delle verifiche e dei controlli da parte delle commissioni tecniche previa

presentazione di apposita fidejussione;

Visto il decreto 3 luglio 1984 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, modificato con decreto 4 ottobre 1986, concernente l'approvazione del modello "tipo" di conto economico da allegare alla domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visto il citato art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 gennaio 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Istruttoria delle domande

1.Le richieste, inoltrate entro il termine del 28 marzo 1989, di concessione del contributo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, per le unita' minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e che sono state mantenute in fase produttiva per il 1988, devono essere integrate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'invio, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1984 sulle procedure e modalita' per la concessione e liquidazione del contributo di cui al citato art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nonche' del prospetto di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, inoltra copia della richiesta di contributo e della relativa documentazione all'ufficio minerario statale o regionale, competente per territorio.

3.L'ufficio minerario, entro trenta giorni dal ricevimento dei suddetti atti, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sulla concessione del contributo.

4.Se l'unita' mineraria per la quale si richiede il contributo ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o province autonome, l'ufficio minerario provvede ad inoltrare copia delle richiesta e della documentazione, nonche' del successivo rapporto, al competente organo regionale o provinciale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988) e' il seguente: "2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicita' o di piani di riconversione in attivita' sostitutive, alle unita' minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato art. 15. Il contributo e' concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unita' mineraria. 3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione del contributo". - L'art. 15 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 318/1987, cosi' recita: "Art. 15. - Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente art. 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonche' allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate della summenzionata delibera, puo' eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione da' luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente art. 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. La delibera del CIPI e' emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente. Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe la relativa spesa e' erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera. Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attivita' di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unita' produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci". - Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) e' il seguente: "L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 e' disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto. Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione". - Il sesto e settimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 246/1984 cosi' recitano: "A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, puo' disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione. Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione". - I DD.MM. 3 luglio 1984 e 4 ottobre 1986 sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 30 novembre 1984 e n. 75 del 31 marzo 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art 1: - Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 41/1989 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 752/1982 si veda nelle note alle premesse. - Il D.M. 25 ottobre 1984 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 1985.

Art. 2

Autorizzazione del CIPI

1.Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentita la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione.

2.Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la durata dell'intervento agevolativo ed il limite del contributo.

Art. 3

Provvedimento di concessione

1.Il contributo e' concesso, sulla base delle determinazioni del CIPI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4

Liquidazione del contributo

1.La liquidazione del contributo e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 2, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

2.Nelle more delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, su domanda, l'erogazione del contributo, previa presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, debitamente autenticata, per un importo pari al contributo richiesto, maggiorato del 15 per cento.

3.Per le societa' controllate dall'ENI, e' ammessa la fidejussione prestata dall'ente controllante o da societa' finanziarie al cui capitale sociale l'ente stesso partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

4.Qualora, dopo le verifiche ed i controlli, il contributo erogato risulti superiore a quello spettante, la somma non dovuta deve essere restituita maggiorata, per il periodo intercorso tra l'erogazione e la restituzione, di un interesse pari al tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 246/1984 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente: "Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 5

Controlli e verifiche

1.La erogazione del contributo e' subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli da parte della commissione tecnica di cui al primo comma del precedente art. 4.

2.Il richiedente il contributo e' tenuto a versare sul cap. 3599 dello stato di previsione delle entrate, l'importo corrispondente agli oneri di funzionamento della commissione tecnica, determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 1985, richiamato in premessa.

3.La commissione verifica che i lavori di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, per il periodo ammesso a contributo, siano stati effettivamente svolti; accerta le spese sostenute per il lavoro diretto e per prestazioni di terzi; controlla la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruita' degli importi oggetto di verifica.

4.A conclusione delle verifiche e dei controlli la commissione tecnica, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalita' seguite, si pronuncia sull'entita' del contributo liquidabile.

Art. 6

Restituzione del contributo

1.Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo e' tenuto al rimborso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalita' di cui al quarto comma del precedente art. 4.

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990

Registro n. 14 Industria, foglio n. 121

Allegato

Il costo del lavoro "diretto" sara' determinato dalla retribuzione lorda del personale dipendente addetto all'attivita' di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, nonche', del personale addetto ai servizi generali. Il costo comprendera': salari e stipendi; oneri sociale e previdenziali; onere accessori; indennita' di licenziamento; di liquidazione e simili; lavoro straordinario. Il costo del lavoro per prestazioni di terzi per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione dei minerali sara' quello evidenziato nelle fatture emesse per il pagamento della prestazione o del servizio fornito. Nei casi in cui dalle fatture non risulti evidenziato il costo del lavoro, detto costo verra' determinato utilizzando i coefficienti percentuali ottenuti dai rapporti tra le spese per il personale ed il fatturato, desunti dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica nell'annuario 1988 - tabella 21.1 - con riferimento all'indagine svolta nel 1986 sulle imprese distinte per classi di attivita' economica. A tal fine si procede raggruppando le fatture nelle seguenti classi: a) trasporti; b) costruzioni e riparazioni meccaniche; c) costruzioni e riparazioni elettriche; d) attivita' edili; e) servizi. L'importo globale delle fatture, al lordo dell'IVA, per ciascuna classe sara' moltiplicato per i coefficienti percentuali determinati in base al citato rapporto e pari rispettivamente a: 72,25%; 24,99%; 26,66%; 25,07% e 24,71%. I predetti dati devono essere forniti secondo l'unito prospetto e le relative note esplicative. MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE Costo del lavoro - anno 1988 Importo Costo fatture lavoro (lire) (lire) A) Costo del lavoro diretto: 1) personale addetto alla coltivazione . . . . . . . . . . . .......... 2) personale addetto servizi generale . . . . . . . . . . . . . .......... Totale ( A). . . .......... ---------- B) Costo del lavoro per presta- zioni di terzi: 1) espresso in fattura. . . . . .......... .......... 2) non espresso in fattura e relativo a prestazioni di: a) trasporto. . . . . . . . . .......... .......... b) costruzione e riparazioni meccaniche . . . . . . . . . . . . .......... .......... c) costruzione e riparazioni elettriche . . . . . . . . . . . . .......... .......... d) attivita' edilizia . . . . .......... .......... c) servizi. . . . . . . . . . .......... .......... Totale ( B). . . .......... ---------- Totale generale ( A) + (B). . . .......... ----------

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