DECRETO 20 aprile 1990, n. 184
Entrata in vigore del decreto: 13/7/1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti i regolamenti CEE numeri 1153/75 e 986/89 della commissione, che dettano le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo;
Visti i regolamenti CEE numeri 355/79 e 2392/89 del Consiglio, e 997/81 della commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975, concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, relativo alle nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462;
Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;
Visto l'art. 19 del regolamento CEE n. 986/8z9 che prevede la possibilita' da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie, in materia di registri;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla delega attribuita dall'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la comunicazione in data 12 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 986/89 demanda agli Stati membri;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 per "organismo competente" si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi".
2.Ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CEE n. 986/89, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantita' superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.
AVVERTENZA; Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 1153/75 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 113 del 1› maggio 1975. - Il regolamento CEE n. 986/89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 106/1 del 18 aprile 1989. - Il regolamento CEE n. 355/79 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 054 del 5 marzo 1979. - Il regolamento CEE n. 2392/89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 232/13 del 9 agosto 1989. - Il D.M. 22 maggio 1975 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 agosto 1975. - Il D.M. 8 novembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 1986, ed e' stato modificato dal D.M. 26 gennaio 1987, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1987, e integrato dal D.M. 4 agosto 1987, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1987. - L'art. 7, comma 4, del D.L. n. 282/1986 cosi' recita: "4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta a conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino". - Il D.P.R. n. 633/1972 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - Il D.M. 29 novembre 1978 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978. - Il D.M. 4 maggio 1981 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 35, ultimo comma, del D.P.R. n. 162/1965 e' il seguente: "Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresi' stabilite le modalita' per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del precitato regolamento CEE n. 986/89: " c): rivenditori al minuto: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, stabiliti da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantita' o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa".
Art. 2
1.Ai fini dell'art. 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CEE n. 986/89, per "documenti commerciali" si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. I documenti debbono essere redatti utilizzando stampati conformi agli allegati A, B e D del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e all'allegato I del decreto ministeriale 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 986/89, nonche' del presente regolamento.
2.Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.
3.Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista puo' essere emesso il documento commerciale di cui al precedente comma 1, purche' contenga le indicazioni prescritte dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera d), del precitato regolamento CEE n. 986/89: " d): documento commerciale: una fattura o una bolletta di consegna recante almeno: - per quanto riguarda le fatture, i nomi e gli indirizzi completi del venditore e dell'acquirente, nonche' del destinatario, se questo non coincide con l'acquirente; - per quanto riguarda le bollette di consegna, i nomi e gli indirizzi completi dello speditore e del destinatario; - la data di redazione; - un numero di identificazione; - la designazione, conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, del prodotto trasportato; - il quantitativo totale trasportato; - il numero e il volume nominale dei recipienti contenenti il prodotto". - Il D.M. 12 giugno 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1982. - Si trascrive il testo degli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 29 novembre 1978: "Art. 10 (Stampati forniti da soggetti autorizzati). - A partire dal 1› gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie. La fornitura degli stampati e' effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Per ciascuna fornitura di stampati, i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati, e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonche' degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Entro il 5 marzo, le tipografie ed i rivenditori autorizzati debbono comunicare i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore o del rivenditore autorizzato. Art. 11 (Autorizzazioni). - L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente e' rilasciata, a seguito di apposita istanza, agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che: a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari; b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a); c) non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto; d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di societa' o enti, non si trovino in stato di liquidazione. Nel caso di tipografie gestite da societa' o enti le condizioni di cui alle lettere a) e b) debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti. L'istanza deve essere corredata da: 1) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane; 2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorita' giudiziaria; 3) certificato generale del casellario giudiziario; 4) certificato rilasciato dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; 5) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia. L'autorizzazione e' in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera c) del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarita' o vi sia pericolo di abusi. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma e degli altri precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni alla rivendita degli stampati a norma del secondo comma dell'articolo precedente. Art. 12 (Conservazione dei documenti). - I documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati ordinatamente dal mittente e dal destinatario per il periodo di tempo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal vettore per il periodo di due anni dalla data di emissione dei documenti. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' approvate dall'amministrazione finanziaria". - L'art. 6 del D.M. 20 ottobre 1982 sostituisce l'art. 7 del D.M. 4 maggio 1981 con il seguente: "Art. 7. - Le imprese produttrici degli oggetti di chiusura indicati nel quinto comma dell'art. 1, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, dell'ordine stesso. Nel registro di lavorazione devono altresi' essere annotate le spedizioni o consegne dei prodotti effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39. La nota di consegna deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione e del vettore; b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti; c) data e luogo della spedizione o della consegna nonche' la destinazione; d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto. In luogo della nota di consegna, puo' essere emesso uno dei documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, purche' contenga le indicazioni di cui al precedente comma. All'atto della spedizione o consegna dei prodotti sopra indicati, l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale l'impresa acquirente. Un altro esemplare della nota e' trattenuto dall'impresa di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo. Un quarto esemplare della nota di consegna dovra' essere inviato dall'impresa commissionaria a quella committente per le forniture effettuate ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma. Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, le succursali e simili attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma. Le imprese imbottigliatrici o condizionatrici dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura previsti dal quinto comma del medesimo articolo, devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5. Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti". - Si trascrive il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non piu' di dieci anni successivi a quello in cui vi e' stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".
Art. 3
1.Ai fini dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento CEE n. 986/89, per "documenti commerciali omologati" si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di modello conforme all'allegato I del regolamento CEE n. 986/89, utilizzati e compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del citato regolamento CEE e dal presente regolamento.
2.I documenti commerciali omologati sono stampati in un originale e tre copie su fogli sovrapposti, in lingua italiana o in una o piu' lingue ufficiali della Comunita' e con numerazione progressiva consecutiva. Il numero di serie distintivo da stampare preventivamente ai fini di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), primo trattino del regolamento CEE n. 986/89, si intende il numero stampato dalla tipografia ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Il numero di serie distintivo da stampare sul documento commerciale omologato e' preceduto dalle lettere IT.
3.Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti commerciali omologati previa timbratura degli stessi da parte degli uffici repressione frodi o dei comuni, competenti per territorio, i quali prima di procedere alla timbratura devono accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico, e che i documenti commerciali omologati siano stati presi in carico nel registro con le modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico, i documenti sono compilati e vidimati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa: a tal fine, gli uffici repressione frodi e i comuni devono munirsi di un congruo numero di suddetti documenti.
4.Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti commerciali omologati, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonche' gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici repressione frodi, competenti per territorio, l'elenco dei documenti commerciali omologati che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti commerciali, privi del timbro degli enti abilitati ad emetterlo, si considerano non emessi.
5.I documenti inutilizzati a seguito di chiusura di attivita' devono essere presentati, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attivita', per l'annullamento o la distruzione all'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale redigera' apposito verbale da allegarsi al registro di carico e scarico.
6.E' vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di cui al presente articolo. E', tuttavia, consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarita' dell'impresa con continuazione dell'attivita' dell'azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale dell'attivita' dell'utilizzatore, purche' tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata R.R., all'ufficio repressione frodi competente per territorio.
7.I documenti commerciali omologati devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal regolamento CEE n. 986/89 e dal presente regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del precitato regolamento CEE n. 986/89: " e) documento commerciale omologato: un documento commerciale che e' redatto secondo il modello e le istruzioni contenuti negli allegati I e II e che reca, oltre ai dati elencati alla lettera d), ad esclusione, se del caso, del dato contemplato al quarto trattino: - un numero prestampato, compreso in una serie consecutiva assegnato dall'organismo competente o da un servizio od ente all'uopo incaricato con un riferimento a tale organismo, servizio od ente; - per il trasporto alla rinfusa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1: = di vini, il titolo alcolometrico effettivo; = di prodotti non fermentati, l'indice refrattometrico o la massa volumica; = di prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale; = dei vini aventi un tenore di zucchero residuo superiore a 4 grammi per litro, l'indicazione del titolo alcolometrico totale oltre al titolo alcolometrico effettivo".
Art. 4
1.I documenti commerciali omologati sono soggetti a convalida.
2.La convalida consiste nell'apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, competente per territorio, di una firma e di un timbro con datario sull'originale e sulle copie dei documenti di cui al comma precedente, gia' compilati almeno per le parti riguardanti la quantita' e la designazione del prodotto, nonche' il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario. L'incaricato del comune trattiene fotocopia del documento vidimato, che dovra' essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovra' essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantita' effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovra' essere annullato e nuovamente compilato con l'indicazione della quantita' esatta.
Art. 5
1.In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non prima di dodici ore avanti l'inizio del trasporto puo' procedere alla memorizzazione del documento gia' compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. L'apparecchiatura dovra' stampigliare sull'originale e due copie del documento commerciale omologato, ad eccezione della terza copia che deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto, il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e le quantita' del prodotto trasportato. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi e' soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneita' dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovra' essere utilizzata secondo le modalita' impartite per iscritto dall'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale ricevera' in consegna le bobine dei microfilms non appena usate.
Art. 6
1.L'originale del documento commerciale omologato deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario, salvo il disposto di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 986/89. Delle tre copie, la prima, a cura del venditore o dello speditore, deve essere inviata, a mezzo di lettera o pacco raccomandato, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione all'ufficio repressione frodi che opera nella circoscrizione di spedizione, fatto salvo il disposto di cui all'art. 12 del regolamento CEE n. 986/89, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto, mentre la terza deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 10, paragrafo 2, del precitato regolamento CEE n. 986/89: "2. Se il destinatario e' stabilito fuori dal territorio doganale della Comunita', l'originale del documento commerciale omologato del documento commerciale o del documento d'accompagnamento viene presentato, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio vigila affinche' siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo, la data e il numero del documento presentato e, dall'altro, sull'originale del documento commerciale omologato, del documento commerciale o del documento d'accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione. Su quest'ultimo documento l'ufficio doganale in questione appone una delle diciture seguenti, autenticata con il proprio timbro: "ESPORTATO", "EEAXOEN", "UDFORT", "AUSGEFU'HRT", "EXPORTED", "EXPORTE'", "UITGEVOERD", "EXPORTADO" e consegna il documento all'esportatore o ad un suo rappresentante. Se l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunita' non e' quello di cui al primo comma, il trasporto del prodotto, tra i due uffici, avviene sotto regime doganale. Nel caso in cui l'esportazione non venga effettuata, la dichiarazione di esportazione viene annullata, si applica il disposto dell'art. 8 della direttiva 817117/CEE del Consiglio (1) e il documento commerciale omologato, il documento commerciale o il documento d'accompagnamento viene annotato di conseguenza". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del regolamento CEE n. 986/89: "Art. 12. - Nel trasporto di uno dei prodotti vitivinicoli di cui in a) e b), sono inoltre necessari: - un documento commerciale omologato e una copia ottenuta mediante carta autocopiante, carta carbone o ogni altra forma di copia autorizzata dall'organismo competente; - fino al 31 dicembre 1990, un documento d'accompagnamento e una copia di controllo: a) prodotti originari della Comunita': - vini atti a diventare vini da tavola, - vini destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d., - mosti di uve parzialmente fermentati, - mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, se il quantitativo trasportato supera i 60 litri, - mosto di uve fresco mutizzato con alcole, - succo di uve alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l, - succo di uve concentrato, - feccia di vino, - vinaccia di uva destinata ad una distilleria o ad un'altra trasformazione industriale, esclusi i trasporti di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera e), - vinello, - vino alcolizzato, - vino ottenuto da uve di varieta' non classificate tra le varieta' di uve da vino nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (1), per l'unita' amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte, - prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; b) prodotti non originari della Comunita': - uve fresche, escluse le uve da tavola, - mosto di uve, - mosto di uve concentrato, - mosto di uve parzialmente fermentato, - mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, se il quantitativo importato supera i 60 l, - mosto di uve fresco mutizzato con alcole, - mosto di uve importato alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l, - succo di uve concentrato, - vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204, - feccia di vino, - vinaccia di uva, - vinello, - vino alcolizzato, - prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto. La copia di cui al primo comma e' trasmessa dallo speditore con i mezzi piu' rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorita' territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorita' trasmette la copia in causa con i mezzi piu' rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della copia stessa o alla sua emissione qualora l'autorita' stessa l'abbia redatta, all'autorita' territorialmente competente per il luogo di scarico". _____ (1) G.U. n. L 381 del 31 dicembre 1981, pag. 1.
Art. 7
1.Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento commerciale omologato sia compilato in tutte le sue parti.
2.Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore iniziera' il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento commerciale omologato regolare.
Art. 8
1.Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 986/89, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2600/89, fino al 31 dicembre 1990 i trasporti di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, che circolano sul territorio nazionale in quantitativi superiori: - a 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; - a 100 litri per tutti gli altri prodotti, sono effettuati mediante l'originale del documento commerciale, a condizione che i recipienti siano regolarmente etichettati e provvisti di un dispositivo di chiusura a norma delle vigenti disposizioni in materia, nonche' muniti del contrassegno fiscale.
Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2600/89 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 251/5 del 29 agosto 1989): "3. L'art. 20 e' modificato come segue: a) nel paragrafo 1, il testo del secondo comma e' sostituito dal seguente testo: 'Quando viene utilizzato il documento di accompagnamento tali indicazioni sono iscritte nella casella n. 23'; b) il paragrafo 3 e' completato con il seguente testo: ' d) Gli stati membri possono prescrivere che, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume pari o inferiore a 5 l. che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro, venga utilizzato l'originale di un documento commerciale anziche' l'originale di un documento commerciale omologato, a condizione che i recipienti siano etichettati e provvisti inoltre di un dispositivo di chiusura non recuperabile omologato, sul quale figuri una indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore.In questo caso l'autenticita' del vino deve essere accertabile tramite un numero di controllo o qualsiasi altro mezzo di controllo equivalente'".
Art. 9
2.In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio repressione frodi, competente per territorio.
Art. 10
Nota all'art. 10: - Il regolamento CEE n. 3929/87 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 369 del 29 dicembre 1987.
Art. 11
1.Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite ed i cali che superino in una campagna vitivinicola l'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantita' detenute, ancorche' cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87.
2.Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantita' di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata all'ufficio repressione frodi, competente per territorio, e annotata nei registri.
Art. 12
1.Il consumo familiare del produttore deve essere evidenziato sui registri con specifica annotazione, al momento della chiusura annuale dei registri medesimi.
Art. 13
1.Ogni anno, alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di giacenza, di cui al regolamento CEE n. 3929/87, i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti.
Art. 14
1.Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell'operazione per le pratiche di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, qualora la contabilita' sia computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonche' le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo vigente degli articoli 16 e 17 del regolamento CEE n. 986/89: "Art. 16. - 1. Nei registri vengono indicate le seguenti manipolazioni: - aumento del titolo alcolometrico, - acidificazione, - disacidificazione, - dolcificazione, - taglio, - imbottigliamento, - distillazione, - elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, - elaborazione di vini liquorosi, - elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, - elaborazione di vini alcolizzati, - altri casi di aggiunta di alcole, - trasformazione in vino aromatizzato. Se un'impresa e' stata autorizzata a tenere la contabilita' semplificata di cui all'art. 14, paragrafo 1, secondo comma, l'organismo competente puo' ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all'art. 23 del regolamento (CEE) n. 822/87, sottoscritte nei modi previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1594/70, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri, relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione. 2. Per ciascuna delle manipolazioni di cui al paragrafo 1 sono menzionati, nei registri diversi da quelli di cui al paragrafo 3: - l'operazione effettuata e la data della medesima, - la natura e il quantitativo di tutti i prodotti impiegati, - la quantita' del prodotto ottenuta dall'operazione, - la quantita' del prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione, - la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie o nazionali, - la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione, - se si tratta di un imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto, - se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore, ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione (1). Se il prodotto cambia natura in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri vengono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione. Per l'elaborazione dei vini alcolizzati devono inoltre essere riportate nei registri le informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 2, primo trattino e all'art. 26 bis, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2179/83. 3. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini spumanti, i registri di partita di cui all'art. 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (2) devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuve'es) preparate: - la data della preparazione; - la data di imbottigliamento per i vini spumanti di qualita' e i vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate; - il volume della partita e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonche' il titolo alcolometrico effettivo e potenziale; - ciascuna delle pratiche di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 358/79; - il volume dello sciroppo zuccherino utilizzato; - il volume dello sciroppo di dosaggio; - il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreche' tale termine sia riportato sull'etichetta. 4. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini liquorosi, i registri prescritti devono menzionare per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione: - la data in cui e' stato aggiunto uno dei prodotti di cui al punto 14, i), ii) o iii) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, - la natura e il volume del prodotto aggiunto. Art. 17. - 1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo della tenuta di registri e di conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti e materie da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei loro propri impianti: - saccarosio, - mosto di uve concentrato, - mosto di uve concentrato rettificato, - prodotti utilizzati per l'acidificazione, - prodotti utilizzati per la disacidificazione, - alcoli e acquaviti di vino. La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati, distintamente per ciascun prodotto: a) per quanto riguarda le entrate: - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto, - la quantita' del prodotto, - la data di entrata; b) quanto riguarda le uscite: - la quantita' del prodotto, - la data di utilizzazione o di uscita, - se del caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario". _______ (1) G.U. n. L 337 del 6 dicembre 1973, pag. 20. (2) G.U. n. L 54 del 5 marzo 1979, pag. 130.
Art. 15
1.Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all'aggiunta di alcole in altri procedimenti, all'elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all'aumento del titolo alcolometrico, all'acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, nonche' all'imbottigliamento, e' soggetto all'obbligo della tenuta dei singoli registri per ciascuna delle suddette operazioni.
Art. 16
1.Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1975, nonche' quelle di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1986, come modificate dal decreto ministeriale 26 gennaio 1987, n. 21, restano in vigore, in quanto applicabili, esclusivamente per le modalita' di stampa, compilazione ed utilizzo dei documenti di accompagnamento modello V.A., in via transitoria fino al 31 dicembre 1990: a partire dal 1› gennaio 1991 devono intendersi totalmente abrogate.
2.Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Il Ministro delle finanze FORMICA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1990
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 246
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