LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
1.La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualità".
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