LEGGE 9 luglio 1990, n. 187

Type Legge
Publication 1990-07-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale è sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento".

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro". - Il testo dell'art. 106, n. 4›, della legge n. 89/1913, recante norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è il seguente: "Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: (omissis); 4› gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè, non siano già depositate presso un notaio esercente". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 952/1977, come sostituito dall'art. 8- bis del D.L. n. 546/1981, aggiunto dalla legge di conversione, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 3. - Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.". - Il testo vigente dell'art. 3 della tabella allegata alla predetta legge n. 952/1977, e della relativa nota, come modificati, da ultimo, dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia L. 0,75 per cento. Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non può essere inferiore a L. 100.000".

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