LEGGE 13 luglio 1990, n. 190
Entrata in vigore della legge: 19/7/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1990. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
1.Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attivita' sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualita' di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle societa' sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti.
2.Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualita' di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia.
3.Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
4.Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.
5.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______
Nota al titolo e all'art. 2: - La legge n. 91/1981 reca: "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.