DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1990, n. 194

Type DPR
Publication 1990-06-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7/8/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, che detta, tra l'altro, disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;

Ritenuta la necessita' di snellire e migliorare le procedure di selezione per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il concorso per l'ammissione ai corsi ordinari per il ruolo normale dell'Accademia della Guardia di finanza e' indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire tenuto conto dei posti da destinare al concorso riservato ai marescialli in servizio permanente nella Guardia di finanza; b) il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, che non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto; c) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti; d) le modalita' di svolgimento del concorso e i programmi delle prove di esame. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina la commissione giudicatrice. 3. La commissione giudicatrice e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e cosi' composta: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri; d) sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del Corpo e due ufficiali esperti selettori, e da un laureato in psicologia. 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 5. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. 6. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti dell'attitudine psico-fisica e' escluso dal concorso.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il D.P.R. n. 1006/1959 si veda nel titolo del decreto qui pubblicato. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le prove d'esame del concorso consistono in tests culturali di livello, in una prova scritta in lingua italiana ed in prove orali di storia, geografia e matematica. 2. I tests culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati. La prova scritta verte su argomenti di carattere generale e le prove orali sono contenute nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media superiore. 3. I tests culturali di livello ed il tema per la prova scritta sono assegnati dalla sottocommissione indicata al comma 3, lettera d), dell'art. 1. 4. Il concorrente che non supera i tests culturali di livello viene escluso dal concorso. 5. Superano la prova scritta i candidati che riportano almeno il voto di 10/20; superano le prove orali coloro che riportano, in ciascuna prova, almeno il voto di 12/20. Si considera attribuito dalla commissione il voto risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro in ciascuna prova. 6. I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso, possono richiedere di essere sottoposti anche ad una prova orale di conoscenza di una lingua estera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. La sottocommissione esaminatrice della prova di lingua estera e' quella indicata al comma 3, lettera d), dell'art. 1, integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato conoscitore della lingua stessa. 7. La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, di 0,25, 1 e 1,50 ventesimi, rispettivamente, per voti compresi tra 12 e 15 ventesimi, tra 15,01 e 18 ventesimi e superiori a 18 ventesimi conseguiti dal candicato nella prova di lingua estera. 8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.".

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

MARTINAZZOLI, Ministro della difesa

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 3

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