DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 195
Entrata in vigore del decreto: 7/8/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni vigenti in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianita' di servizio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, e' coniata in oro ed in argento.
2.Si porta appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianita' di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.
3.Il nastro puo' portarsi senza croce.
Note all'art. 2: - Il D.P.R. n. 1052/1954 reca: "Modificazione dei modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della Guardia di finanza". - Il D.P.R. n. 331/1953 reca: "Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della Croce per anzianita' di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione".
Art. 3
2.E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.
3.Il nastro della croce d'oro e' sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40› anno di servizio.
4.L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Nota all'art. 3: - La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo del relativo art. 16: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
Art. 4
1.La concessione della decorazione e' disposta dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.
Art. 5
1.Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
2.Coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire la decorazione, ne', avendola conseguita, possono fregiarsene.
Art. 6
Art. 7
1.Il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, e' abrogato, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 2
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