DECRETO 22 maggio 1990, n. 196
Entrata in vigore del decreto: 8/8/1990
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITAE DELL'INTERNO
Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Visto in particolare il comma quanto dello stesso art. 132 del citato testo unico come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1988, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,g/1 (0,8 grammi per litro);
Vista la comunicazione n. 3498/4630 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'Istituto superiore di sanita' ha confermato la validita' del sistema indiretto di valutazione del tasso alcoolemico mediante la misura della concentrazione dell'alcool nell'aria alveolare espirata;
Tenuto conti degli studi effettuati e della esperienza accumulata circa la correlazione esistente fra concentrazione di alcool nel sangue e concentrazione di alcool nell'aria alveolare;
Considerato che il parametro che, in ogni caso, rileva lo stato di ebbrezza e' la concentrazione alcoolemica e che pertanto in questa forma deve essere espresso il risultato, indipendentemente dal metodo di misura;
Tenuto conto della formulazione dell'art. 1 del succitato decreto del Ministro della sanita' del 10 agosto 1988 nonche' delle tolleranze delle apparecchiature da utilizzare;
Considerato che il soggetto che presenti una concentrazione alcoolemica uguale o superiore al limite suindicato e' considerato in stato di ebbrezza ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 di tale articolo;
Considerata la necessita' di individuare gli strumenti e le procedure atti a consentire gli accertamenti da parte degli organi preposti;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 aprile 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il Consiglio di Stato ha suggerito, fra l'altro, di consentire, in aggiunta alla prova mediante etilometro, anche la prova ematica;
Ritenuto che tale suggerimento non appare allo stato assecondabile in quanto, come evidenziato dall'Istituto superiore di sanita', i tempi di decadimento della concentrazione alcoolemica sono estremamente variabili e possono presentare variazioni significative anche nell'arco di 20/30 minuti primi e pertanto non sono compatibili, nel loro complesso, con quelli ulteriori, necessari per la successiva acquisizione della prova ematica;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'accertamento dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi dell'art. 132, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2.Detta concentrazione dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3.Nel procedere a predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
Si ritiene opportuno precisare che le domande di cui all'art. 3, comma 1, del decreto qui pubblicato, debbono essere inviate dalle case costruttrici interessate all'omologazione degli strumenti per l'accertamento del tasso alcoolemico, al seguente indirizzo: MINISTERO DEI TRASPORTI - Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Via di Settebagni n. 333 - 00183 ROMA. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale". L'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17, comma 1, della predetta legge n. 111/1988, e' cosi' formulato: "Art. 132 (Guida in stato di ebbrezza). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, puo' disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di piu' violazioni nel corso di un anno la sospensione e' disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi. 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino ala piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno. 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto e' commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente. 7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'art. 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza". - Il D.M. 10 agosto 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1988. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per quanto concerne l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 111/88, si fa rinvio alla nota alle premesse. - Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di un reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicanto le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
Art. 2
1.L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro e puo' misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
2.Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico al presente decreto requisiti che possono essere aggiornati con provvedimento del Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro della sanita'.
Art. 3
1.Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).
2.I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanita'.
Art. 4
1.Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonche' del proprio libretto metrologico.
Art. 5
1.I dispositivi di regolazione degli etilometri, particolarmente quelli di taratura dello zero e di calibrazione, non devono essere accessibili agli utilizzatori e devono essere protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti.
Art. 6
1.Il Ministro dei trasporti determina e puo' aggiornare l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente art. 3.
Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'interno GAVA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 80
Allegato
ALLEGATO STRUMENTI DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI ALCOOL NELL'ARIA RESPIRATA ETILOMETRI 1 - Campo di applicazione La presente norma si applica agli etilometri utilizzati ai sensi dell'art. 132 comma 4 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 cosi' modificato dalla legge 18 marzo 1988 n. 111. La norma riguarda le verifiche e prove relative all'omologazione dei tipi di apparecchi. 2 - Definizioni 2.1 Etilometro Strumento che misura la concentrazione di alcool per analisi dell'aria alveolare espirata (espresso in milligrammi per litro di aria) in condizioni definite di temperatura e di pressione e in corrispondenza di ciascun valore di aria espirata indica il valore del tasso alcolemico (espressa in gr/1 di sangue) ottenuto moltiplicando la misura per il fattore convenzionale 2.300. 2.2 Etilometro a posizione fissa Etilometro destinato ad essere utilizzato esclusivamente all'interno dei locali. 2.3 Etilometro portatile Etilometro che puo' essere utilizzato sia all'interno che all'esterno di locali. 2.4 Aria Alveolare Aria contenuta negli alveoli polmonari. 2.5 Modo normale di funzionamento Modo di utilizzazione che corrisponde al programma di funzionamento definito per gli strumenti in servizio. In particolare, nel modo normale di funzionamento, lo strumento indica soltanto il risultato definitivo della misura e solo in questo modo di funzionamento lo esprime in grammi di alcool per litro di sangue. 2.6 Posizione "attesa" Stato dello strumento nel quale soltanto taluni elementi dello strumento sono alimentati in corrente allo scopo di limitare il consumo e di raggiungere, piu' rapidamente che a partire dall'arresto totale, la posizione "misura". 2.7 Posizione "misura" Stato nel quale lo strumento puo' effettuare misure al ritmo normalmente previsto in servizio. Questo stato deve essere chiaramente evidenziato. In detta posizione lo strumento deve rispettare le prescrizioni metrologiche specificate nella presente norma. 2.8 Dispositivo di calibraggio Dispositivo che permette di calibrare lo strumento per mezzo di una miscela di gas campione la cui umidita' relativa e' almeno 90% e la temperatura di 34› = 1› C. Questa miscela di gas, costituita da aria ed alcool, deve attraversare tutto il circuito gassoso di analisi, a partire dal boccaglio, nel senso del passaggio normale dell'aria espirata. 2.9 Dispositivo di calibraggio per simulazione Dispositivo che permette il calibraggio dello strumento con un procedimento diverso da quello definito al punto 2.8, in particolare, per simulare degli effetti del passaggio della miscela di gas campione. Il calibraggio effettuato con un gas diverso da quello descritto in 2.8 e' da considerare calibraggio per simulazione. 2.10 Dispositivo di verifica della buona calibratura Dispositivo che permette di verificare che lo strumento resti calibrato. 2.11 Deriva Variazione delle indicazioni in un periodo di tempo definito, per un dato valore di concentrazione. 2.12 Isteresi - Effetto memoria L'isteresi e' la proprieta' di uno strumento di misura la cui risposta a un dato segnale d'ingresso dipende dalla sequenza degli altri segnali d'ingressi che lo hanno proceduto. Nel caso di un analizzatore di gas e di una iniezione di un gas di concentrazione elevata intercalata fra due iniezioni di un gas di concentrazione meno elevata, la differenza fra le indicazioni ottenute al momento delle iniezioni del gas di concentrazione meno elevata, e' correntemente chiamato "effetto memoria". 3 - Specificazioni generali 3.1 Campo di misura Gli strumenti devono poter misurare tutte le concentrazioni comprese tra 0,00 e 3,00 mg/1. Tuttavia per risultati di misura inferiore a 0,03 mg/1 lo strumento puo' indicare 0 mg/1 nel modo normale di funzionamento. 3.2 Gradino Il valore del gradino e' uguale e' uguale a 0,01 mg/1 (gradino di indicazione nel modo normale di funzionamento dello strumenti). Nel corso delle prove dello strumento e del calibraggio manuale, si deve poter apprezzare 0,001 mg/1 (gradino di verifica dello strumento). 3.3 Visualizzazione dei dati Il risultato della misurazione e' esposto in forma numerica per mezzo di cifre allineate. Quando lo strumento e' utilizzato in modo normale, l'arrotondamento va fatto al gradino inferiore piu' vicino. L'altezza delle cifre non deve essere inferiore a: - 5 mm. per i dispositivi fluorescenti o che presentano una luminasita' riconosciuta equivalente; - 10 mm. negli altri casi. Le unita' di misura utilizzate o i loro simboli devono figurare in prossimita' del risultato ed i caratteri utilizzati devono avere un'altezza almeno uguale a 3 mm. 3.4 Stampante Gli strumenti devono essere equipaggiati con una stampante. L'assenza di carta nella stampante deve impedire la misura. Il documento emesso da tale dispositivo deve comprendere, almeno: - tipo e numero di matricola dell'apparecchio; - numero d'ordine della prova; - data e ora della prova; - verifica del buon funzionamento; - verifica dello zero; - risultato della misurazione che non deve essere differenze da quello indicato sull'apparecchio col relativo simbolo dell'unita' utilizzata (g/1 o mg/100 ml). - verifica dello zero. Deve essere previsto nel documento emesso lo spazio per l'indicazione manuale o automatica di altri elementi quali generalita' del soggetto etc. nonche' dagli eventuali messaggi di servizio di cui al successivo 3.5.1. 3.5 Condizioni di misurazione 3.5.1 Lo strumento deve indicare soltanto il risultato definitivo della misurazione, espresso in g/1 o mg/100 ml, nel modo normale di funzionamento. Quando la misurazione porta a un risultato nullo, deve essere possibile non confondere tale risultato con l'indicazione dello zero di prima della misurazione. Sono utilizzati messaggi di servizio. 3.5.2 Gli strumenti devono controllare la continuita' dell'espirazione, mediante un dispositivo che indichi ogni annullamento della portata d'aria espirata che avvenga fra inizio espirazione e fine del prelievo. Un dispositivo preferibilmente acustico deve permettere di controllare la continuita' dell'espirazione. 3.5.3 Il prelievo del campione di aria effettuato col boccaglio in sito non deve esigere una pressione di espirazione superiore a 25 hPa per una portata di 10 1/m. 3.5.4 Un dispositivo deve segnalre che l'apparecchio e' pronto ad effettuare un'analisi. Questa disponibilita' deve essere almeno di 40 s. Un dispositivo deve impedire l'analisi quando l'apparecchio non e' pronto. Questo dispositivo deve essere compatibile con il precedente. 3.6 Sicurezza 3.6.1 Igiene Gli strumenti devono poter essere utilizzati in soddisfacenti condizioni igieniche, i boccagli (vedi punto 10) devono poter essere cambiati ad ogni misurazione e devono essere forniti in confezione individuale. 3.6.2 Sicurezza d'impiego Gli strumenti devono essere conformi alle regolamentazioni e norme relative alla sicurezza elettrica e, se del caso, a quelle dei gas in pressione. 3.6.3 Mezzi di regolazione I mezzi di regolazione dello strumento non devono essere accessibili all'operatore (in particolare il dispositivo di azzeramento e quello per la calibrazione interna). 3.6.4 Portata massima dello strumento Gli strumenti devono segnalare ogni superamento del limite superiore del campo di misura definita al 3.1 ed al di la' del quale non devono fornire risultato. 3.6.5 Modo normale di funzionamento Il comando che permette di passare dal modo normale di funzionamento al altro modo non deve essere accessibile all'operatore. Detto comando deve essere accessibile soltanto mediante rottura di sigilli o a mezzo di apposito codice o con altra soluzione equivalente. 3.7 Azzeramento Gli strumenti devono comportare un dispositivo di azzeramento automatico che sia messo in funzione all'inizio di ogni ciclo di misura. Lo strumento non deve poter funzionare se l'azzeramento corretto a + 0,005 mg/1 non e' avvenuto. L'azzeramento deve comprendere uno spazzamento mediante gas di valore zero (per esempio, aria ambiente). Il risultato deve essere, in qual caso, visualizzato. 3.8 Verifica di buon funzionamento La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: - la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; - la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; - la verifica della giusta calibratura in conformita' al punto 2.10 ed, eventualmente, il calibraggio automatico in conformita' ai punti 2.8 e 2.9. Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visializzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica del buon funzionamento. Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido. 3.9 Calibraggio o verifica della giusta calibratura Per permettere le operazioni di manutanzione e di controllo, gli strumenti devono permettere il calibraggio o la verifica della giusta calibratura per mezzo della miscela di gas campione definita in 2.8 (questa miscela di gas campione puo' essere incorporata nello strumento). Il calibraggio, per simulazione o la verifica della giusta calibratura devono essere effettuati per un valore della scala tra 0,30 mg/1 e 0,50 mg/1 corrispondenti a 70-115 mg/100 ml di sangue). Tuttavia, si puo' scegliere un valore diverso se risulta che questo porta ad una migliore precisione dello strumento in quel tratto di scala. Quando il dispositivo o i dispositivi di calibraggio automatico non permettono piu' la calibratura oppure quando la verifica di giusta calibratura non concede ad una conclusione positiva, lo strumento non deve piu' poter effettuare misure. A questo scopo, questi dispositivi devono essere equipaggiati di mezzi che permettono di assicurare il loro autocontrollo. Per esempio: - verifica della concentrazione della miscela di gas campione o di quella corrispondente al mezzo di simulazione; - limitazione degli intervalli entro i quali lo strumento puo' essere regolato. 3.10 Tempo di messa in funzione Lo strumento deve indicare chiaramente i tempi relativi necessari al raggiungimento della fase di misura. 3.11 Ciclo di misura Il ciclo di misura deve comprendere almeno: - verifica del buon funzionamento in conformita' con il punto 3.8 prima di goni misurazione; - verifica della messa a zero ed eventuale rimessa a zero prima di ogni misurazione; - verifica della messa a zero dopo ogni misurazione. 3.12 Ritmo minimo delle misurazioni Lo strumento deve permettere, nella posizione "misura" e per concentrazioni fino a 80 mg/100 ml, di fonire risultati al ritmo di una misura ogni 5 minuti, comprensivi del tempo necessario per i prescritti azzeramenti e per il successivo accertamento. 3.13 Durata dell'esposizione dei risultati Il risultato deve poter essere osservato per almeno 10 secondi. 3.14 Caratteristiche degli etilometri portatili. Gli etilometri portatili devono avere una massa non superiore a 15 kg. custodia compressa. Non devono avere dimensioni superiori a 70 x 50 x 35 cm.. Devono essere alimentati almeno con corrente continua a 12 V e comunque senza interposizione di dispositivi alimentatori particolari. 4 - Caratteristiche metrologiche nelle condizioni di riferimento ----------------------------------------------------------- 4.1 Errori massimi tollerati 4.1.1 Specificazioni Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in piu' o meno, sono: - 0,016 mg/1 per concentrazione inferiore a 0,40 mg/1; - 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,40 mg/1 e 1 mg/1 inclusi; - 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1 mg/1 e fino a 2 mg/1 incluso; - 16% in valore relativo per concentrazione superiore a 2 mg/1 e fino a 3 mg/1 incluso. 4.1.2 Arrotondamenti Gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica piu' vicino. Nel caso di uguaglianza assoluta fra i due limiti, si prendera' il valore inferiore. Gli errori degli strumenti, nel modo normale di funzionamento, possono figurare superiori di un gradino di verfica agli errori massimi tollerati. 4.2 Affidabilita' 4.2.1 Stima dello scarto tipo Una stima dello scarto tipo e' data dalla formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: n: e' il numero di misurazioni effettuate a una data concentrazione; yi: sono gli n valori indicati dallo strumento per detta concentrazione; y: e' la media aritmetica di questi valori. 4.2.2 Specificazioni Lo scarto-tipo per ogni concentrazione inferiore od uguale a 0,40 mg/1 deve essere inferiore a 0,006 mg/1 in valore assoluto. Lo scarto-tipo per ogni concentrazione compresa tra 0,40 mg/1 e 1 mg/1 incluso deve essere inferiore a 1,5% in valore relativo. Lo scarto-tipo per ogni concentrazione superiore a 1 mg/1 e fino a 2 mg/1 incluso deve essere inferiore a 3% in valore relativo. Lo scarto-tipo per ogni concentrazione superiore a 2 mg/1 e fino a 3 mg/1 incluso deve essere inferiore a 6% in valore relativo. 4.2.3 Condizione di applicazione Questi valori dovranno essere significativamente (in senso statistico) rispettati tenuto conto del rischio del 5% di superarli. 4.3 Deriva 4.3.1 Deriva a zero La deriva a zero per un periodo di 4 ore deve essere inferiore a 0,010 mg/1. 4.3.2 Deriva a 0,40 mg/1 4.3.2.1 Deriva a breve termine La deriva a 0,04 mg/1 per un periodo di 4 ore deve essere inferiore a 0,010 mg/1. 4.3.2.2 Deriva a lungo termine La deriva a 0,40 mg/1 per un periodo di 2 mesi deve essere inferiore a 0,020 mg/1. 4.4 Isteresi - Effetto memoria 4.4.1 Effetto memoria L'effetto memoria deve essere inferiore a 4% in valore relativo. 4.4.2 Caso di concentrazione di valoro prossimi Gli errori sui risultati con gas avente concentrazione inferiore di 0,10 mg/1 alla concentrazione di un altro gas precedentemente iniettato devono essere inferiori agli errori massimi tollerati. 5 - Condizioni di prova ------------------ 5.1 Generalita' Il banco utilizzato dal laboratorio incaricato delle prove deve fornire dei gas di prova che presentino un'evoluzione della concentrazione in alcool etilico analoga a quella che si osserva nel corso di un'espirazione. Questa evoluzione si caratterizza, in particolare con una fase a livello di concentrazione costante (palier) a fine iniezione la cui durata e' fissata per ogni prova. Il valore di concentrazione in alcool ottenuto a quel livello e' considerato il vero valore della concentrazione di prova. L'appendice A fornisce l'andamento generale di questa evoluzione nonche' quello dell'evoluzione della portata di prova. Tenuto conto delle possibilita' del banco prova, le prove vengono effettuate al ritmo massimo permesso dal dispositivo previsto in 3.5.4. A condizione che i risultati delle misurazioni non ne siano influenzati in maniera significativa, i vari parametri che caratterizzano i mezzi di prova potranno avere dei valori diversi da quelli specificati nella presente norma. Con l'eccezione dello studio dell'influenza dei fattori fisici (vedi punto 6.2) ed, eventualmente, dello studio della deriva, le prove devono essere effettuate nelle condizioni di riferimento specificate in 6.2.2. Il calibraggio manuale, se necessario, deve essere effettuato prima dell'inizio delle prove. Le prove definite ai capitoli 5, 6 e 7 costituiscono un protocollo base delle prove. In caso d'incertezza riguardo il rispetto da parte di uno strumento delle specificazioni formulate nella presente norma, altri valori di parametri di prova possono essere scelti. 5.2 Valori di riferimento dei gas di prova Salva indicazione contraria, i gas di prova sono caratterizzati da parametri aventi i seguenti valori: - volume fornito 3 1; - durata totale d'iniezione (con etilometro) 5 s; - durata del palier (con etilometro) 3 s; - gas vettore aria ambiente; - temperatura del gas 34›C + / - 0,5dC; - umiditita' relativa del gas 95%; - titolo volumico in CO2 5%; - iniezione continua e crescente in concentrazione di alcool. 5.3 Precisione e Accuratezza 5.3.1 Valori della scala ai quali queste caratteristiche sono verificate La precisione e l'accuratezza devono essere verificate almeno ai seguenti valori della scala: Gas di prova Valore della concentrazione (mg/1) n. 1 0,00 a 0,05 n. 2 0,20 n. 3 0,40 n. 4 0,70 n. 5 0,95 n. 6 1,50 n. 7 2,50 5.3.2 Numero delle prove Devono essere effettuate almeno 20 misure con ogni gas. Per ogni concentrazione le misure possono essere fatte consecutivamente. 5.4 Deriva - almeno 10 misure sono effettuate rispettivamente con i gas n. 1 e n. 3; - altre 10 misure sono effettuate con il medesimo gas dopo le durate fissate in 4.3.2. Altre prove possono essere effettuate in mezzo alle serie di prove sopra definite. Lo scarto tra le medie ottenute a partire da queste due serie di misure deve essere inferiore ai valori specificati in 4.3.2. Durante le prove di deriva, i fattori d'influenza devono restare stabili oppure deve essere tenuto conto della loro variazione, in particolare per la prova di deriva a lungo termine nel corso della quale, se lo strumento viene immagazzinato, devono essere seguite le indicazioni fornite dal costruttore. 5.5 Isteresi 5.5.1 Effetto memoria Si fa subire allo strumento 10 volte il seguente ciclo: - 1 misura a concentrazione uguale a 2 mg/1; - 1 misura a concentrazione uguale a 0,40 mg/1. Per la concentrazione uguale a 0,40 mg/1, lo scarto tra la media di almeno 10 misure rilevato precedentemente a questa prova e la media delle 10 misure ottenute a termine della prova deve essere inferiore al valore definito in 4.4.1. 5.5.2 Caso di concentrazione di valori prossimi Un gas di concentrazione uguale a 0,40 mg/1 e' iniettato almeno 10 volte di seguito nello strumento, successivamente si inietta un gas di concentrazione uguale a 0,30 mg/1 5 volte tutt'al piu'. 6 - Grandezze influenti ------------------ 6.1 Influenza delle variazioni dei parametri che caratterizzano i gas di prova Per queste prove i valori dei parametri non menzionati sono quelli fissati in 5.2. I paragrafi da 6.1.1 a 6.1.6 fissano i valori dei parametri esaminati. Per ogni prova devono essere effettuate 10 misure. Le prove vanno effettuate col gas n. 3. 6.1.1 Volume fornito 1 prova volume fornito: 1,5 1; 2 prova volume fornito: 4,5 1. 6.1.2 Durata dell'espirazione Durata totale d'iniezione: 15 s; durata del palier 6 s. 6.1.3 Durata del palier Durata del palier 1,5 s. 6.1.4 Tenore di biossido di carbonio Titolo volumico in CO2 10%. 6.1.5 Fermata in corso di espirazione 1 prova: l'iniezione del gas prevista nelle condizioni di riferimento definite in 5.2 e' fermata 1 s dopo l'inizio della iniezione; 2 prova: l'iniezione del gas prevista in 15 s (vedi 6.1.2) e' fermata 6 s dopo l'inizio dell'iniezione. 6.1.6 Prova simulante presenza di alcool nelle vie respiratorie superiori Il volume morto del banco prova (volume = 0,3 1) e' riempito di aria umida (umidita' relativa ad almeno 90%) con concentrazione di alcool di 2 mg/1. L'aria alveolare deve essere esente di alcool. 6.1.7 Specificazioni Nel corso delle prove descritte da 6.1.1 a 6.1.4 i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati. Tuttavia nel caso di volume espirato non inferiore a 0,8 1 e tempo di espirazione non inferiore a 3 s, deve essere possibile la effettuazione della misura con la esposizione di apposito messaggio di servizio. Nel corso delle prove descritte in 6.1.5 e 6.1.6 lo strumento non deve fornire risultato. 6.2 Fattori fisici influenti 6.2.1 Condizioni di prova L'influenza di ogni fattore va studiata separatamente con gli altri fattori che rispondano ai valori di riferimento definiti in 6.2.2. Le prove vanno effettuate col gas n. 3. 6.2.2 Valori di riferimento e condizioni di funzionamento assegnate I valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove sono i seguenti: -------------------------------------------------------------------- FATTORI D'INFLUENZA CONDIZIONI DI RIFERIMENTO VALORI ESTREMI tensione d'alimenta- tensione nominale -15% + 10% di T. zione alternata (T.N. = 220V) -------------------------------------------------------------------- Frequenza di alimen- frequenza nominale +/- 2% di F.N. tazione (F.N. = 50 Hz) -------------------------------------------------------------------- tenzione d'alimenta- tensione normale 11,5 V e 15,5 V zione continua (T.N. = 12,5 V) (1) -------------------------------------------------------------------- ondulazione sovrap- ampiezza: posta alla tensione O V 0,2 V continua frequenza fra le creste da 40 a 400 Hz -------------------------------------------------------------------- temperatura 19›o C a 22› C 0› C a 40› C -------------------------------------------------------------------- umidita' relativa umidita' ambientale 30% a 90% -------------------------------------------------------------------- pressione atmosferica pressione ambientale 850 a 1025 mbra -------------------------------------------------------------------- titolo volumico degli idrocarburi totali - 6 (in equivalente metano) 0 5.10 nell'ambiente -------------------------------------------------------------------- (1) Se lo strumento fornisce risultati oltre questi valori, essi devono essere esatti; le sottotensioni possono intervenire in ogni istante sia prima che durante il ciclo di misura con durata da 2 s a quella del ciclo. (2) Se il costruttore denuncia valori estremi piu' severi, le prove devono essere effettuate per tali valori dichiarati. Per etilometri a posto fisso i valori estremi sono 15oC e 35oC 6.2.3 Specificazioni I risultati ottenuti devono rispettare gli errori massimi tollerati. Nel caso degli idrocarburi totali, lo strumento puo' non fornire risultati. Gli strumenti alimentati da batterie elettriche devono indicare quando la tensione fornita da queste batterie e' inferiore al valore specificato dal costruttore. 6.3 Fattori fisiologici influenti Taluni componenti di medicine o prodotti di deviazione del metabolismo normale dell'organismo, sostanze contenute in solventi e prodotti industriali o altri gas presenti nell'alito umano possono interferire nella misura. L'appendice B fornisce l'elenco dei costituenti ritenuti fattori d'influenza con le relative concentrazioni di prova nonche' le indicazioni massime tollerate corrispondenti. 6.4 Perturbazioni fisiche Le seguenti perturbazioni possono essere applicate agli strumenti: - tagli di alimentazione elettrica; - parassiti sulla tere di alimentazione elettrica; - vibrazioni analoghe a quelle risultanti da condizioni normali di trasporto o a quelle prodotte da un veicolo fermo il cui motore giri al minimo; - urti analoghi a quelli risultanti dalla normale manipolazione; - variazione d'intensita' luminosa; - scarica elettrostatica; - campo magnetico ed elettromagnetico. I metodi di prova ed i criteri di accettazione sono definiti nell'appendice C. 7. Prove di invecchiamento ---------------------- 7.1 Variazioni climatiche. Le operazioni seguenti devono essere effettuate. Tuttavia il loro ordine puo' essere modificato. Lo stumento, dopo aver soddisfatto tutte le precedenti prove, e' posto in posizione "attesa" in un ambiente a 40›C per 8 ore con umidita' relativa del 90%. Allo strumento viene successivamente tolta tensione e la temperatura dell'ambiente viene portata a 60›C per 1h. Dopo ritorno e stabilizzazione alla temperatura ambiente lo strumento viene sottoposto a spazzamento con vibrazioni sinusoidali nelle seguenti condizioni: frequenza 10 Hz + 150 Hz accellerazione efficace 9,8 m/s2 spazzamento secondo 3 assi perpendicolari velocita' di spazzamento 1 ottava per minuto numero di cicli di spazzamento (andata a ritorno) 20 secondo ogni asse Reintrodotto nell'ambiente, lo strumento, in posizione "attesa", viene sottoposto a rapide variazioni di temperatura comprese fra 0›C e 40›C, cio' per 16h. La condensazione di acqua sullo strumento deve essere evitata. Per questa operazione si procede nel seguente modo: - portare la temperatura a 40› C; - abbassare l'umidita' relativa al di sotto del 30%; - ogni ora passare da un livello di temperatura ad un altro facendo avvenire il cambiamento di livello dell'aria ambiente in circa un quarto d'ora; 7.2 Nebbia salina Lo strumento, chiuso nel proprio contenitore, viene posto per 24 ore in atmosfera di nebbia salina prodotta per atomizzazione ad una temperatura di 35›C + - 2oC di una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti in peso di cloruro di sodio e 95 parti di acqua distillata che non contenga piu' delle 0,02% di impurita'; indi viene lasciato asciugare spontaneamente in un ambiente a 20›C + - 5› ed umidita' relativa 65% + - 5%. 7.3 Immagazzinaggio Lo strumento chiuso nel proprio contenitore, viene conservato in ambiente a -30›C per 48 ore con umidita' relativa 30%. In un secondo tempo, lo strumento viene conservato in ambiente a 70›C per altre 12 ore con umidita' relativa 90%. 7.4 Specificazioni I risultati delle misure ottenute dopo queste prove devono presentare errori inferiori a 1,5 volte gli errori fissati in 4.1.1. 8 - Marcatura -------- Un etilometro conforme alla presente norma deve presentare una marcatura leggibile, indelebile ed inamovibile che comprende: - l'identificazione del costruttore; - la denominazione dello strumento; - gli estremi della omologazione conseguita; - il suo numero di serie; - il suo campo di misura; - l'intervallo di temperatura entro il quale lo strumento puo' essere utilizzato; - l'intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8) descritte nel manuale di utilizzazione e fornito dal fabbricante. Tutte queste indicazioni devono essere raggruppate in una parte visibile dell'apparecchio. 9 - Libretto metrologico ------------------- Un libretto metrologico deve accompagnare ogni etilometro. Questo libretto che deve riportare l'idntificazione dell'etilometro e' destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate. 10 - Boccagli ------- 10.1 Funzioni - Il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. - Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata. 10.2 Dimensioni La perdita di carico del boccaglio non deve essere superiore a 10hPa ad una portata di 10 1/min. Le estremita' del boccaglio devono rispondere alle tolleranze dimensionali seguenti: - lato strumento diametro esterno 12mm + - 0,5mm angolo del cono 10o (in sommita') lunghezza del cono 20mm + - 1mm - lato utilizzatore diametro esterno 4mm + - 9mm lunghezza minima 20mm La parte femmina dello strumento che riceve il boccaglio deve avere una conicita' adatta a quella del boccaglio stesso. APPENDICE A Evoluzione della concentrazione nel tempo (vedi 5.1) Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE B Fattori fisiologici B.1 Sostanze contenute in gas di prova ottenuti per miscela di gas. I gas di prova sono ottenuti per miscela d'aria ambiente e di una delle sostanze, vaporizzate se del caso, specificate nella seguente tabella: Sostanze Concentrazioni indicazione nel gas di prova massima tollerata (mg/1) (mg/1) -------------------------------------------------------------------- Acetone 0,100 0,020 Monassido di carbonio 0,050 0,020 Acetaldeide 0,400 0,400 (1) Toluene 0,050 0,020 Xylene (50% meta e 50% para) 0,050 0,020 Benzene 0,050 0,020 Percloroetilene 0,050 0,020 Metiletilcetone 0,060 0,020 Acetato di etile 0,060 0,020 Metano 0,100 0,020 Pentano normale 0,100 0,020 Esano normale 0,100 0,020 Eptano normale 0,100 0,020 Ottano normale 0,100 0,020 -------------------------------------------------------------------- (1) In alcuni ammalati in corso di disintossicazione l'alcool etilico puo' essere trasformato in acetaldeide. -------------------------------------------------------------------- B.2 Sostanze contenute nei gas di prova ottenuti per gorgogliamento. Gli etilometri non devono fornire un risultato superiore a 0,020 mg/1 quando sono alimentati da gas di prova ottenuti per gorgogliamento di una corrente d'aria ambiente che attraversi, con una portata di 10 + 20 1/min., una ampolla contenente circa 500 ml di una soluzione a 34› C costituita di acqua e di una delle sostanze che figurano nella seguente tabella: -------------------------------------------------------------------- Sostanze concentrazione nella soluzione acquosa (mg/1) (1)› -------------------------------------------------------------------- Canfora 100 Alcool amilico terziario 75 (Idrato di anilene) Eucaliptolo 50 Mentolo 50 Fenolo 37 Guaicolo 37 Tiofene 7 -------------------------------------------------------------------- (1) Eventualmente limitata dalla solubilita' in acqua della sostanza. -------------------------------------------------------------------- APPENDICE C Perturbazioni fisiche Generalita': le prove vanno effettuate con un solo gas che sara' in generale il n. 3. C.1. Taglio di alimentazione elettrica -------------------------------- Questa specificazione riguarda gli strumenti alimentati da rete. C.1.1. Modo operativo ------------- Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura Riduzione della tensione d'alimentazione del 100% per 1/2 ciclo circa. Riduzione della tensione d'alimentazione del 50% per 1 ciclo circa. L'intervallo di tempo tra due perturbazioni consecutive deve essere almeno 10 s. C.1.2 Specificazioni ------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le sopra definite perturbazioni non devono differire di piu' del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato. C.2 Parassiti sulla rete di alimentazione elettrica ---------------------------------------------- C.2.1 Modo operativo ------------- C.2.1.1 Alimentazione in corrente alternata ---------------------------------- Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura. Sovratensioni transitorie di ogni polarita', sfasate a caso, sono applicate alla rete. Queste sovratensioni sono generate in modo comune e in modo differenziale. L'ampiezza, il tempo di salita, la durata ed il tasso di ripetizione sono qui appresso specificati: -------------------------------------------------------------------- AMPIEZZA TEMPO DI SALITA DURATA DELLA TASSO DI 1/2 AMPIEZZA RIPETIZIONE -------------------------------------------------------------------- 2000 V 5 ns 50 ns monocolpo -------------------------------------------------------------------- C.2.1.2 Alimentazione in corrente continua Gli etilometri suscettibili di essere alimentati da una sorgente di energia non loro riservata in esclusiva (caso degli strumenti collegati alle batterie di un veicolo) devono subire le prove seguenti nelle quali RI e' la resistenza interna del generatore. C.2.1.2.1 Interruzioni del circuito di bordo Le perturbazioni sono applicate durante il ciclo di misura. Variazione di tensione di +40 V con: Parte di provvedimento in formato grafico Sovratensioni ------------ Il materiale non deve essere deteriorato da una tensione di 18 V applicata per 2 ore. In questo periodo si fara' prova ogni mezz'ora. C.2.1.2 Specificazioni ------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni definite in C.2 non devono differire di piu' del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato. C.3 Vibrazioni --------- Sara' effettuata una scansione in frequenza da 10 Hz a 150 Hz secondo 3 assi. Se si osservano frequenze di risonanza, si effettueranno 5 misure a dette frequenze. Se non e' stata evidenziata nessuna frequenza di risonanza, si effettueranno 10 misure a 50 Hz o a 60 Hz. Il valore efficace dell'accellerazione e' uguale a 1 m/s2. C.3.2 Specificazioni ------------- I risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati. C.4 Urti --- C.4.1 Urto Lo strumento, posto in posizione normale di utilizzazione, viene ruotato attorno uno dei suoi spigoli inferiori indi lasciato cadere liberamente su una superficie di prova dura da un'altezza di 50 mm. La prova e' ripetuta attorno a ciascuno degli spigoli. C.4.2 Caduta di etilometro portatile ----------------------------- Lo strumento, nel suo contenitore, in posizione normale di trasporto, viene lasciato cadere liberamente su una superficie di prova dura da un'altezza di 0,4 m. C.4.5 Specificazioni ------------- Dopo queste prove i risultati devono rispettare gli errori massimi tollerati. C.5 Intensita' luminosa ------------------ I risultati degli strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati sia di giorno sia di notte. C.6 Scarica elettrostatica --------------------- Quando lo strumento e' sottoposto, in maniera aleatoria, durante il ciclo di misura a scariche elettrostatiche di 8 kV prodotte da una capacita' di 150 pF scaricantesi tramite una resistenza di 150 (immagine), con intervallo fra le scariche di almeno 10 s, i risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di piu' del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato. C.7 Campi elettromagnetici --------------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di piu' del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultato quando e' esposto a campi elettromagnetici, creati prima o durante il ciclo di misura di: -------------------------------------------------------------------- Gamme di frequenze 150 KHz 27 MHz a 27 MHz 500 MHz -------------------------------------------------------------------- Intensita' del campo 1 10 (V/m) -------------------------------------------------------------------- Modulazione d'ampiezza 50 50 (%) -------------------------------------------------------------------- C.8 Campi magnetici -------------- I risultati ottenuti rispettivamente con e senza le perturbazioni non devono differire di piu' del valore assoluto dell'errore massimo tollerato oppure lo strumento non deve fornire risultati quando e' posto in un campo magnetico, creato prima o durante il ciclo di misura, di 50 Hz e di intensita' 60 a/m prodotto, per esempio, da una bobina quadrata di 50 spire da 1 m di lato percorsa da una corrente 1A. Parte di provvedimento in formato grafico
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