DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 202
Entrata in vigore del decreto: 9/8/1990
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranse dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidene ella Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 4
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse del decreto: - L'art. 87, comma quinto, della Costituizione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Intesa
INTESA TRA AUTORITA' SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE quale autorita' statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico, Visti l'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo; determinano le seguenti modificazioni alla precedente intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell'intesa stessa. - Al punto 2.4 il secondo comma e' sostituito con il seguente: "Le suddette attivita' sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilita' peculiari della scuola materna, in unita' didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di piu' ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico". - Al punto 2.6 le parole "agli insegnanti riconosciuti idonei" sono sostituite con le seguenti "agli insegnanti di classe riconosciuti idonei". - Alla fine del punto 2.6 il punto e' sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole "i quali possono revocare la propria disponibilita' prima dell'inizio dell'anno scolastico". - Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 e' inserito il seguente punto 2.6- bis: "Il riconoscimento di idoneita' all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano". - Al punto 2.7 e' aggiunto il seguente periodo: "Nello scrutino finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". - Al punto 4.6 e' aggiunto il seguente periodo: "I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-1990, gia' in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto". * * * Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche' a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficolta' di interpretazione. Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti. Roma, 13 giugno 1990 Il Presidente della Conferenza episcopale italiana Card. Ugo POLETTI Il Ministro della pubblica istruzione Sergio MATTARELLA
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