DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1990, n. 203

Type DPR
Publication 1990-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/7/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze; Decreta:

Art. 1

1.Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, e' concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

2.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - L'art. 79 della Costituzione e' cosi' formulato: "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione". - Il comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 75/1990, con il quale e' stata concessa l'amnistia, prevede che: "E' concessa amnistia per i reati di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attivita' commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 429/1982 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), richiamato nel comma soprariportato, e' il seguente: "Art. 1. - Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cinquanta milioni di lire; se l'ammontare predetto e' superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da dieci a venti milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque: 1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire; 2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire; 3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligatorio ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi. Nei casi previsti nel n. 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi e' superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non e' punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreche' la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche. Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreche' le annotazioni non siano state effettuate ne' nel libro giornale ne' nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge. Non e' punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione e' stata eseguita. Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformita' all'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'art. 14 del medesimo decreto". Il testo delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, richiamato anch'esso nel comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 75/1990, soprariportato, e' il seguente: " c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato". - Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 165/1990, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) prevede che: "Ad integrazione della delega prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".

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