LEGGE 30 luglio 1990, n. 209

Type Legge
Publication 1990-07-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

2.L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonchè per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.

3.I piani specifici di intervento di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, nel determinare le modalità di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalità di realizzazione di attività alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla società interessata.

4.Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le diponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma.

5.Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata a erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.

6.Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

7.Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990.

8.All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".

9.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.