LEGGE 30 luglio 1990, n. 224

Type Legge
Publication 1990-07-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 OBBLIGO DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte, contraente si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali di competenza dell'autorita' giudiziaria della Parte richiedente. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta. Tuttavia per la esecuzione di provvedimenti di sequestro o di perquisizione domiciliari l'assistenza sara' concessa solo se il fatto per il quale e' domandata sia considerato reato anche dalla legge della Parte richiesta.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE L'assistenza comprendera': a) ricerca di persone; b) notifica di atti giudiziari; c) produzione di documenti e di atti; d) esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestro; e) escussione di testimoni e interrogatorio di imputati; f) citazione di persone per rendere testimonianza nella Parte richiedente; g) trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza nella Parte richiedente; h) sequestro di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 ELEMENTI DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza giudiziaria, da redigersi per iscritto, dovra' contenere le indicazioni seguenti: a) l'autorita' da cui proviene la domanda; b) l'oggetto e il motivo della domanda; c) per quanto possibile, l'indenita' e la nazionalita' della persona imputata e d) l'identita' e, se possibile, l'indirizzo del destinatario degli atti oggetto della richiesta stessa. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, dovra' inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine, nome e indirizzo delle persone che devono intervenire, nonche' se del caso, il testo delle domande da porre.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza potra' essere negata: a) se si riferisce a reati che la Parte richiesta considera politici; b) se si riferisce a reati previsti dalal legge militare e non dal diritto comune; c) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico, o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. La parte richiesta deve prontamente comunicare alla Parte richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 INOLTRO DELLA DOMANDA 1. Le domande di assistenza saranno trasmesse per via diplomatica. Tuttavia le Parti potranno designare specifiche autorita' per trasmettere e ricevere direttamente tali richieste.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 FORMA DELLA ESECUZIONE Alle domande di assistenza sara' data esecuzione nelle forme previste dalla legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga in particolari forme, la Parte richiesta dovra' osservare le modalita' indicate per quanto non vietate dalla propria legge.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI 1. Qualora le domande di assistenza abbiano ad oggetto la trasmissione di documenti o fascicoli, la Parte richiesta avra' facolta' di consegnarne solo copie o fotocopie autenticate, salvo che la parte richiedente domandi espressamente gli originali. 2. La Parte richiesta potra' rifiutarsi di trasmettere oggetti o documenti che le vengano richiesti qualora la propria legge non lo permetta, ovvero nel caso in cui le siano necessari in un procedimento penale in corso. 3. I documenti originali o gli oggetti che fossero stati inviati in espletamento di una richiesta di assistenza dovranno essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, eccetto quando la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 DATA E LUOGO DELL'ESECUZIONE Se la parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informera' della data e del luogo d'esecuzione della rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere a questa esecuzione se la Parte richiesta vi consenta.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. La richiesta che abbia ad oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito dinanzi alle autorita' giudiziarie della Parte richiedente dovra' essere trasmessa non meno di 30 giorni prima della data di comparizione. 2. La Parte richiesta procedera' pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza peraltro che siano applicate le comminatorie e le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione. 3. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennita' previste dalle legge della Parte richiedente. La richiesta dovra' specificarne gli importi.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 AUDIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Qualora la domanda abbia ad oggetto l'audizione di un imputato, di un perito o di un testimone nella parte richiesta, tale parte procedera' alla citazione sotto le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 IMMUNITA' 1. L'imputato il testimone ed il perito che a seguito di una citazione compaia di fronte alle autorita' giudiziarie della parte richiedente, non potra' essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori, alla sua partenza del territorio della Parte richiesta. 2. Le immunita' prevista nel paragrafo precedente cessera' di avere effetto se la persona comparsa in giudizio, quindici giorni dopo che le sia stato comunicato dalle autorita' giudiziarie che la sua presenza non e' piu' necessaria, non abbia lasciato il territorio della parte richiedente pur avendone avuta la possibilita' o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 TRASFERIMENTI DI DETENUTI 1. Ciascuna parte trasferira' temporaneamente, su richiesta, all'altra Parte una persona detenuta per deporre dinanzi alle autorita' giudiziarie a condizione che questa presti il suo consenso. 2. La parte richiedente deve tenere il detenuto in stato di custodia, e deve restituirlo alla parte richiesta quando la sua presenza non sia piu' necessaria, nella medesima condizione, a meno che tale ultima Parte non domandi espressamente che venga messo in liberta'. 3. Le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo saranno a carico della Parte richiedente.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 COMUNICAZIONE DI CONDANNE Ciascuna Parte informera' annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorita' giudiziarie contro i cittadini di tale ultima Parte.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 PRECEDENTI PENALI Ciascuna Parte comunichera' all'altra Parte, su domanda, nella misura consentita dalla propria legge, i precedenti penali di una persona.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 RATIFICA DI ENTRATA IN VIGORE La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ciascuna delle Parti potra' denunciare la presente convenzione mediante notifica. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo dei sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmate a Roma il 1 agosto 1887. Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina Firma Firma Parte di provvedimento in formato grafico

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