LEGGE 30 luglio 1990, n. 225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato il 18 aprile 1988 ad Amman.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Art. 3
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua L. 5.500.000 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2.All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania. - in considerazione dell'avvenuto intensificarsi delle relazioni fra i due Paesi negli utili anni e in relazione anche al ragguardevole patrimonio storico e archeologico della Giordania; - animati del desiderio di favorire una piu' attiva collaborazione nel campo turistico, sulla base del reciproco interesse; - tenuto conto che il ruolo dell'Italia, gia' collocatesi ai primi posti fra gli Stati con cui la Giordania ha maggiori relazioni politiche, economiche e di cooperazione tecnica, sarebbe di sicuro giovamento allo sviluppo turistico giordano; - ispirandosi alle raccomandazioni relative alla promozione del turismo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa adottato a Helsinki il 1 agosto 1975; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere il turismo ed incrementare lo scambio turistico tra i due Paesi, con particolare riguardo al turismo culturale che si identifica nella valorizzazione delle cospicue risorse d'ordine storico, archeologico ed artistico a disposizione di entrambe le due Nazioni.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Le Parti Contraenti svolgeranno ogni opportuna azione per il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazione e dei trasporti tra i due Paesi onde agevolare le correnti turistiche nei due sensi. Particolare cura sara' dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonche' di quello connesso con l'istituzione di campi di lavoro e di corsi di formazione e specializzazione professionale per operatori nel settore degli scavi e dell'archeologia a tal fine saranno avviate opportune intese fra i due Paesi.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le Parti contraenti, al fine di confrontare le rispettive esperienze, favoriranno lo scambio di informazioni sui risultati di studi e ricerche nel settore del turismo storico culturale e si impegneranno a promuovere, in particolare, iniziative in comune per propagandare zone ed aree di rilevante interesse archeologico.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Ciascuna delle Parti contraenti facilitera', conformemente alla propria legislazione e con l'osservanza del principio della reciprocita', la diffusione all'interno del proprio territorio nazionale dei documenti e del materiale di propaganda turistica inviati dall'altra Parte.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le Parti contraenti si impegneranno ad agevolrae l'istituzione ed il funzionamento di appositi Uffici di rappresentanza e di assistenza nei rispettivi territori allo scopo di favorire il movimento turistico nei due sensi.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Ai fini di dare esecuzione al presente Accordo e allo scopo di dar corso a una reciproca consultazione sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista, composta da funzionari delle Amministrazioni Centrati competenti, in qualita' di membri effettivi, nonche' da esperti in qualita' di membri aggiunti. La Commissione si riunira', alternativamente, a Roma ed ad Amman, su iniziative di una delle Parti Contraenti. Essa sara' presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive delegazioni.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente, per periodi annuali salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti Contraenti, da effettuarsi per le vie diplomatiche, almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto ad Amman il 18 aprile 1988 in triplice esemplare originale, in lingua italiana, araba e inglese tutti e tre i testi facenti fede. In caso di divergenza il testo inglese prevarra'. Per il Governo del Regno Per il Governo della Hashemita di Giordania Repubblica Italiana Il Ministro del Turismo L'Ambasciatore d'Italia (Zuhair Ailouni) (Luigi Amaduzzi) Parte di provvedimento in formato grafico
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