LEGGE 4 agosto 1990, n. 236

Type Legge
Publication 1990-08-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773

1.Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti: "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

2.Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989: a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni".

3.L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonchè all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento".

4.Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è soppresso.

5.All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge".

6.Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "La pensione è determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma".

7.All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in fine, aggiunti i seguenti commi: "Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1› gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi. Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali".

8.L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Pensioni di reversibilità ed indirette). - 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro. 2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. 3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi. 4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione semprechè quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. 5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta. 6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età".

9.Al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono soppresse le parole "comma, lettera a)".

10.All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma".

11.Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dalla presente legge.

12.Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1› gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari".

13.Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa".

14.L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Iscrizione alla Cassa). - 1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. 2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. 3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. 4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge. 5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma. 6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli. 7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. 8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati".

15.L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Base del reddito per il passato). - 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi. 3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinchè per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976. 4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato. 5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento. 6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata".

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