LEGGE 4 agosto 1990, n. 227
Entrata in vigore della legge: 11/8/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1990. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 settembre 1990.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1990, N. 167. All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4- bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze". All'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1- bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi". All'articolo 3, al comma 3, le parole da: "nonche' a trasferimenti attuati" fino a: "per le relative esigenze gestionali" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili". All'articolo 6, al comma 1, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,"; dopo le parole: "i redditi" e' inserita la seguente: "effettivi"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova contraria puo' essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte". All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1- bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". All'articolo 8: al comma 2, le parole: "e di incassare" sono sostituite dalle seguenti: "o di incassare"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11- bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione".
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