DECRETO 1 agosto 1990, n. 255
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che consente di autorizzare, sentito il Consiglio superiore della sanità, aggiunte o sottrazioni o trattamenti speciali nella produzione di sostanze alimentari, prescrivendo anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1977, che disciplina la produzione e il commercio del sale da cucina iodurato;
Considerata l'esigenza di garantire l'efficacia del prodotto ai fini delle iodioprofilassi;
Visto il verbale in data 19 aprile 1989, della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione in data 1 agosto 1990 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto (+ 40% - 20%).
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 283/1962 è il seguente: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità, a tale scopo è costituita presso il Ministero della sanità, una commissione permanente .. (Omissis). Gli elenchi dei medodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nella singola materia in esame". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 è il seguente: "Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi e materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alle legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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