DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 419
Entrata in vigore del decreto: 18/1/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la commissione della Camera dei deputati ha posto come condizione per il suo parere favorevole l'indicazione di un termine, collegato alla durata in carica del Ministro, per la preposizione ai dipartimenti e ai servizi;
Ritenuto che la logica di tale termine e' da condividere, in quanto e' funzionale all'opera del Ministro ed e' tale da non far venir meno la natura determinata nel tempo dell'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Capo I ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Capo II PERSONALE
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 DICEMBRE 1999, N. 477))
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 DICEMBRE 1999, N. 477)) Dato a Roma, addi' 4 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 4, con esclusione degli articoli 15, comma 4, e 19, comma 2, ai sensi della delibera della sezione del controllo n. 75/90 del 5 novembre 1990. Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 8, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite del 13 dicembre 1990, n. 76/SR/E.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.