DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1990, n. 282

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1990-08-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 21/10/1990

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 11 della predetta legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, siano individuate le grandi aree scientifico-disciplinari e che con lo stesso decreto siano disciplinati le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 11, nonche' l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri espressi dai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale riuniti in apposita assemblea in data 14 maggio 1990; dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 maggio 1990 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in data 24 maggio 1990;

Recepite le indicazioni espresse dai predetti organi consultivi;

Considerata la necessita' di provvedere alla definizione delle aree scientifico-disciplinari cosi' da consentire ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la piena attuazione dei principi di autonomia dell'universita' prevista dalla citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A il seguente regolamento:

Titolo I AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 1

AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 prevede che: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonche' il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazioneed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri: a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo e' conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonche' ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa; b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformita' ai principi che regolano l'attivita' degli organi collegiali pubblici; c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio e' assicurata un'adeguata pubblicita'; d) il Consiglio puo' svolgere audizioni e far intevenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni; e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 16, comma 2, lettera b), della stessa legge: "2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle universita' sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'art. 6, secondo le procedure e le modalita' ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato: (omissis); b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6".

Titolo II ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL CNST

Art. 2

1.L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' disciplinata dalle disposizioni seguenti.

3.Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi, riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.

4.Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto puo' essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria.

6.Nessun candidato puo' essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio.

7.A parita' di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il candidato piu' anziano di eta'.

8.Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procedera', nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza. Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo del comma 3, lettera a), del medesimo art. 11: "3. Il CNST ha una durata di quattro anni; e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a)".

Art. 3

1.E' istituita, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 2, aventi diritto al voto, nonche' di sovraintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2.La commissione elettorale e' composta da sette membri effettivi e quattro supplenti, designati dal CNST tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione e' nominata con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CNST e dura in carica fino all'insediamento della commissione incaricata di sovraintendere alle elezioni successive.

3.La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il presidente. Esercita la funzione di segretario un funzionario del Ministero di qualifica funzionale non inferiore alla VII, nominato con il decreto di costituzione della commissione. I componenti della commissione elettorale non possono essere designati per due mandati consecutivi.

4.Ai componenti della commissione elettorale e della segreteria della medesima e' corrisposto un gettone di presenza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.

Art. 4

1.Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori, la commissione elettorale applica le tabelle di corrispondenza tra i raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun professore e ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, e i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3, allegate al presente regolamento.

2.Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria degli assistenti universitari, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione gli elenchi del personale relativo, ripartito per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della formazione dei relativi elenchi, le universita' provvedono a trasmettere alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.

3.Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, le amministrazioni interessate invitano gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi alla commissione elettorale, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui a1l'art.1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente: "Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".

Art. 5

1.Le elezioni sono indette almeno quattro mesi prima della data di scadenza della durata in carica dei membri del CNST.

Art. 6

1.La commissione di cui all'art.3 pubblica gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.

2.Avverso le omissioni o le errate iscrizioni e' ammesso ricorso alla commissione elettorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3.Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro i successivi trenta giorni dalla loro adozione. Sui ricorsi provvede la commissione elettorale anche dopo la sua scadenza.

4.Copie della Gazzetta Ufficiale contenenti gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, devono essere depositate presso l'ufficio del direttore amministrativo di ogni universita' e istituto superiore universitario, presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca nonche' presso ciascun seggio elettorale.

Art. 7

1.A cura del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti, presso le universita', gli istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso gli enti pubblici di ricerca, uno o piu' seggi elettorali, ognuno dei quali e' composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra le categorie che costituiscono il corpo elettorale.

2.I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su designazione della commissione elettorale.

Art. 8

2.La commissione provvede altresi' ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.

Art. 9

1.Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Ministero. Tali schede devono risultare di diverso colore per ciascuna area scientifico-disciplinare e per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.

2.Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identita', ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalita' stabilite nell'art. 2.

3.Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce in apposita urna.

4.Il voto e' individuale e segreto. Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.

Art. 10

1.Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.

4.Il presidente del seggio, infine, sigillato il plico, lo affida al segretario che ne rilascia apposita ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla commissione di cui all'art.3.

5.Pervenuti i plichi relativi a tutti i seggi elettorali, la commissione elettorale inizia le operazioni di scrutinio, che dovranno essere svolte senza soluzione di continuita'.

Art. 11

2.In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa dalla carica nella stessa data in cui sarebbe cessato il membro sostituito.

Nota all'art. 11: - Per il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.

Titolo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CNST

Art. 12

1.Il CNST e' presieduto dal Ministro e dura in carica un quadriennio, che decorre dalla data del decreto di nomina di tutti i membri del Consiglio.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.