DECRETO 7 agosto 1990, n. 260

Type Decreto
Publication 1990-08-07
Ultimo aggiornamento 1990-09-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3/10/1990

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazione, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1982, che approva il piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, che istituisce il servizio pubblico di posta elettronica nazionale denominato "P.T. Postel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1987;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, n. 334, che disponeva l'espletamento della fase sperimentale del servizio;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, che autorizza il passaggio alla fase di definitivo esercizio del servizio pubblico di posta elettronica;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione, che ha espresso il proprio parere nella riunione del 29 luglio 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che nell'adunanza n. 1747 del 2 agosto 1988 ha espresso il parere favorevole in merito alla configurazione della rete di posta elettronica estesa a tutto il territorio nazionale, nonche' al progetto di variante relativo alla prima fase di completamento della rete stessa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 53778/4087 DL/CR del 27 luglio 1990);

Ritenuto di dover conseguentemente adeguare le disposizioni sulle modalita' di svolgimento del servizio pubblico di posta elettronica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Generalita'

Art. 2

Modalita' di esercizio

Art. 3

Compatibilita'

1.Il servizio pubblico di posta elettronica accetta procedure di accesso di tipo interattivo e non interattivo.

2.Nel caso di procedure di accesso al servizio pubblico di posta elettronica non interattive, l'utente e' tenuto ad utilizzare procedure e protocolli compatibili con quelli del servizio pubblico di posta elettronica, i quali a loro volta si conformano alle raccomandazioni della serie X 400 del CCITT (comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico).

3.Su richiesta, l'Amministrazione deve fornire tutte le informazioni all'uopo necessarie.

Art. 4

Norme operative

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento devono essere osservate le norme di utenza per l'utilizzazione del servizio nonche' le altre norme operative che sono emanate dalla direzione centrale dei servizi postali.

Art. 5

Accesso al servizio

Art. 6

R e c a p i t o

Art. 7

T a r i f f e

1.

Le tariffe ed i canoni per il servizio pubblico di posta elettronica sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

Art. 8

Modalita' di pagamento

1.Il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a qualsiasi titolo, salvo quanto specificato al comma 2 del presente articolo nonche' dalle norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica, deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella nota di addebito.

2.Il pagamento delle somme relative alle spedizioni realizzate nel modo di cui al punto b) dell'art. 5 deve essere effettuato contestualmente all'uso del terminale pubblico.

3.In caso di ritardato pagamento l'utente deve corrispondere una indennita' di mora pari al 5% delle somme versate con ritardo.

4.Trascorso il termine massimo di trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, l'Amministrazione puo' risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.

Art. 9

Traffico consentito

1.La corrispondenza inoltrata al servizio pubblico di posta elettronica, salve l'eccezione di cui al comma 2 o specifiche autorizzazioni della direzione centrale dei servizi postali, deve riguardare esclusivamente affari di competenza dell'utente con divieto di trattare corrispondenza per conto terzi ovvero di mettere a disposizione di terzi il terminale per l'accesso al servizio pubblico di posta elettronica.

2.E' ammesso che un utente, in relazione all'oggetto della propria attivita', inoltri al servizio pubblico di posta elettronica corrispondenza riguardante affari di terzi nel solo caso in cui la corrispondenza abbia origine elettronicamente dall'utente stesso, mediante programmi che utilizzano dati di ingresso forniti da terzi, per la generazione automatica di lotti di corrispondenza e a condizione che i predetti programmi siano eseguiti sui mezzi di elaborazione dell'utente stesso.

Art. 10

Contenuto della corrispondenza

1.Il contenuto della corrispondenza puo' essere di qualsiasi tipo, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 11 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 11 del codice postale e delle telecomunicazioni e' il seguente: "Art. 11 (Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate). Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelefoniche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio. Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti. L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino. Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato. Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato. Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identita' personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo".

Art. 11

Sopralluoghi e assistenza

1.L'utente e' obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione motivata, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

2.L'utente puo' richiedere l'intervento di personale dell'Amministrazione o di suoi incaricati per l'effettuazione di assistenza tecnica volta ad una migliore utilizzazione del servizio.

Art. 12

I n f r a z i o n i

1.In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, accertata e regolarmente contestata, nonche' di violazione da parte dell'utente anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nelle norme d'utenza, oppure di mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti, l'Amministrazione ha facolta' di sospendere il servizio e, ripetendosi l'infrazione o persistendo la morosita', di risolvere anticipatamente l'abbonamento, salvi il recupero del credito relativo agli importi che risultassero ancora parzialmente insoluti e la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice postale e delle telecomunicazioni, senza essere tenuta a rimborsare i canoni anticipati.

Art. 13

Interruzione del servizio

1.Nei casi di interruzione del servizio pubblico di posta elettronica per cause non imputabili all'Amministrazione, cho oltrepassino i cinque giorni, l'utente ha diritto al rimborso della quota parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.

Art. 14

Sospensione del servizio

1.L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, ovvero per cause di ordine tecnico ad essa non imputabili, puo', in qualsiasi momento, e salvo, se possibile, preavviso, sospendere totalmente o parzialmente il servizio pubblico di posta elettronica, senza che l'utente possa pretendere indennita' di sorta, salvo il rimborso della quota parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 15

Cambio residenza

1.In caso di cambio di residenza l'utente deve darne comunicazione all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata diretta alla direzione centrale dei servizi postali.

Art. 16

Servizio temporaneo

1.L'Amministrazione ha facolta' di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese.

2.L'utente e' tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'art. 7.

Art. 17

Servizio internazionale

1.Nel caso di collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con servizi esteri, le relative tariffe per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali e ad accordi con le amministrazioni o con i gestori interessati a norma dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni e' il seguente: "Art. 8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali). - Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito".

Art. 18

A n n u a r i o

1.L'Amministrazione tiene un annuario contenente la lista degli utenti del servizio di posta elettronica.

2.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di errori od omissioni eventualmente contenuti in detto annuario.

Il Ministro: MAMMI'

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1990

Registro n. 37 Poste, foglio n. 11

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