DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285

Type DPR
Publication 1990-09-10
Ultimo aggiornamento 2022-05-21
State In force
Source Normattiva
articles 108
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Art. 93. 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 94

Art. 94. 1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.((1)) 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 95

Art. 95. 1. Quando il cimitero e' consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 96

Art. 96. 1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal [testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265) e dal presente regolamento, puo' essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessita'. 2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente per territorio.((1))

Regolamento di polizia mortuaria- art. 97

Art. 97. 1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non puo' essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorita' comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. 2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondita' di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 98

Art. 98. 1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuita' della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune. 2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 99

Art. 99. 1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprieta' dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. 2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprieta' del comune.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 100

Art. 100. 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 2. Alle comunita' straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, puo' parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 101

Art. 101. 1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'[art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art340), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale. Il richiedente fara' eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 102

Art. 102. 1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 103

Art. 103. 1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 104

Art. 104. 1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri. 2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprieta' delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilita' e di inedificabilita'. 3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle. 4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonche' i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del [testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorita' comunale.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 105

Art. 105. 1. A norma dall'[art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art341), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Il Ministro della sanita'](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in localita' differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo' essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 106

Art. 106. 1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e d'intesa con l'unita' sanitaria locale competente, puo' autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonche' per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento di polizia mortuaria- art. 107

Art. 107. 1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli [articoli 338](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art338), [339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art339), [340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art340) e [358 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art358), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), come modificati per effetto dell'[art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-12;603~art3), e degli [articoli 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art32) e [113 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art113).

Regolamento di polizia mortuaria- art. 108

Art. 108. 1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-10-21;803), come modificato dal [decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-09-25;627), e' abrogato. 2. E' abrogata altresi' ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel [regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-09;2389), convertito dalla [legge 15 marzo 1928, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-03-15;833), concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con [decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1928-02-27&numeroGazzetta=48). Visto, il Ministro della sanita' DE LORENZO

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