DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Type DPR
Publication 1990-11-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalita' medica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalita' medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione Pubblica-Sanita', CISL-FISOS, UIL-Sanita', CIDA-SI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN, CIDIESSE, CISAS-Sanita', CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonche', per l'area negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;

Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2.Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I CITTADINO UTENTE

Art. 2

Rapporti amministrazione-cittadino

1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.

2.A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall'Ente e sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazione nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.

4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.

Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3

Servizi pubblici essenziali

1.Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: 1) assistenza sanitaria; 2) igiene pubblica; 3) veterinaria; 4) protezione civile; 5) sicurezza e salvaguardia degli impianti; 6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessita', distribuzione di energia nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; 7) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90: "Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comporto, fermo restando l'0bblico di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,n.68,provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili,in relazione alla essenzialita' dei servizi,per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'nizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1.Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2.Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3.La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.

4.In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

5.Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.

Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 5

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1.I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1.La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2.

2.I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni. 3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio. 4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti. 5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione. 6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti. 7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi. 8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione. 9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi".

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