DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Type DPR
Publication 1990-11-28
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
articles 208
Reform history JSON API

11.Gli Enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui al comma 10 nell'ambito del servizio di appartenenza.

Note all'art. 54 e 120: - L'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 recante Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968 n. 416, concernente l'istituzione dell'indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1988, n. 258 - cosi recita: Art. 1.- 1. I servizi di radiologia mrdica,radioagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire,sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali,la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2.Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987.n.270. l'indennita' mensile lorda di l.30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968,n.416, e'aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991. - L'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni).- 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'. 4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 riguardante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. - Il testo della circolare del Ministro della Sanita' del 4 agosto 1971, n. 144, recante norme sulla Osservanza degli artt. 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti e' riportata alle note all'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, pubblicato nel supplemento ordinario 42 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. - Il decreto presidenziale del 13 febbraio 1964, n. 185, riguardante: La sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare e' pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1965 n. 95. L'articolo 9, lettera H), cosi recita: Art. 9 (Definizioni di altri termini usati nella presente legge).- Per l'applicazione della presente legge valgono inoltre le seguenti definizioni: a) Medico autorizzato: medico che possiede la specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La specializzazione e l'autorita' del medico autorizzato sono riconosciute dalla competente autorita'. b) Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La qualificazione dell'esperto e' riconosciuta dalla competente autorita'. c) Sorveglianza medica (della protezione): l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti e delle disposizioni sanitarie adottate dal medico autorizzato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle istruzioni e delle prescrizioni effettuate dall'esperto qualificato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiore a 1.5 rem per anno. In tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione contro le radiazioni. f) Zona sorvegliata: ogni luogo alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della popolazione e nel quale occorre esercitare la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni. g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti. h) Gruppi particolari della popolazione: gruppo 1) le persone che per motivi di lavoro si trovano occasionalmente nella zona controllata,ma che non sono considerate persone esposte per ragioni professionali; gruppo 2) le persone che manipolano apparecchi emittenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze radioattive in quantita' tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per questa categoria di persone; gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che per tale ragione possono ricevere una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione nel suo insieme. i) Esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica: esercizio qualificato della roentgendiagnostica, esclusa l'attivita' radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico.

Art. 121

Mansioni superiori

1.Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare le procedure concorsuali dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.

2.Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione ed a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il medico dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.

3.Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna fissate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dall'articolo 117, comma 4, del presente regolamento, dagli articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.

4.Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.

5.L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalita' di individuazione del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128. In tutte le graduatorie annuali previste dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982) per i concorsi di assunzione del personale da sostituire.

6.L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.

7.Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma 1 non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto dal comma 6, al dipendente incaricato delle mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.

8.La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 7 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Nota all'art. 121: - Per gli articoli 9 e 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, vedansi rispettivamente note all'art. 28 e 96. - Per gli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per il decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37 e per l'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, vedasi note all'art. 55. - Per l'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 vedasi nota all'art. 78. - Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, cosi recitano: Art. 6 (Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario). - Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario. Art. 7 (Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti). - L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali. La divisione e' diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. Il primario vigila sull'attivita' e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilita' dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, e' responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate. L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti: ha la responsabilita' delle sezioni affidategli e coordina l'attivita' degli assistenti; risponde del suo operato al primario. L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra i piu' aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli. L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilita' dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza. In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno. Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari. La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuita' dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisioni affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle peculiarita' dalle prestazioni nonche' al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale. - Per gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedasi nota all'art. 78. - Per il decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982 Note agli articoli 78 e 121: - Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821, cosij recitano: Art. 5 (Veterinario coadiutore).- Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative, autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale. Art. 6 (Veterinario collaboratore).- Il veterinario collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di stuido, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responabilita' per le tattivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.

Art. 122

Assenze obbligatorie

1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni.

Nota all'art. 56-122: - Il testo della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 recante disposizioni sulla Tutela delle lavoratrici madri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1972, n. 14. L'art. 4 recita: Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. - L'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 66 (Tipologia e finalita' dell'istituto). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a re- gime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosij articolato: I) incentivazione ex articoli 59 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; II) produttivita' per obiettivi. - Per l'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, vedi nota art. 1.

Parte seconda AREA MEDICA Titolo quinto PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Capo I PRODUTTIVITA'

Art. 123

Tipologia e finalita' dell'istituto

1.L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

2.Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3.Dalla data 1› gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

5.Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

7.In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.

Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 124

Finanziamento dei fondi di incentivazione

1.Il fondo di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, e' determinato annualmente dal 1› gennaio 1990, per singolo Ente, prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.

2.Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1› gennaio 1990, e' incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrispondente anno.

3.Fermo restando che, a parita' di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiori esigenze assistenziali, il fondo come sopra determinato e' incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della Sanita' 8 agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non puo' essere superiore al 10' del fondo dell'anno precedente.

4.Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che non trovano riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate dal Ministro della Sanita', con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.

6.Le Unita' Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente all'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270,sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanaziamento dell'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a),dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale medico a tempo pieno due ore di plus- orario settimanale ed un'ora ai medici a tempo definito,al fine di favorire lo sviluppo della attivita' specialistica ambulatoriale all'interno della struttura e delle attivita' di prevenzione. A tal fine, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per dodici mesi i relativi acconti al personale interessato, ai sensi dell'articolo 127, comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unita' Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla Regione. I fondi necessari al finanziamento dei plus-orari di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attivita' specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

7.Dal 1› gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' incrementato annualmente dalle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15' corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85' al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10' al fondo della categoria C) e del 5' al fondo della categoria D).

8.Le Regioni, sulla base della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale necessaria a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unita' Sanitarie Locali, possono prevedere che, nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttivita', qualora in alcune voci di spesa predeterminate si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo - limitatamente alle Unita' Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilita' per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.

9.Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite, come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, modificata dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie A) e B), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.

10.Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123 e' costituito dalla somma dei fondi delle singole Unita' Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale puo' stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.

11.L'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1› gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80' del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80', determinata in sede di accordo quadro regionale.

12.Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 11.

Note agli articoli 58, 66, 124 e 131: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano: Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici; nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate: A B C D Totale 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi speciali- stici delle varie attivita di servizio ed altre prestazioni fatturabili85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100 lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2); lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore 1 coadiutore 1,4 dirigente 1,8" Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Note all'art. 124: - Per la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987, per l'art. 63 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e per il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228 vedi note all'art. 58.

Art. 125

Valutazione della produttivita'

1.L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.

2.Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento al disposto di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 124, comma 9. Titolare delle prestazioni specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, e' soltanto il personale delle categorie A) e B).

3.Ai fini della valutazione economica della produttivita', fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.

4.Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe.

5.L'accordo quadro regionale puo' prevedere, ai fini della valutazione della produttivita', la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttivita' medesima. Agli stessi fini e' previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo 135.

6.Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.

7.Non e' ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale medico convenzionato esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale avente partecipazione agli utili in strutture private convenzionate.

Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Nota dell'art. 125: Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978. L'art. 48 cosij recita: Art. 48. (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresij, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresij tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempimenti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazioni contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono le determinazioni della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.

Art. 126

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123

1.Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, sono ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H), I), L), M), N), dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento; D) Restante personale.

3.L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune, la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote, gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale medico per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.

4.La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.

5.Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedente il tetto retributivo.

6.La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.

7.Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.

8.Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.

9.Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto stabilito nell'articolo 123, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 8 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.

Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.

Art. 127

Plus orario e sua determinazione

1.L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui all'articolo 101, comma 6, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.

3.Il plus orario individuale concordato con le Organizzazioni Sindacali mediche e successivamente deliberato dall'Amministrazione si integra con il normale orario di lavoro. Il plus-orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.

4.La misura del plus-orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.

5.Fermo restando il disposto di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, limitatamente al periodo di applicazione del presente regolamento, la misura del valore orario e' rapportata per ciascun operatore al 10' del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato nel comma 6, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

6.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in data successiva al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo programmato per l'anno stesso.

7.Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.

8.Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

9.Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.

10.Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, provvedano ad applicare l'istituto attivando le procedure per l'individuazione del plus-orario necessario, pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita', attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80' del valore massimo fissato per la singola ora di plus-orario. Tale acconto e' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.

11.In sede di accordo, a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

12.Qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di vacanze di organico, relativamente al personale impegnato in attivita' di plus- orario, o rinunce di plus orario assegnato, le relative quote di equipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il restante personale componente l'equipe.

Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.

Art. 128

Modalita' di determinazione del fondo del personale della categoria A)

1.Il fondo del personale della categoria A) di cui all'articolo 126 e' costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale relativamente all'anno 1989 dalle singole Unita' Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.

2.Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per il periodo di validita' del presente regolamento, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale e di prevenzione complessivamente resa dalle strutture pubbliche.

Art. 129

Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera B), dell'articolo 123

1.I fini, le modalita' operative e la valutazione della produttivita' dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.

3.L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.

4.Gli Enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

5.Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti. Le Regioni, a loro volta, per i fini del sistema informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.

6.Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi prefissati.

Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.

Art. 130

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario

1.Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli effetti, gli incentivi della produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori medico-veterinari del servizio stesso.

2.Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario viene costituito dalle somme destinate al finanziamento dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto della quota di spettanza della amministrazione e della percentuale rispettivamente del 10' e del 5' da portare in aumento ai fondi delle categorie C) e D) di cui all'articolo 126.

3.Al personale medico veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno.

4.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' determinato con i criteri del personale medico.

5.Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

6.L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza permanente e profilassi. A tale scopo le Unita' Sanitarie Locali, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti sufficienti a incentivare adeguatamente l'attivita' di vigilanza, fermo restando il limite massimo individuale di sette ore settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale dal Ministero della Sanita' per l'attivita' di vigilanza e con gli eventuali proventi derivanti da attivita' di assistenza zooiatrica svolte in regime convenzionale.

Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.

Art. 131

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici

1.Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.

2.Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.

3.Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.228.La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione

4.L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obblicatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente e zooprofilassi. A tale scopo le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da trasferire all'Istituto di riferimento per l'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale laureato non medico adeguati incentivi.

Nota all'art. 131: - Per l'art. 63 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e per il del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228 vedi note all'art. 58. Note agli articoli 58, 66, 124 e 131: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano: Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici; nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate: A B C D Totale 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi speciali- stici delle varie attivita di servizio ed altre prestazioni fatturabili85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100 lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2); lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore 1 coadiutore 1,4 dirigente 1,8"

Art. 132

Norme finali

1.A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed A.N.C.I., che li definisce entro il 31 dicembre 1990, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.

2.Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della funzione pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.

3.A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo, derivanti dall'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6 dell'articolo 123, non possono essere erogati se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di inerzia degli Enti si applica l'articolo 135, comma 10.

4.Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate, con riferimento al disposto di cui all'articolo 124, comma 6, viene demandata al Ministero della Sanita' Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la titolarita' ad attivare una commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita', che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'A.N.C.I. L'attivazione di tale commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali interessate o delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Parte seconda AREA MEDICA Titolo sesto NORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIO Capo I DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 133

Norma transitoria per gli ex medici condotti

1.La validita' della normativa di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, integrato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503, e' prorogata fino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attivita' di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.

2.Ai limitati effetti economici del riconoscimento dell'anzianita' di servizio pregressa, al personale indicato nel comma 1 ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503, e' applicato con decorrenza dal 31 dicembre 1990 il meccanismo di ricostruzione economica gia' previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con riferimento ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall'articolo 46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di inquadramento. vedasi note agli articoli 47 e 116.

Note all'art. 133: - L'art. 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 110. (Norma transitoria per gli ex medici condotti). - 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1› gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde. 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per l a medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 30 giugno 1988. - Il decreto del Ministro della sanita' del 18 novembre 1987, n. 503, concernente la Esecuzione dell'art. 110 dl D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1987. L'art. 6 cosi recita: Art. 6. - Il trattamento economico e normativo di cui al presente decreto puo' essere esteso, a domanda dell'interessato, dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale a favore del restante personale medico, gia' alle dipendenze del comune o di un consorzio di comuni all'atto dell'attribuzione all'unita' sanitaria locale nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non siano stati assunti i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che alla stessa data erano legittimamente titolari di un rapporto convenzionale disciplinato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla medicina generale di base. - Gli articoli 46 e 54 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 cosi recitano: Art. 46. (Personale medico). Valori annui lordi

```

```

Posizione Funziona.|Stipendio |Indennita|Ind.Dir|Indennita|Maggiora.

| |per strut|gen. |Medico- | MD. T.P.

| |ture spe|medica |professio|del 1›

| |cialisti-| |nale di |feb.1985

| |che | |tempo |

| | | |pieno |

| | | | |

| TEMPO PIENO | | | | | | | |

Assistente medico..| 8.640.000|1.800.000|200.000|6.000.000| 900.000

| | | | |

Coadiuatore sanita.| | | | |

vice direttore san.| | | | |

anno sorresp.......|11.200.000|2.700.000|300.000|7.500.000|1.050.000

| | | | |

Dirigente san.sovr.| | | | |

san.direttore san.| | | | |

primario osped. ex | | | | |

aiuto dirig.ex capo| | | | |

serv.o sezione auto| | | | |

noma,vice direttore| | | | |

sanitario di osped.| | | | |

con oltre 800 posti| | | | |

letto e con almeno| | | | |

5 anni di servizio| | | | |

nella qualifica....|14.000.000|4.000.000| |8.500.000|1.750.000

Al personale apicale medico a tempo definito,cui viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.

====================================================================

| TEMPO DEFINITO | | |

Assistente medico..| 6.480.000|1.300.000|200.000| |

| | | | |

Coadiutore san.etc.| 8.408.000|1.950.000|300.000| |

| | | | |

Dirigente san.etc..|10.500.000|3.000.000| | |

-Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.

====================================================================

|PERIODO DI FORMAZ. | | | | (tre anni) | | |

Assistente in | | | | |

formazione.......| 7.700.000|2.000.000| |6.000.000| 900.000

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)