DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
Art. 6 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 7
Art. 7 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 8
Art. 8 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 9
Art. 9 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 10
Art. 10 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 11
Art. 11 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 12
Art. 12 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 13
Art. 13 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' e quelle regionali, provinciali, e comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 14
Art. 14 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 15
Art. 15 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. Roma, 21 ottobre 1989 ANPO - Associazione Nazionale Primari Ospedalieri
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alla dipendenza della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi ed alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e la l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza e la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati; c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 5
Art. 5 Saranno inoltre garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;l'approvvigionamento carneo agli ospedali,case di cura ed istituti convenzionati, nonche' residenze protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 6
Art.6 Le organizzazioni sindacali mediche assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di scioperi. Ciasacuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 7
Art. 7 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, di diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 8
Art. 8 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 9
Art. 9 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore e quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 10
Art. 10 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti dalle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 11
Art. 11 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNICEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 12
Art. 12 Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivo al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consentite. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 13
Art. 13 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 14
Art. 14 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' a quelle regionali, provinciali, comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 15
Art. 15 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 16
Art. 16 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. CGIL - MEDICI CISL - MEDICI UIL - MEDICI
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