DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1990, n. 272
Entrata in vigore del decreto: 4/10/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Ritenuta la necessita' di apportare talune modifiche e integrazioni al regolamento citato;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, al secondo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".
2.Al quarto comma, la parola "consigliere" e' sostituita dalle parole "vice consigliere".
3.Al quinto comma, le parole "dirigente superiore" sono sostituite dalle parole "non inferiore a dirigente superiore".
4.Al sesto comma, la parola "consigliere" e' sostituita dalle parole "vice consigliere".
5.Al quindicesimo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".
____ AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di prolungare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) prevede che: "Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in universita' degli studi in una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' commissioni esaminatrici. I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale. La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, e' composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno". Il D.P.R. n. 686/1957, richiamato nell'articolo soprariportato, concerne: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Il testo vigente del sesto e settimo comma del relativo art. 3 e' il seguente: "Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede". Il D.P.R. n. 341/1982, richiamato anch'esso nell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983 soprariportato, concerne: "Istituzione dell'Istituto superiore di polizia". Il testo vigente dell'art. 14 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 14 (Esame finale). - Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi sono ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia. Le modalita' degli esami previsti dal piano di studio e di quello finale sono stabilite dal regolamento dell'Istituto. La commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno ed e' presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato. Della commissione devono altresi' far parte docenti di materie universitarie e professionali. Le modalita' per la composizione della commissione di cui al presente articolo saranno fissate secondo le procedure stabilite dal terzo comma dell'art. 59 della legge 1› aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 2
1.L'art. 7, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento".
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in universita' degli studi in una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' commissioni esaminatrici. I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale. La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, e' composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno". Il D.P.R. n. 686/1957, richiamato nell'articolo soprariportato, concerne: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Il testo vigente del sesto e settimo comma del relativo art. 3 e' il seguente: "Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede". Il D.P.R. n. 341/1982, richiamato anch'esso nell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983 soprariportato, concerne: "Istituzione dell'Istituto superiore di polizia". Il testo vigente dell'art. 14 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 14 (Esame finale). - Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi sono ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia. Le modalita' degli esami previsti dal piano di studio e di quello finale sono stabilite dal regolamento dell'Istituto. La commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno ed e' presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato. Della commissione devono altresi' far parte docenti di materie universitarie e professionali. Le modalita' per la composizione della commissione di cui al presente articolo saranno fissate secondo le procedure stabilite dal terzo comma dell'art. 59 della legge 1› aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 3
1.L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte). - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla commissione esaminatrice. Qualora siano previste due o piu' prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni. In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.".
Art. 4
1.L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti). - Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente decreto per lo svolgimento delle prove scritte. Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in piu' sedi ed in tempi diversi. La commissione esaminatrice individua le domande a risposta a scelta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.".
Art. 5
1.All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, le parole "saranno considerati privi di efficacia" sono sostituite dalle parole "non saranno valutati".
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 16 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 5 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 16 (Graduatoria del concorso). - Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza. Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. I documenti di cui al secondo comma che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo".
Art. 6
1.All'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, la parola "quarantacinque" e' sostituita dalla parola "trenta".
Nota all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 20 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 6 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 20 (Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti). - Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 47 della legge 1› aprile 1981, n. 121. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono, non oltre il limite del venti per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. I posti riservati di cui al comma precedente che non vengono coperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni". Il testo vigente dell'art. 47 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), richiamato nell'articolo soprariportato, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 686, e' il seguente: "Art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia). - L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; d) titolo di studio di scuola dell'obbligo; e) buona condotta. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia. Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59. Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo puo' essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343. Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato".
Art. 7
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 8