DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 314

Type DPR
Publication 1990-09-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 19 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solito fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 730/1978 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 40.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990. PREMESSA 1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', il S.S.N., demanda al medico convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. 2. A tale fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N. nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: A) Assistenza primaria, essendo egli il primo ad affrontare i "problemi" del paziente e ad impostare un programma diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la risoluzione degli stessi. All'uopo egli puo' utilizzare tutti i supporti che la tecnologia offre per un miglioramento delle possibilita' diagnostiche e terapeutiche; B) Assistenza familiare, riconoscendosi nella famiglia una componente essenziale della professionalita' del medico generale e della tutela della salute; C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale; D) Continuita' assistenziale, onde utilizzare i dati conoscitivi del paziente che derivano da una osservazione prolungata e dalla conoscenza della storia dell' assistito. Onde evitare l'interruzione di tale continuita' deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo specialista e con gli ambienti di ricovero; E) Assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l' identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale; F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di famiglia il medico della persona e non di un organo o di un apparato. Egli utilizza la consulenza specialistica al fine di un piu' preciso intervento diagnostico-curativo e coordina tutti gli interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si e' affidato; G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico; H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione; I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti. Dichiarazione preliminare DEBUROCRATIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 1. Le parti individuano nell'interesse del cittadino nella massima semplificazione delle procedure di accesso ai servizi un obiettivo fondamentale del Servizio sanitario nazionale, al quale devono risultare funzionalmente orientate le norme della presente convenzione. 2. Nel quadro delle iniziative tese a rendere operante la semplificazione di cui al comma precedente, le parti riconoscono che, avuto riguardo alla unitarieta' organizzativa dell'offerta istituzionale dei servizi da parte della unita' sanitaria locale, sia immediatamente perseguita in forma generalizzata la prescrizione diretta di indagini diagnostiche sia da parte dello specialista ospedaliero dipendente dal Servizio sanitario nazionale nell'esercizio delle attivita' riconducibili ai compiti obbligatori d'istituto, che da parte dello specialista convenzionato interno nei limiti delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. 3. Allo scopo di assicurare la concreta operativita' dei principi enunciati ai commi precedenti e di favorirne la diffusione la parte pubblica si impegna a porre in essere, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna delle componenti, le indispensabili iniziative di indirizzo e coordinamento anche in sede di attivazione degli appropriati strumenti normativi che impegnino anche i medici dipendenti del S.S.N. e gli specialisti convenzionati interni, tenendo presente l'esigenza di garantire la unitarieta' e la continuita' assistenziale nei confronti del singolo soggetto. Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. 2. I rapporti libero-professionali che, ai sensi del presente accordo, i medici di medicina generale instaurano con le U.S.L. per lo svolgimento di attivita' a rapporto orario e di guardia medica saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 2

Art. 2. Graduatorie 1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. 2. In attesa che venga data attuazione alla [direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986L0457), che prevede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, i medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'. 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 giugno, all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio. 6. Il medico che sia gia' stato iscritto nella stessa graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 37, predispone una graduatoria unica regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazione di incompatibilita e la residenza. 9. La graduatoria e' resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 37, e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 3

Art. 3. Titoli per la formazione delle graduatorie 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) iscrizione all'albo professionale per ciascun mese (il punteggio e' raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove e' presentata la domanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0,01 b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,00 c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,50 d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,30 e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B: per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2,00 f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . " 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della [legge n. 148 del 18 aprile 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148) . . . . . . . . . . . . . . " 0,10 II - Titoli di servizio: a) Attivita' di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) compresa quella svolta in qualita' di associato: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 Il punteggio e' elevato a 0,30 per mese per l'attivita' prestata nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) attivita' di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a piu' di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni) quelle effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 34 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 c) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base all'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48): per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,20 (Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); d) attivita' di guardia medica svolta in forma di disponibilita' e reperibilita' ai sensi dell'accordo sottoscritto [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48): per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,05 e) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 f) attivita' professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 g) attivita' di medico svo1ta all'estero in medicina interna (o disciplina affine) ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), della [legge 10 luglio 1960, n. 735](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735), e successive modificazioni e del [decreto ministeriale del 1 settembre 1988, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988-09-01;430): per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 h) attivita' professionale di medico di medicina generale svolta presso servizi sanitari di pubbliche amministrazioni non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 i) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,05 l) attivita' professionale diversa da quella considerata al punto f), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,05 m) attivita' di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica di cui al Titolo II, lettera c), per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attivita' superiore a 48. 3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. 4. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea, e, infine, la maggiore eta'. 5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 4

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