DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 314

Type DPR
Publication 1990-09-28
Ultimo aggiornamento 1992-05-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 19 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solito fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 730/1978 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 40.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990. PREMESSA 1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', il S.S.N., demanda al medico convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. 2. A tale fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N. nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: A) Assistenza primaria, essendo egli il primo ad affrontare i "problemi" del paziente e ad impostare un programma diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la risoluzione degli stessi. All'uopo egli puo' utilizzare tutti i supporti che la tecnologia offre per un miglioramento delle possibilita' diagnostiche e terapeutiche; B) Assistenza familiare, riconoscendosi nella famiglia una componente essenziale della professionalita' del medico generale e della tutela della salute; C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale; D) Continuita' assistenziale, onde utilizzare i dati conoscitivi del paziente che derivano da una osservazione prolungata e dalla conoscenza della storia dell' assistito. Onde evitare l'interruzione di tale continuita' deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo specialista e con gli ambienti di ricovero; E) Assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l' identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale; F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di famiglia il medico della persona e non di un organo o di un apparato. Egli utilizza la consulenza specialistica al fine di un piu' preciso intervento diagnostico-curativo e coordina tutti gli interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si e' affidato; G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico; H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione; I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti. Dichiarazione preliminare DEBUROCRATIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 1. Le parti individuano nell'interesse del cittadino nella massima semplificazione delle procedure di accesso ai servizi un obiettivo fondamentale del Servizio sanitario nazionale, al quale devono risultare funzionalmente orientate le norme della presente convenzione. 2. Nel quadro delle iniziative tese a rendere operante la semplificazione di cui al comma precedente, le parti riconoscono che, avuto riguardo alla unitarieta' organizzativa dell'offerta istituzionale dei servizi da parte della unita' sanitaria locale, sia immediatamente perseguita in forma generalizzata la prescrizione diretta di indagini diagnostiche sia da parte dello specialista ospedaliero dipendente dal Servizio sanitario nazionale nell'esercizio delle attivita' riconducibili ai compiti obbligatori d'istituto, che da parte dello specialista convenzionato interno nei limiti delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. 3. Allo scopo di assicurare la concreta operativita' dei principi enunciati ai commi precedenti e di favorirne la diffusione la parte pubblica si impegna a porre in essere, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna delle componenti, le indispensabili iniziative di indirizzo e coordinamento anche in sede di attivazione degli appropriati strumenti normativi che impegnino anche i medici dipendenti del S.S.N. e gli specialisti convenzionati interni, tenendo presente l'esigenza di garantire la unitarieta' e la continuita' assistenziale nei confronti del singolo soggetto. Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. 2. I rapporti libero-professionali che, ai sensi del presente accordo, i medici di medicina generale instaurano con le U.S.L. per lo svolgimento di attivita' a rapporto orario e di guardia medica saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 2

Art. 2. Graduatorie 1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. 2. In attesa che venga data attuazione alla [direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986L0457), che prevede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, i medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'. 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 giugno, all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio. 6. Il medico che sia gia' stato iscritto nella stessa graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 37, predispone una graduatoria unica regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazione di incompatibilita e la residenza. 9. La graduatoria e' resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 37, e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 3

Art. 3. Titoli per la formazione delle graduatorie 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) iscrizione all'albo professionale per ciascun mese (il punteggio e' raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove e' presentata la domanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0,01 b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,00 c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,50 d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,30 e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B: per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2,00 f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . " 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della [legge n. 148 del 18 aprile 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148) . . . . . . . . . . . . . . " 0,10 II - Titoli di servizio: a) Attivita' di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) compresa quella svolta in qualita' di associato: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 Il punteggio e' elevato a 0,30 per mese per l'attivita' prestata nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) attivita' di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a piu' di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni) quelle effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 34 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 c) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base all'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48): per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,20 (Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); d) attivita' di guardia medica svolta in forma di disponibilita' e reperibilita' ai sensi dell'accordo sottoscritto [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48): per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . . . " 0,05 e) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,20 f) attivita' professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 g) attivita' di medico svo1ta all'estero in medicina interna (o disciplina affine) ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), della [legge 10 luglio 1960, n. 735](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735), e successive modificazioni e del [decreto ministeriale del 1 settembre 1988, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988-09-01;430): per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 h) attivita' professionale di medico di medicina generale svolta presso servizi sanitari di pubbliche amministrazioni non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 i) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0,05 l) attivita' professionale diversa da quella considerata al punto f), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,05 m) attivita' di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . . " 0,10 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica di cui al Titolo II, lettera c), per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attivita' superiore a 48. 3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. 4. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea, e, infine, la maggiore eta'. 5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 4

Art. 4. Incompatibilita' 1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 5 il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), si trovi in una delle posizioni di incompatibilita' previste da leggi o da contratti di lavoro o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendente dal S.S.N. in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli [articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48); b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente all'ambito nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; d) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato; e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); g) sia iscritto nell'elenco dei medici pediatri di libera scelta convenzionati ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). 2. L'incompatibilita' di cui al comma 1, lettera f), non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al disotto del quale e' compatibile l'attivita' di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo settore. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 in tema di limitazione di massimale, non puo' acquisire scelte da parte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari. 4. L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente articolo comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 5

Art. 5. Rapporto ottimale 1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta di un elenco dei medici convenzionati articolato per comuni o gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della Regione. 2. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti. 3. Il medico operante in un comune comprendente piu' UU.SS.LL., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). 4. Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni mille residente o frazione di mille superiore a 500, detratta la popolazione di eta' compresa fra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei singoli medici gia' iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'art. 13 o dalla volonta' dei medici; questi, tuttavia, non possono fissare per se stessi massimale inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile prima della scadenza del presente accordo. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottinale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B. 6. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito. 7. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 8. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 6

Art. 6. Copertura delle zone carenti 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, individuati nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il Comune o la zona in cui ai sensi dell'art. 5, sesto comma, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi delle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma uno: a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 5 ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna U.S.L. o in Comuni comprendenti piu' UU.SS.LL. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. 4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 5. In allegato alla domanda devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita'. 6. Al fine di conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2; b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale o trattamento di pensione o non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purche' esso cessi entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; c) attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 7. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 3, in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 8. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 37, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 9. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di cui al presente accordo, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1. 10. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 7

Art. 7. Instaurazione del rapporto convenzionale 1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 6 deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. 2. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di decadenza, deve: aprire nella localita' carente assegnatagli uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 e darne comunicazione alla U.S.L.; trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune, iscriversi all'Albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 3. Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 36 temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 4. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'U.S.L. procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 8 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni, di cui al comma 4, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio. 6. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 7. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle localita' carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate la U.S.L. puo', su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 8

Art. 8. Requisiti e apertura degli studi medici 1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 41 ciascun medico deve avere la disponibilita' di uno studio professionale nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale e' uno studio privato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-03-01;121). 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. 4. Se lo studio e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita', lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario, da comunicare alla U.S.L., deve essere esposto all'ingresso dello studio medico, eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate all'U.S.L. 7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 9

Art. 9. Sostituzioni 1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio deve comunicare alla competente U.S.L. entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. 2. Le UU.SS.LL. per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31 giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. 3. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera C. 4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non sia possibile venga effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso saranno determinati secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale. 5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la U.S.L., la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2, e secondo l'ordine delle stesse, previlegiando i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto. 6. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 7. Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il Comitato di cui all'art. 36, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione. 9. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento della Commissione di cui all'art. 38 provvede la U.S.L. con le modalita' di cui al comma 3. 10. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se questo ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. 11. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 10

Art. 10. Sospensione del rapporto convenzionale 1. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della Commissione di disciplina di cui all'art. 38 il medico deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della [legge 9 febbraio 1979 n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38). 2. Il rapporto convenzionale e' sospeso, a domanda dell'interessato, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. 3. Il rapporto convenzionale e' sospeso nei confronti del medico che abbia ottenuto un incarico di specialista ambulatoriale interno ai sensi dell'accordo nazionale che disciplina il settore. La sospensione ha la durata del periodo di prova previsto dall'accordo stesso. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 9. 5. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio per sospensione dall'albo professionale. 6. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'[art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art9-com3).

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 11

Art. 11. Cessazione del rapporto 1. Il rapporto tra le UU.SS.L. e i medici iscritti negli elenchi cessa: a) per compimento del 70 anno di eta'; b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 38; c) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 8; f) per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato. 2. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente accordo, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo o non sia direttamente riferibile alla volonta' del medico. Il provvedimento e' adottato dalla competente unita' sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 36. 3. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nei casi di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cessazione. 4. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 12

Art. 12. Incarichi provvisori 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, la U.S.L. sentito il Comitato consultivo ex art. 36 puo' conferire ad un medico residente nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 41. 2. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 13

Art. 13. Massimale di scelte e sue limitazioni 1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unita'. 2. I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilita' personale sino al momento in cui non insorgano motivi di limitazione ai sensi del presente accordo. L'insorgenza, anche temporanea, di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il medico al massimale di scelte di cui al comma 1. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate dalla Regione, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, [comma 3, dell'art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-com3). 4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. 5. Nei confronti dei medici, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art35), o di altro impiego pubblico compatibile, oltreche' a rapporto di lavoro privato a orario parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 500 scelte. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario convenzionale e subordinata, diverse da quelle di cui al comma 5, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 7. Ai medici limitati di cui al comma 6, che dispongono per l'attivita' di medico di medicina generale di un orario pari o inferiore a 34 ore e' consentita l'acquisizione di un numero di 125 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al comma 6. Se l'impegno orario settimanale e' dovuto a lavoro subordinato, anziche' 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte. 8. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 14

Art. 14. Scelta del medico 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sull'elemento fiducia. 2. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se' e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 5, in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto medesimo. 3. Il familiare che abbia raggiunto la maggiore eta' puo' effettuare personalmente la scelta del medico. 4. La U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 36, previa accettazione del nuovo medico di scelta, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile e' residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita' la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 5. La scelta e' a tempo indeterminato per i cittadini residenti. 6. Per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al medico della U.S.L. di provenienza del cittadino. 7. Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito gia' in carico al medico di medicina generale puo' effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15

Art. 15. Revoca e recusazione della scelta 1. L'assistibile puo' revocare in ogni tempo la scelta effettuata dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata ai sensi dell'[art. 25 della Legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). Tra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal 16 giorno successivo alla sua comunicazione. 3. Non e' consentita la recusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui all'art. 36.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 16

Art. 16. Revoche di ufficio 1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'[art. 7 della Legge n. 526/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;526~art7), vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della U.S.L. sono riattribuite al medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi. 2. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento. 3. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta, comunica tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento alla revoca d'ufficio. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. 4. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 17

Art. 17. Scelta, revoca, recusazione: effetti economici 1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. 2. Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 18

Art. 18. Elenchi nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. 3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 19

Art. 19. Compiti del medico di medicina generale 1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 5 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilita' in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari. 2. I compiti del medico comprendono: a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico potra' avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare e praticare le altre prestazioni di cui all'elenco Allegato D; b) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalita' del medico di medicina generale; c) l'assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili al fine di fornire ad essi atti medici integrati con l'assistenza specialistica e paramedica in stretto collegamento, se necessario, con l'assistenza di tipo sociale; d) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate, da attivare sulla base di programmi nazionali o regionali, sentito il Comitato ex art. 37 e concordati con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale; e) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; f) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983; g) le visite occasionali. 3. Il medico di medicina generale, inoltre, nel quadro della programmazione regionale e dell'integrazione con tutti i servizi del territorio puo' eseguire, nei riguardi dei propri assistiti, le seguenti prestazioni sulla base della propria competenza ed a richiesta delle UU.SS.LL.: a) vaccinazioni e chemioprofilassi tecnicamente e legalmente espletabili; b) visite periodiche per lavoratori a rischio; c) compilazione della parte anamnestica ed aggiornamento dei libretti di rischio; d) certificazioni ai fini dell'idoneita' al lavoro. 4. Inoltre al medico di medicina generale puo' essere affidato quant'altro sia previsto per gli interventi del medico di base da parte dei piani sanitari nazionali e regionali, compresa l'attivita' didattica e di ricerca e di educazione sanitaria. 5. Le prestazioni e le attivita' previste dai commi 3 e 4, il cui onere e' a carico del Servizio Sanitario nazionale, sono effettuate secondo modalita' organizzative e normative concordate con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 37. 6. L'entita' dei compensi relativi ai compiti di cui ai commi 3 e 4 e' definita secondo le modalita' di cui all'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48).

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 20

Art. 20. Visite ambulatoriali e domiciliari 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 2. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 3. A cura della U.S.L. tale norma portata a conoscenza degli assistibili. 4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile. 5. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 21

Art. 21. Consulto con lo specialista 1. Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della U.S.L. del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., puo' essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il medico di famiglia e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L. 5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 22

Art. 22. Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero 1. Il medico di famiglia puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. 2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 23

Art. 23. Assistenza farmaceutica e modulario 1. La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale. 2. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 3. Nelle UU.SS.LL. inserite nel sistema regionale di controllo delle prescrizioni mediante le apparecchiature a lettura ottica, e' consentita la multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta per le patologie e le categorie di farmaci che saranno definite dal Ministero della Sanita' ai sensi dell'[art. 1, comma 9 della Legge n. 37/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;37~art1-com9) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e procedure idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 5. Sulla ricetta di cui al [decreto ministeriale n. 350/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350) il medico annota il diritto all'esenzione dal pagamento della quota a carico barrando uno degli appositi riquadri A o R, senza altre indicazioni. Qualora non sussista il diritto all'esenzione, il medico annulla, barrandolo, lo spazio destinato al codice. 6. Il diritto all'esenzione dal ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla U.S.L. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla U.S.L. secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 8. Le parti si impegnano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo a concordare la interpretazione delle istruzioni date al medico dal [decreto ministeriale n. 350/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350). Nelle more le ricette di cui al citato decreto ministeriale devono contenere le stesse indicazioni previste per l'allegato C del [decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;289). 9. La prima prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessita' e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 24

Art. 24. Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali 1. Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 21. 3. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. 4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. 5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste. 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. 7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale. 8. Il modulario di cui all'art. 23, salvo il disposto del successivo art. 25, e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita nei limiti della legge la multiproposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del medico curante. Le Unita' sanitarie locali si attiveranno per rispondere alle esigenze legate alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante intese da raggiungere all'interno dei Comitati consultivi di cui all'art. 36.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 25

Art. 25. Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti 1. Le certificazioni di cui all'[art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;33~art2), e all'[art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art15), sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub F. 2. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 26

Art. 26. Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette; c) assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H), mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 37.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 27

Art. 27. Medicina di gruppo 1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della U.S.L., nonche' per favorire la soluzione della maggior parte dei problemi sanitari a livello territoriale, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi: a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L. e l'Ordine dei Medici; c) del gruppo possono fa parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato; d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in piu' studi medici; e) del gruppo fanno parte non meno di tre e non piu' di sei medici di medicina generale; f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito; h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana; l) in ogni caso deve essere assicurata l'assistenza nello studio per almeno sei ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica; m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui e' titolare; n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito; o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo. 2. A livello di regione o di U.S.L. con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale possono essere concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37 o quello ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli obiettivi dei piani sanitari regionali, con particolare riguardo all'educazione sanitaria, anche prevedendo adeguate forme di incentivazione aventi prevalentemente carattere organizzativo e/o strutturale. 3. Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro di gruppo si conviene che per il periodo di validita' del presente accordo il comitato ex art. 36 dovra' verificarne l'andamento in relazione al miglioramento della qualita' dell'assistenza attraverso opportune forme di monitoraggio dell'istituto.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 28

Art. 28. Interventi socio-assistenziali 1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltreche' alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 29

Art. 29. Collegamenti con i servizi di guardia medica 1. Il medico di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 30

Art. 30. Visite occasionali 1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. 2. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 42 in materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'[art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-25;161~art1-letb), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1982, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;98): a) in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del medico; b) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. 3. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza. 4. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le tariffe omnicomprensive previste dalla legge in vigore. 5. Qualora in futuro venga legislativamente riaffidata alle parti la contrattazione delle tariffe per le visite occasionali, queste restano fin da ora determinate nelle seguenti misure: visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 visita domiciliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40.000

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 31

Art. 31. Divieto di esercizio di libera professione 1. Ai medici iscritti negli elenchi e' fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati relativamente ai compiti che agli stessi sono affidati dal presente accordo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 32

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