DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 315
Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 18
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 833/1978 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)", e' riportato nella nota all'art. 32.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE 1990 E 12 SETTEMBRE 1990. Art. 1. Campo di applicazione 1. I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali. 2. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 2
Art. 2. Incompatibilita' 1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), si trovi in una della posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal S.S.N. risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, [ex articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L., limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43). 2. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 3
Art. 3. Graduatorie - Domanda - Requisiti Procedure per la copertura delle zone carenti 1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. 2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "pericultura", "pediatria preventiva e sociale". 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre precedente. 6. Il pediatra che sia gia' stato iscritto nella stessa graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli aquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 9, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 6, predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. 9. La graduatoria e' pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere del Comitato ex art. 9, e' approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed e' comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione. 11. La graduatoria ha valore dal 1 giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. 12. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole UU.SS.LL., sentito il Comitato di cui all'art. 8, sulla base dei criteri di cui all'art. 4. 13. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. 14. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 12: a) i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 4, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto della pubblicazione della zona carente. 15. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 12, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 16. Allegato alla domanda deveve essere inoltrato un atto sostitutivo di notorieta' attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilita'. 17. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui al comma 14, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale; b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 15 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purche' esso cessi entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; c) attribuzione di punti 10 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 18. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui al comma 14, lettera a) in base all'anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianita' di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 14, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 17. 19. Il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, e' cancellato dalla graduatoria regionale.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 4
Art. 4. Rapporto ottimale 1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per Comuni, gruppi di Comuni o Distretti sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione della Regione. 2. Gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte devono avere una congrua ampiezza anche in rapporto alla situazione orografica e alla viabilita', e un bacino di utenza pediatrica tale da consentire l'inserimento di almeno due pediatri. 3. Il pediatra operante in un Comune comprendente piu' UU.SS.LL., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestira' la posizione amministrativa del sanitario, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). 4. Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma e' determinato in base al rapporto di un medico per 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. 5. In deroga al disposto del comma 4 l'U.S.L., sentito il Comitato ex art. 8, al raggiungimento da parte dei pediatri gia' iscritti di un numero medio di scelte pari ai due terzi della media del loro massimale, puo', al fine di meglio garantire l'assistenza pediatrica, effettuare l'inserimento di altri pediatri nel rapporto di un medico per 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 7 e 14 anni, calcolati in ragione di un terzo. 6. La verifica delle condizioni di cui al comma 5 ha cadenza semestrale. 7. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del pediatra neo-inserito. 8. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 5
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