DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 315
Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 18
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 833/1978 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)", e' riportato nella nota all'art. 32.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE 1990 E 12 SETTEMBRE 1990. Art. 1. Campo di applicazione 1. I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali. 2. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 2
Art. 2. Incompatibilita' 1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), si trovi in una della posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal S.S.N. risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, [ex articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L., limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43). 2. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 3
Art. 3. Graduatorie - Domanda - Requisiti Procedure per la copertura delle zone carenti 1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. 2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "pericultura", "pediatria preventiva e sociale". 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre precedente. 6. Il pediatra che sia gia' stato iscritto nella stessa graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli aquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 9, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 6, predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. 9. La graduatoria e' pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere del Comitato ex art. 9, e' approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed e' comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione. 11. La graduatoria ha valore dal 1 giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. 12. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole UU.SS.LL., sentito il Comitato di cui all'art. 8, sulla base dei criteri di cui all'art. 4. 13. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. puo' indicare il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. 14. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 12: a) i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 4, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto della pubblicazione della zona carente. 15. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 12, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 16. Allegato alla domanda deveve essere inoltrato un atto sostitutivo di notorieta' attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilita'. 17. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui al comma 14, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale; b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 15 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purche' esso cessi entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; c) attribuzione di punti 10 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 18. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui al comma 14, lettera a) in base all'anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianita' di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 14, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 17. 19. Il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, e' cancellato dalla graduatoria regionale.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 4
Art. 4. Rapporto ottimale 1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per Comuni, gruppi di Comuni o Distretti sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione della Regione. 2. Gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte devono avere una congrua ampiezza anche in rapporto alla situazione orografica e alla viabilita', e un bacino di utenza pediatrica tale da consentire l'inserimento di almeno due pediatri. 3. Il pediatra operante in un Comune comprendente piu' UU.SS.LL., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestira' la posizione amministrativa del sanitario, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). 4. Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma e' determinato in base al rapporto di un medico per 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. 5. In deroga al disposto del comma 4 l'U.S.L., sentito il Comitato ex art. 8, al raggiungimento da parte dei pediatri gia' iscritti di un numero medio di scelte pari ai due terzi della media del loro massimale, puo', al fine di meglio garantire l'assistenza pediatrica, effettuare l'inserimento di altri pediatri nel rapporto di un medico per 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 7 e 14 anni, calcolati in ragione di un terzo. 6. La verifica delle condizioni di cui al comma 5 ha cadenza semestrale. 7. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del pediatra neo-inserito. 8. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 5
Art. 5. Iscrizione negli elenchi 1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 12, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. 2. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: aprire nella localita' carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e darne comunicazione alla U.S.L.; trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui e' compresa la zona carente; iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 3. Le Unita' Sanitarie Locali, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. 6. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18. 7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la zona carente. 8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2 comporta cancellazione dall'elenco. 9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'art. 8. 10. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri verificata dal Comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui e' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 29 con esclusione dell'indennita' forfettaria di variazione demografica. 11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. 12. Il medico in servizio militare di leva o sostitutivo civile puo' ottenere l'iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 6
Art. 6. Titoli per la formazione delle graduatorie 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) iscrizione all'albo professionale (il punteggio e' raddoppiato, punti 0,02, per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove e' presentata la domanda): per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0,01 b) specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . p. 4,00 c) specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . p. 2,00 d) specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere b) e c): per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . p. 0,20 e) tirocinio abilitante svolto ai sensi della [legge n. 148 del 18 aprile 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148) . . . . . . . . . . . . p. 0,10 II - Titoli di servizio: a) attivita' di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48), compreso quella svolta in qualita' di associato o di sostituto e' valutata: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,20 b) attivita' di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48), compresa quella svolta in qualita' di associato o sostituto nonche' l'attivita' di sostituzione svolta, senza titolo di specializzazione per conto di specialista pediatra di libera scelta: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,10 c) attivita' professionale prestata come specialista pediatra alle dipendenze di strutture ospedaliere pubbliche ed equiparate (compresa quella derivante da incarichi temporanei): per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,20 d) attivita' professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,10 e) servizio effettivo di guardia medica, svolto in forma attiva anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base all'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48): per ciascun mese ragguagliato a 96 ore di attivita' . p. 0,10 (per ciascun mese non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore) f) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,10 g) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0,05 h) attivita' di specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), della [legge 10 luglio 1960, n. 735](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735), e successive modificazioni, e del [decreto ministeriale 1 settembre 1988, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988-09-01;430): per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,20 i) attivita' professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese complessivo . . . . . . . . . . . . p. 0,05 2. Ai fini della valutazione dei titoli, sedici giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purche' non si riferiscano ad attivita' svolte negli stessi periodi. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. 3. A parita' di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianita' di specializzazione, il voto di specializzazione, l'eta'.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 7
Art. 7. Massimale di scelte e sue limitazioni 1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. 2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'[art. 9 della legge n. 349/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;349~art9), conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1.000 scelte. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, [terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-com3). 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. 5. Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art35) oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 350 scelte. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 7. Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attivita' pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, e' consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo i cui al precedente comma. 8. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 9. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale nella misura massima del 2%. 10. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale o quota individuale. 11. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio Sanitario Nazionale. 12. L'Unita' sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facolta' di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 8
Art. 8. Comitato Consultivo di U.S.L. 1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un Comitato composto di: a) il Presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.; c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. L'Ordine proclama gli eletti. 5. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario di parte pubblica. 6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7, comma 3; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 13, comma 6; c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di all'ultimo comma dell'art. 14; d) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo. 7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. Puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 9
Art. 9. Comitato consultivo regionale 1. In ciascuna Regione e' costituito un Comitato composto di: a) Assessore Regionale alla Sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; b) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI; c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. La Federazione Regionale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 6. La sede del Comitato e' indicata dalla Regione. 7. Il Comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri di cui all'art. 3. 8. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle UU.SS.LL. su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. 9. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo, anche su richiesta dei comitati ex art. 8, per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo. 11. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 10
Art. 10. Commissione regionale di disciplina 1. In ciascuna regione, con provvedimento della Giunta regionale, e' istituita una commissione di disciplina composta di: a) il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; b) tre membri medici e un esperto designati dall'Assessore regionale alla sanita', sentito l'ANCI regionale e un membro medico designato dalla U.S.L. che ha proceduto al deferimento; c) tre membri medici e un esperto designati dal Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. 2. La sede della commissione e' indicata dalla Regione. 3. Ai fini della nomina di cui al comma 1, lettera c) il presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. 4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei Medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. 5. I rappresentanti dei pediatri in seno alla Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore a 40 anni; b) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; c) attivita' di medicina specialistica pediatrica svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 5 anni. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione. 7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del Comitato dell'art. 8 prima dell'eventuale deferimento alla Commissione di cui al presente articolo. 8. La Commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. 9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. 10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato, laddove ritenga di non dover proporre l'archiviazione del caso, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanze degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'accordo; per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione del trattamento economico; revoca: per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 11. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'Ordine dei medici ed alla Commissione di cui al presente articolo.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 11
Art. 11. Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei pediatri. 1. I Comitati consultivi di cui agli articoli 8 e 9 e la Commissione disciplinare di cui all'art. 10 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso. 2. Le Commissioni di cui all'art. 10 e i Comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. 3. E' incompatibile la nomina contemporanea in piu' Comitati o Commissioni. 4. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi. 5. Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 12
Art. 12. Cessazione e sospensione del rapporto convenzionale 1. Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa: a) per il compimento del 70 anno di eta'; b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10; c) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 2; e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 18; f) per incapacita' psico-fisica di svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici o suo delegato. 2. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni di cancellazione. 3. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'albo professionale. 4. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della Commissione di disciplina di cui all'art. 10 il pediatra deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38). 5. Il rapporto convenzionale e' sospeso, a domanda dell'interessato, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 34. 7. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 8. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'[art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art9-com3).
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 13
Art. 13. Scelta del pediatra 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. 2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 3. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'. 4. Le nuove scelte, operate successivamente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo riguardanti bambini di eta' fra 0 e 6 anni, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricusati dal medico di medicina generale devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 5. In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma 4 possono essere provvisoriamente effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. In tal caso le scelte in questione vengono a cura dell'U.S.L. inserite in separato elenco. All'atto dell'attivazione dell'elenco dei pediatri o dell'iscrizione di un'altro pediatra, l'U.S.L. invita i legali rappresentanti dei bambini interessati ad effettuare la scelta in favore del pediatra. 6. L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 8, previa accettazione del nuovo medico scelto, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita' la residenza dell'assistito su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 7. La scelta e' a tempo indeterminato per i residenti. 8. Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea concellazione della scelta eventualmente gia' in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del minore.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 14
Art. 14. Revoca e ricusazione della scelta 1. Colui che esercita la patria potesta' o un familiare autorizzato puo' revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 13, una nuova scelta che ai fini assistenziali ha effetto immediato. 2. Il pediatra che non intende prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell'[art. 25 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). Fra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione. 3. Non e' consentita la ricusazione quando nel comune non sia operante altro pediatra salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui all'art. 8.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 15
Art. 15. Revoche di ufficio 1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento. 2. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale e' stata effettuata la nuova scelta comunica tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che aggiornano l'archivio-assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento, alla revoca di ufficio. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare detta revoca al medico e al cittadino interessati entro tre mesi dall'evento. 3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza. 4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 16
Art. 16. Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici 1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. 2. Il reato mensile e' frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco. 3. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro novanta giorni dalla nascita, essa decorre agli effetti economici dal novantesimo giorno antecedente la data della sua effettuazione.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 17
Art. 17. Elenchi nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le UU.SS.LL., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta e revoca. 3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 18
Art. 18. Requisiti e apertura degli studi medici 1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 29 ciascun pediatra deve avere la disponibilita' di uno studio medico nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. 2. Lo studio professionale del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione. 4. Se lo studio e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita' non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario, da comunicare alla U.S.L., deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'U.S.L. 7. Nelle giornate di sabato il pediatra non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno nonche' quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 8. L'apertura di un eventuale secondo ambulatorio in comune diverso da quello di iscrizione, purche' nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 4, puo' essere autorizzato dalla U.S.L., sentito il parere del Comitato ex art. 8, solo in presenza di effettive esigenze assistenziali. 9. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. 10. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 19
Art. 19. Divieto di esercizio di libera professione 1. Ai pediatri iscritti negli elenchi e' fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 20
Art. 20. Compiti e funzioni del pediatra 1. Le prestazioni del pediatra comprendono le visite domiciliari ed ambulatoriali, a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, nonche' le prestazioni di natura incentivante di cui all'allegato elenco (allegato A). 2. L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 3. Il pediatra inserito negli elenchi assolve una funzione globale terapeutica, preventiva e di educazione sanitaria individuale per l'eta' evolutiva ed e' pertanto tenuto ad effettuare, oltre alle funzioni di assistenza diagnostico-terapeutica, anche prestazioni concernenti: a) la compilazione di schede e libretti sanitari previsti a livello nazionale o regionale; b) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi delle UU.SS.LL., con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neurosensoriali e psichici, sentito il comitato ex art. 8; c) la profilassi generica e specifica (variazioni obbligatorie e facoltative tecnicamente realizzabili) delle malattie infettive; d) l'esecuzione di eventuali screening; e) i controlli profilattici e relative certificazioni per le ammissioni e riammissioni di legge alle collettivita' infantili e scolastiche; f) la certificazione di malattia richiesta dai familiari per gli usi consentiti dalla legge; g) la valutazione e certificazione sanitaria della idoneita' generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive; h) gli interventi e la compilazione della scheda per l'invio a case di vacanza, campeggi; i) gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attivita' evolutiva; l) il collegamento e la collaborazione con l'U.S.L. per ricerche statistiche ed epidemiologiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva; m) il collegamento con presidi ospedalieri della U.S.L. in occasione di eventuali degenze dell'assistito; n) la partecipazione a specifici incontri promossi dall'U.S.L. nell'ambito dell'organizzazione del servizio, concordando con l'U.S.L. le modalita' di rimborso delle spese derivanti da eventuale onorario al sostituto. 4. Le modalita' organizzative e di attuazione delle funzioni e dei compiti sopra indicati vengono definite dall'U.S.L. nell'ambito dei programmi regionali e locali. 5. Il pediatra convenzionato svolge inoltre i compiti ed esegue le prestazioni di cui ai successivi articoli.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 21
Art. 21. Visite domiciliari 1. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita deve essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 2. A cura delle UU.SS.LL. tale norma sara' portata a conoscenza degli assistibili. 3. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 22
Art. 22. Il consulto con lo specialista 1. Il consulto puo' essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della U.S.L. del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., puo' essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 23
Art. 23. Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero 1. Il pediatra di fiducia puo' accedere, qualora lo ritenga necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato dal pediatra che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Cio' non e' necessario in caso di ricovero urgente del paziente. 2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in contatto con il pediatra di fiducia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 24
Art. 24. Assistenza farmaceutica e modulario 1. La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale. 2. Il medico puo' da luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 3. Nelle UU.SS.LL. inserite nel sistema regionale di controllo delle prescrizioni mediante le apparecchiature a lettura ottica, e' consentita la multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta per le patologie e le categorie di farmaci che saranno definite dal Ministero della sanita' ai sensi dell'[art. 1, comma 9, della legge n. 37/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;37~art1-com9) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e procedure idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 5. Sulla ricetta di cui al [decreto ministeriale n. 350/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350) il medico annota il diritto all'esenzione dal pagamento della quota a carico barrando uno degli appositi riquadri A o R, senza altre indicazioni. Qualora non sussista il diritto all'esenzione, il medico annulla, barrandolo, lo spazio destinato al codice. 6. Il diritto all'esenzione del ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla U.S.L. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla U.S.L. secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 8. Le parti si impegnano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo a concordare la interpretazione delle istruzioni date al medico dal [decreto ministeriale n. 350/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350). Nelle more le ricette di cui al citato decreto ministeriale devono contenere le stesse indicazioni previste per l'allegato C del [decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;289). 9. La prima prescrizione farmaceutica in caso di urgenza, di necessita' o di dimissione e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 25
Art. 25. Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali 1. Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 22. 3. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. 4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'idicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. 5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste. 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. 7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale. 8. Il modulario di cui all'art. 24 e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita nei limiti di legge la multiproposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del medico curante. Le unita' sanitarie locali si attiveranno per rispondere alle esigenze legate alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante intese da raggiungere all'interno dei comitati consultivi di cui all'art. 8.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 26
Art. 26. Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito dell'istituto di cui al comma 1, lettera a), e' disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera D, mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 9.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 27
Art. 27. Interventi socio-assistenziali 1. Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltre che alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 28
Art. 28. Collegamenti con i servizi di guardia medica 1. Il pediatra di fiducia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 29
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