LEGGE 10 ottobre 1990, n. 286

Type Legge
Publication 1990-10-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 17

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 730/1983, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 42.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990. PREAMBOLO Area dall'attivita' specialistica extra-degenza Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio Nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire: l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini; una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche; il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attivita' piu' complesse e di maggiore impegno. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. 2. Il rapporto con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL. 3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici. 4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. 5. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 595/85, devono avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo. 6. Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 7. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'art. 14.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 2

Art. 2 Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), non e' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con l'U.S.L.. L'incompatibilita' non opera fino a quanto le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.; g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;292) e successive modificazioni; h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;119) e successive modificazioni; i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale a mente del [decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;120) e successive modificazioni; l) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate con le UU.SS.LL. per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonche' di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43). 2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico e' adottato dalla U.S.L., sentiti il comitato di cui all'art. 13 e lo specialista interessato. 4. Durante il periodo di prova, e limitatamente a tale periodo, nei confronti dello specialista e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita', a condizione che lo specialista medesimo non eserciti tali attivita' nel periodo in esame.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 3

Art. 3 Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. 2. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. 3. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza o convenzionale, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47). 4. Ai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'EMPAM l'incarico ambulatoriale e' conferibile fino a un massimo di 18 ore settimanali. 5. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista, l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 6. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 e all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza. 7. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. 8. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 4

Art. 4 Mobilita' 1. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 11. 2. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso o frazionamento di turni. 3. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro della U.S.L., variazione nelle modalita' di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del S.S.N. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e' ammessa opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. 6. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il Comitato Zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare. 7. Contro il provvedimento l'interessato puo' interporre opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al comma 6. 8. II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza. 9. Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico. 10. Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria. 11. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 12. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 5

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.