DECRETO 14 luglio 1990, n. 313
Entrata in vigore della legge: 20/11/1990
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, recante norme in materia di divieti di importazione e di esportazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 agosto 1989, concernente "Regolamento delle esportazioni. Tabella Esport - Disposizioni particolari";
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente "Regime delle importazioni delle merci" e successive modificazioni;
Ritenuta l'opportunita' di riordinare in un unico testo le modalita' di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto delle decisioni assunte in sede comunitaria nonche' degli altri impegni internazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 70836 del 14 luglio 1990);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Regime delle importazioni e delle esportazioni
1.L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, puo' essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese.
3.Possono essere altresi' assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Prodotti agricoli regolamentati
1.Le importazioni e le esportazioni di prodotti agricoli, assoggettati a regolamentazione comunitaria, sono ammesse con l'osservanza della disciplina adottata dai competenti organi della Comunita' economica europea.
Art. 3
Importazione ed esportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington
1.L'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione, sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983 emanato in attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 modificati, da ultimo, dai regolamenti (CEE) n. 3143/87 del 19 ottobre 1987, n. 869/88 del 30 marzo 1988, n. 2496/89 del 2 agosto 1989 e n. 197/90 del 17 gennaio 1990, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 3: - La convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione, e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874. Con legge 14 ottobre 1985, n. 608, e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia l'emendamento all'art. XXI della convenzione, approvato dalla sessione straordinaria delle parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983. - Il D.M. 31 dicembre 1983 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984. - Il regolamento CEE n. 3626/82, relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 384 del 31 dicembre 1982. - Il regolamento CEE n. 3418/83, recante modalita' uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 344 del 7 dicembre 1983. - Il regolamento CEE n. 3143/87 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 299 del 22 ottobre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 17 dicembre 1987, 2a serie speciale. - Il regolamento CEE n. 869/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 87 del 31 marzo 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 23 giugno 1988, 2a serie speciale. - Il regolamento CEE n. 2496/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 240 del 17 agosto 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 ottobre 1989, 2a serie speciale. - Il regolamento CEE n. 197/90 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 29 del 31 gennaio 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 22 marzo 1990, 2a serie speciale.
Art. 4
Esportazioni di prodotti siderurgici verso gli U.S.A.
1.L'esportazione dei prodotti siderurgici verso gli U.S.A. e' disciplinata dai regolamenti comunitari n. 3722/89, n. 3723/89, n. 3725/89 e n. 3726/89, nonche' dalle decisioni n. 3724/89 e n. 3727/89 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 4: - I regolamenti CEE n. 3722/89, n. 3723/89, n. 3725/89 e n. 3726/89 e le decisioni CECA n. 3724/89 e n. 3727/89 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 368 del 18 dicembre 1989 e ripubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana n. 7 del 25 gennaio 1990, 2a serie speciale.
Art. 5
Regolamento valutario
1.Il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni deve avvenire secondo le norme valutarie vigenti. Le esportazioni sono, inoltre, soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni e i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti, in ordine alle rispettive finalita' istituzionali.
Art. 6
Riesportazione
Nota all'art. 6: - Per la convenzione di Washington si veda nelle note all'art. 3.
Art. 7
Procedure particolari
1.Ai fini della informatizzazione del settore, il Ministro del commercio con l'estero puo' disporre con propria circolare che le istanze di autorizzazione debbano essere compilate in appositi moduli.
Art. 8
Abrogazione di norme
1.Sono abrogati il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, concernente il regolamento delle esportazioni - Tabella Esport.
Nota all'art. 8: - Per i DD.MM. n. 589/1987 e n. 294/1989 si veda nelle premesse al presente decreto.
Art. 9
Entrata in vigore
1.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro del commercio con l'estero RUGGIERO Il Ministro delle finanze FORMICA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1990
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 359 atti legislativi qui trascritti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)