DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1990, n. 297

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1990-10-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 21/10/1990.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 103, concernente indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso in data 19 giugno 1990 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 103 del 1990;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990 e tenuto conto delle osservazioni ivi formulate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;

Di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

A D O T T A N O il seguente regolamento:

CAPO I DATA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1

Data di rilevazione

1.Il quarto censimento generale dell'agricoltura ha luogo a partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario di cui all'art. 18. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato di rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - La legge n. 103/1990, reca: "Indizione e finanziamento del 4› censimento generale dell'agricoltura". - Il D.Lgs. n. 322/1989, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 228/1981, e' il seguente: "Art. 10. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628. Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali. Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformita' alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica. Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento fino all'inquadramento nel ruolo provinciale. Al personale trasferito e garantino il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime". - Il D.P.R. n. 228/1981, reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati". - Il regolamento CEE n. 571/88 reca: "Organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 56 del 2 marzo 1988). - Il regolamento CEE n. 357/79 reca: "Indagini statistiche sulle superfici viticole" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 54 del 5 marzo 1979). - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 103/1990 e' il seguente: "2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

Campo di osservazione

2.Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento CEE n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.

Nota all'art. 2: - Per il titolo del regolamento CEE n. 357/79 si veda la precedente nota alle premesse.

Art. 3

Localizzazione delle unita' di rilevazione

1.Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.

2.Le aziende, i cui terreni siano situati in due o piu' comuni, vengono censite nel comune in cui e' situato il centro aziendale, oppure, in mancanza di questo, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.

3.Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attivita' dell'azienda stessa. Esso, di norma, comprende le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda; i ricoveri degli animali; i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

CAPO II UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 4

Unita' di rilevazione

1.L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica.

2.Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

3.Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 5

Questionari di censimento

1.Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con i questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica conformi ai modelli ISTAT CA.1 e CA.1 AGG. allegati al presente regomento. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 21 ottobre 1990 o all'annata agraria 1 novembre 1989-31 ottobre 1990.

CAPO III ORGANI DEL CENSIMENTO

Art. 6

Istituto nazionale di statistica

1.L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce a tutti gli organismi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso.

2.Per l'esecuzione del censimento l'ISTAT puo' avvalersi degli uffici di statistica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e richiedere la collaborazione delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.

3.L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda.

4.Le regioni e le province autonome, previa intesa con l'ISTAT, assolvono le proprie competenze sulla base dei principi determinati con apposito atto di indirizzo e di coordinamento.

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale). 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituti ai sensi dell'art. 3; c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; d) gli uffici di statistica delle province; e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali; f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; g) gli uffici di statistica, comunque denominati di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4; h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 7

Commissione regionale di censimento

1.In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento stesso.

2.La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto nazionale di statistica, e' composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a cinque; un rappresentante del commissario del Governo, un rappresentante del Governo per la regione Sardegna ovvero un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante delle province della regione designato dall'UPI; un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio; un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI; un rappresentante dell'ufficio di corrispondenza dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori. Un dipendente dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.

3.In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a tre; un rappresentante del commissario del Governo; un rappressentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante dei comuni della provincia designato dall'ANCI; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.

Art. 8

Comitato provinciale di censimento

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.