DECRETO 19 giugno 1990, n. 305

Type Decreto
Publication 1990-06-19
Ultimo aggiornamento 1990-10-26
State In force
Source Normattiva
articles 12
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 27/10/1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che consente la preparazione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, n. 124, che disciplina la produzione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto;

Attesa la necessita' di adeguare la vigente normativa in materia prevedendo la possibilita' di produrre e commercializzare nuove tipologie di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto ed altre bevande di fantasia provenienti dall'uva;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 005631/60933 del 3 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Per "bevanda di fantasia a base di vino" si intende una bevanda costituita per almeno il 75% da vino da tavola, anche frizzante, e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purche' atti alla produzione di vino da tavola.

2.Il quantitativo residuo fino ad un massimo del 25%, deve essere costituito da succhi di frutta non zuccherati, anche concentrati, nonche' di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, essenze ed estratti anche in miscela. E' consentita l'aggiunta di acqua, anche carbonicata, fino ad un massimo del 25%.

3.Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto e' vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini derivati come i moscati ed altri. E' consentito l'uso dei coloranti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1 - e successive integrazioni. E' comunque vietata l'utilizzazione di mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 65 del D.P.R. n. 162/1965: "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione. E' pero' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanita' e sentito il parere di quello per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformita' delle norme stabilite per il mercato interno. (Comma cosi' sostituito dall'art. 12 della legge 18 marzo 1968, n. 498)". - Il D.P.R. n. 777/1982 e' stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893. - Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 370/1987 prevede che: "La disposizione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra". Si trascrive il testo del richiamato art. 34 del D.P.R. n. 162/1965: "Art. 34. - E' vietata la produzione, la detenzione e la vendita di bevande alcoliche, ad eccezione della birra, con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino. Per bevande alcoliche ai fini del presente decreto si intendono quelle che contengono alcole in quantita' superiore al 2 per cento in volume". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concerne la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. - Il D.M. 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1› febbraio 1968, reca la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico. La sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie (punto I) e per la colorazione limitata alla superficie (punto II) degli alimenti.

Art. 2

1.Per la preparazione delle "bevande di fantasia a base di vino" e' altresi' consentito utilizzare vini spumanti esclusi quelli di tipo aromatico.

2.In tal caso essi devono entrare nella composizione almeno per il 97% ed il prodotto finito deve avere una gradazione svolta minima di 9,5%.

3.Nella preparazione delle bevande di cui al comma 1 e' vietato fare riferimento al metodo di spumantizzazione. La capsula che copre il tappo a fungo utilizzata per la chiusura della bottiglia non puo' superare i 5 centimetri.

Art. 3

1.Per "bevanda di fantasia proveniente dall'uva" si intende una bevanda costituita per almeno il 50% da vino da tavola, anche frizzante e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purche' atti alla produzione di vino da tavola.

2.Nella preparazione delle "bevande di fantasia provenienti dall'uva" si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 1, nel rispetto delle diverse percentuali per esse previste al comma 1.

Art. 4

1.Le bevande di cui all'art. 1 devono presentare al consumo un tenore di alcole svolto da 1,5% a 6,9% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 8% volume.

2.Le bevande di cui all'art. 3 devono presentare al consumo un tenore di alcole svolto da 1,5% a 5% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 6% volume.

3.E' consentita una pressione non superiore a 3 bar. 20 ›C derivante dall'anidride carbonica aggiunta o ottenuta dalla fermentazione naturale del prodotto o dei suoi componenti.

Art. 5

1.Nella designazione e presentazione delle bevande di cui al presente decreto e' vietato utilizzare denominazioni, marchi o raffigurazioni idonei a trarre in inganno il consumatore sulla loro natura.

2.E' vietato inoltre utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parte di essi riservati ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate ed ai vini da tavola con indicazione geografica e tipici, anche se nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono stati utilizzati i predetti vini come prodotto base. E' inoltre vietato il riferimento a particolari tipologie di vini o a nomi di vitigni.

3.Sono esclusi dal divieto di cui sopra i riferimenti a nomi di frutta o parte di frutta o di pianta, purche' usati nella preparazione delle bevande stesse.

Art. 6

1.Le bevande di cui al presente decreto possono essere confezionate in contenitori di materiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

2.Non e' consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana, bordolese, borgognona, champagnotta, marsala e fiasco toscano. E' vietato altresi' utilizzare abbigliamenti, sistemi di chiusura, gabbiette propri dei vini spumanti, salvo che per le bevande di fantasia a base di vino spumante per le quali e' consentita altresi' utilizzare la bottiglia di vetro di tipo champagnotta.

Note all'art. 6: - Il D.P.R. n. 777/1982 e' stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 322/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) e' il seguente: "Art. 10. - Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare e' la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione 'da consumarsi preferibilmente entro.......', ovvero con la menzione 'da consumarsi entro.....' nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiologico. La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione, con paricolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validita' e' stato determinato. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno. In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data puo' essere espressa: a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi, ma non per oltre diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di diciotto mesi. L'indicazione del termine minimo di conservazione non e' richiesta: a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati e che non hanno subito trattamenti analoghi; b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati; c) per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in volume; d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria che per la loro natura sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione; e) per gli aceti; f) per il sale da cucina; g) per gli zuccheri solidi; h) per i prodotti di confetteria; i) per i gelati monodose. Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione non e' inferiore a 12 mesi possono non riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione".

Art. 7

1.La preparazione delle bevande di cui al presente decreto deve essere effettuata in cantine o stabilimenti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dispongano delle strutture idonee alla stabilizzazione fisica come previsto dal paragrafo 2 dell'art. 9- bis della legge 7 agosto 1986, n. 462, in cui non si producano o imbottiglino bevande diverse dal vino o dai succhi di uva.

2.L'introduzione di essenze, estratti e/o aromi naturali e/o coloranti e/o succhi di frutta, consentita in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, e' presa in carico su un apposito "registro di carico e scarico", preventivamente vidimato dagli uffici, competenti per territorio, dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari. La presa in carico deve essere effettuata il giorno stesso della loro introduzione in cantina o stabilimento. I succhi di frutta utilizzati devono presentare con evidenza le caratteristiche organolettiche proprie del frutto di origine.

3.Le ditte che producono e/o imbottigliano le bevande suddette devono tenere un apposito registro di lavorazione e/o di imbottigliamento. Su tale registro, per ciascuna operazione, devono essere giornalmente annotati la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il giorno dell'operazione, i quantitativi passati all'imbottigliamento, nonche' il numero, tipo e capacita' dei recipienti e la data in cui le operazioni sono state effettuate. Nell'annotazione dello scarico devono essere riportati gli estremi dei documenti che giustificano le uscite.

4.E' consentito utilizzare nella registrazione i sistemi di automazione coi relativi tempi tecnici.

Note all'art. 7: - Il testo dei primi due commi dell'art. 9- bis del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), aggiunto dalla legge di conversione n. 462/1986, e' il seguente: "1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili e' consentita alle ditte o cantine a cio' autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di destabilizzazione con potenzialita' adeguata alle loro necessita' di lavorazione". - L'art. 17 del D.P.R. n. 162/1965 (per il titolo si veda nelle premesse) e' cosi' formulato: "Art. 17. - Salvo quanto previsto dal precedente art. 14 e dall'art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: a) acquavite ed alcole; b) zuccheri e loro soluzioni; c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelli provenienti dall'uva fresca; d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti; e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini profumi o sapori particolari; f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla preparazione di questi ultimi; g) additivi o coloranti non consentiti dal presente decreto; h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e vini speciali; i) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione non denaturati come prescritto dal presente decreto; l) mosti o vini aventi una gradazione complessiva inferiore a 8›, a meno che non siano denaturati come prescritto dal presente decreto; m) invertasi. E', tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per la vendita ed aventi una capacita' non superiore a litri due".

Art. 8

Note all'art. 8: - Il regolamento CEE n. 822/1987, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 del 5 maggio 1987, 2a serie spec., riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. - Per il D.M. 31 marzo 1965 si veda nelle note all'art. 1.

Art. 9

1.E' consentito produrre e confezionare per la commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari al di fuori del territorio nazionale o per l'esportazione verso i Paesi terzi, bevande a base di vino e/o mosto, a base di vino spumante e quelle provenienti dall'uva non rispondenti alle disposizioni del presente decreto purche' esse corrispondano alle normative stabilite per prodotti analoghi nei Paesi CEE o siano ammesse negli altri Paesi di destinazione.

2.Non e' ammessa la reimportazione per la commercializzazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al primo comma, qualora non siano consentiti dalla legge italiana.

3.Ai fini del comma 1 le forniture di bordo a navi ed aerei in traffico internazionale sono considerate esportazioni.

4.Le ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare apposita richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando le caratteristiche qualitative del prodotto, le metodologie di produzione ed il Paese di destinazione e dichiarando che il prodotto e rispondente alle leggi di tale Paese.

5.Le deroghe di cui al comma 1, concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 si riferiscono sia alla tipologia dei prodotti che al Paese di destinazione e si estendono ad ogni altra autorizzazione dello stesso contenuto.

6.Le bevande di fantasia non rispondenti alle caratteristiche previste dal presente decreto per quelle a base di vino, di vino spumante e per quelle provenienti dall'uva, escluse le bevande prodotte e commercializzate ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non possono utilizzare, nella loro designazione e presentazione, le denominazioni di cui al presente decreto.

Art. 10

1.I competenti organi procederanno a periodici controlli dei prodotti suddetti.

Art. 11

1.Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, e' soppresso.

Nota all'art. 11: - Per il D.M. n. 124/1988 si veda nelle premesse.

Art. 12

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Il Ministro della sanita' DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1990

Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 381

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)