DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300

Type Decreto
Publication 1990-02-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/10/1990

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore";

Visto l'art. 4 di detta legge che prevede la costituzione di una commissione centrale per la definizione, tra l'altro, delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione;

Visto l'art. 9, comma 3, della legge stessa che demanda in via transitoria, fino all'insediamento della prefata commissione, la determinazione delle citate materie e modalita' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che si rende necessario provvedere agli adempimenti della disposizione di cui al punto precedente al fine di accertare l'attitudine e la capacita' professionale degli aspiranti in relazione al ramo di mediazione prescelto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della potesta' regolamentare ministeriale;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui osservazioni sono state recepite;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale.

2.L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

3.L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

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4.All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5.La commissione giudicatrice e' presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed e' composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale.

6.Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio puo' integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

))

Art. 2

2.La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

Art. 3

1.La prova scritta per gli aspiranti all'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici verte sugli argomenti seguenti: nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonche' di diritto tributario relative alle transazioni commerciali.

Art. 4

1.Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1990

Registro n. 12 Industria, foglio n. 291

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