DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 303

Type DPR
Publication 1990-08-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 9-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528/1982 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528/1982;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

Art. 1

(( (Gestione del gioco).))

((

1.Il servizio del lotto e' amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero e' affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilita' e di idoneita' tecnica.

))

Art. 2

Determinazione delle vincite

1.L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell'art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili.

2.Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non puo' eccedere la somma di lire 1000 milioni; in caso contrario il premio e' ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 528/1982 e' il seguente: "Art. 8. - I premi sono fissati come appresso: Sorti del gioco Premi per ogni combinazione --- --- Estratto semplice. . . . . . Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta Ambo . . . . . . . . . . . . Duecentocinquanta volte la posta Terno. . . . . . . . . . . . Quattromiladuecentocinquanta volte la posta Quaterna . . . . . . . . . . Ottantamila volte la posta Cinquina . . . . . . . . . . Un milione di volte la posta In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non puo' eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio e' ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore. Il limite di cui sopra puo' essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'art. 3 (v. nota all'art. 11 qui appresso, n.d.r.). Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". A norma del quarto comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco".

Art. 3

Modalita' di raccolta delle giocate

1.Le giocate si ricevono mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate.

2.I dati relativi vengono trasmessi al centro di elaborazione, con la possibilita' di effettuare tempestivamente l'annullamento in caso di errore.

3.Al giocatore viene rilasciato uno scontrino su carta filigranata contenente la data della giocata e quella in cui avverra' l'estrazione, l'importo della scommessa ed i numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote a cui si riferisce la scommessa, nonche' il numero di serie ed il codice che contraddistingue il raccoglitore. Ogni scontrino deve contenere una sola giocata.

Art. 4

Compenso ai raccoglitori

1.Il compenso da attribuire ai raccoglitori, che viene erogato mediante trattenuta da conguagliare all'atto del versamento delle somme riscosse, e' fissato nella misura unica del 10 per cento sull'incasso lordo delle scommesse effettuate presso ciascun raccoglitore.

Art. 5

Importo delle giocate. Graduazione del gioco

1.Le giocate possono farsi per l'importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000. L'importo di una giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a L. 2.000.

2.L'importo della giocata puo' essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantita' dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10.

3.Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.

Art. 6

Ripartizione in sorti delle giocate

1.Non possono essere accettate giocate effettuate su sorti non realizzabili con la quantita' dei numeri giocati.

2.Parimenti non possono essere accettate le giocate nelle quali la somma delle poste scommesse sulle singole sorti, tra le quali si intende ripartire la giocata, non coincide con l'ammontare complessivo della giocata stessa. In tal senso viene programmato il sistema informatico.

3.Tali giocate, qualora per qualsiasi motivo risultassero accettate, non producono alcun diritto a favore del giocatore nell'ipotesi del comma 1, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.

4.Nell'ipotesi prevista dal comma 2, in caso di vincita, l'importo complessivo giocato viene ridistribuito proporzionalmente alle singole poste, anche in deroga al disposto del comma 2 dell'art. 5.

Art. 7

Requisiti di validita' dello scontrino

1.Il giocatore e' tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.

2.Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 8

Chiusura settimanale del gioco

1.La raccolta del gioco del lotto deve cessare almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di estrazione.

2.Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione.

Art. 9

Commissione di zona

1.Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.

2.La predetta commissione e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 10

Deposito e custodia delle matrici

1.Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.

Art. 11

Esclusione di giocate dall'estrazione

1.Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

2.Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

3.Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata.

Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge n. 85/1990, e' il seguente: "Art. 3. - Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina. L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 12

Pubblicazione dei numeri estratti

1.Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990.

2.Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilita' collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.

3.L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.

4.Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.

Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma. 2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze". - L'ultimo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 528/1982 prevede che: "Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto".

Art. 13

Determinazione e convalida delle vincite Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto

1.Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta.

2.Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.

3.Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui e' stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4.Ad ogni punto di raccolta sara' trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.

Art. 14

Consegna dello scontrino e pagamento delle vincite

1.Lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, dev'essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell'art. 13.

2.Il pagamento della vincita e' eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.

Art. 15

Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000

1.Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrita' e completezza dello stesso.

2.Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 e' consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalita' previste dall'art. 16 per le vincite superiori a L. 1.250.000.

3.La medesima procedura puo' essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose.

Art. 16

Modalita' di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000

1.Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.

2.L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalita' e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.

3.Il giocatore puo' presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

4.E' data, altresi', facolta' al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purche' spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14.

5.Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6.L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2.

Art. 17

Modalita' di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000

1.Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 e' effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio.

2.In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sara' inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento.

TITOLO II ISTITUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE GIOCATE DEL LOTTO E DISCIPLINA DELLA RELATIVA CONCESSIONE. Capo I ISTITUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE GIOCATE DEL LOTTO

Art. 18

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