DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 307
Entrata in vigore del decreto: 11/11/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, che ha approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e 16 aprile 1987, n. 347, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Iniziative assistenziali). - L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanita' e svilupparne le capacita' psico-fisiche e sportive. Tali iniziative, da attuare secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare: a) attivita', cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative; b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani; c) colonie estive, montane e marine, per i figli; d) attivita' fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche; e) circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalita' assistenziali e ricreative; f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermita' contratta in servizio e per causa di esso nonche' dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio; g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura; h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico 'Il Finanziere' e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa; i) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in localita' disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno; l) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani; m) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo; n) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente e' obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilita' lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, nonche' ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio. Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Spese). - Le spese di esercizio sono correnti (o di funzionamento) e in conto capitale (o di investimento). Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Fondo di cui agli articoli 2 e seguenti del capo I, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti. Le spese per le finalita' dell'ente sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e, se necessario, delle disponibilita' del fondo di riserva previsto dall'art. 21, secondo comma. Il Ministro delle finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, ripartisce indicativamente, su proposta del consiglio di amministrazione, le somme cosi' calcolate, in relazione alle finalita' istituzionali del Fondo previste dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Nel corso dell'esercizio il Ministro puo' variare in piu' o in meno la ripartizione effettuata in relazione all'andamento della gestione. Il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce e' determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria al momento della formazione del bilancio di previsione e dei presumibili accertamenti ed impegni per il restante periodo dell'esercizio. Quote non superiori al 5 per cento ed al 10 per cento delle entrate sono destinate, rispettivamente, a costituire il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva speciale per indennita' di buonuscita previsti dall'art. 21. Le spese correnti previste dal secondo comma vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in partite di giro e in contabilita' speciali in corrispondenza con le poste di entrata di uguale natura previste dall'art. 18. Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri complessivi relativi all'acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.".
Note all'art. 2: - Gli articoli 2 e seguenti (fino all'art. 8) del capo I del D.P.R. n. 775/1978 riguardano, rispettivamente, l'assistenza agli orfani (art. 2), l'assistenza ai militari (art. 3), le borse di studio (art. 4), le assicurazioni e gli indennizzi (art. 5), i sussidi (art. 6), l'indennita' di buonuscita (art. 7) e i contributi ad enti morali (art. 8). - Il testo dell'art. 2 della legge n. 1265/1960, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri, gia' modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, poi sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1980, n. 804, e' il seguente: "Art. 2. - Il fondo di cui al precedente art. 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede: a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno; b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti; c) all'assistenza del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quanto tale onere non sia a carico dello Stato; d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita'; e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza: 1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambi i coniugi a norma dell'art. 151, secondo comma, del codice civile; 2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi; 3) ai genitori; 4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti; f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo". - Il testo dell'art. 18 del predetto D.P.R. n. 775/1978 e' il seguente (per il nuovo testo dell'art. 21 del medesimo decreto si veda l'art. 3 del decreto qui pubblicato): "Art. 18 (Entrate). - Le entrate del Fondo sono correnti e in conto capitale. Le entrate correnti sono costituite da: a) redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.); b) proventi istituzionali attribuiti al Fondo dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168, e da qualsiasi altra disposizione precedente che ne preveda la devoluzione al Fondo cassa della guardia di finanza nonche' dagli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734; c) entrate eventuali e diverse. Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, da rimborsi di titoli di proprieta', da lasciti e oblazioni in danaro con l'onere di investimento, da accensione di mutui e di prestiti per acquisizioni patrimoniali. Le entrate di cui al primo comma del presente articolo vanno tenute distinte da quelle di cui il Fondo ha soltanto la temporanea disponibilita' e che si compensano con la spesa, dalle entrate affluenti in conti d'ordine e da quelle che danno luogo a contabilita' speciali quali proventi della vendita del periodico 'Il Finanziere' ed altre simili".
Art. 3
1.L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Fondi di riserva). - Il fondo di riserva ordinario: a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato; b) e' costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma; c) e' utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il fondo di riserva speciale: a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennita' di buonuscita; b) puo' raggiungere un importo massimo pari alla somma delle spese imputate per indennita' di buonuscita ai cinque esercizi finanziari che precedono quello annuale di formazione del bilancio di previsione; c) e' alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilita' non impiegate per la realizzazione del programma annuale; d) e' utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.".
Nota all'art. 3: - Per il nuovo testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 775/1978 si veda l'art. 2 del decreto qui pubblicato.
Art. 4
1.Il terzo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e' sostituito dal seguente: "Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale e' iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 21, secondo comma.".
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1990
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 16
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 775/1978, come sostituito dal D.P.R. n. 797/1984 poi modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 25 (Rendiconto generale). - Il rendiconto generale e' costituito dal conto consuntivo della gestione finanziaria e dalla situazione patrimoniale nonche' dal conto economico. Il conto consuntivo pone in evidenza i risultati della gestione finanziaria, in un unico documento, distintamente per competenza, per residui e per cassa, sia per le entrate che per le spese e sia per singoli capitoli che per aggregazioni di bilancio. La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del Fondo quali risultano all'inizio e al termine dell'anno finanziario nonche' le variazioni verificatesi per effetto della gestione del bilancio e per altre cause. Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale e' iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 21, secondo comma (per il nuovo testo dell'art. 21 v. l'art. 3 del decreto qui pubblicato, n.d.r.). Il conto economico pone in evidenza le proprie componenti, ripartite tra entrate e spese finanziarie correnti e quelle che non danno luogo a movimenti finanziari. Esso costituisce il documento di raccordo tra la gestione finanziaria e quella patrimoniale ed il suo risultato finale deve corrispondere all'incremento e decremento del patrimonio netto realizzato nell'esercizio".
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