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LEGGE 22 ottobre 1990, n. 306

Current text a fecha 1990-11-11

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID), nella misura di dollari USA correnti 254.779.692, quale sottoscrizione al capitale, e di L. 9.496.294.000, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1990.