DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
1.La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell' armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (34) ((35))
2.La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno .. ".
3.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4.Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34) ((35))
5.Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.
6.Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)
Art. 47
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1.La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell' azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato. (34) ((35))
2.La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno . . ".
3.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4.Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34) ((35))
5.Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)
Art. 48
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
1.Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2.L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. ((14))
TITOLO IV RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE Capo III DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
Art. 49
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1.Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
2.L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione governativa.
3.Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
5.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
Nota all'art. 49: - L'art. 49, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Art. 50
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) Disposizioni generali
1.L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2.Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
3.Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4.Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5.E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6.Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7.Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanita', a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8.Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9.Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle ((I, II, III e IV)) di cui all'articolo 14.
TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO Capo I DELL'IMPORTAZIONE
Art. 51
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) Domanda per il permesso di importazione
1.Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.
Nota all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 25 gennaio 1977, recante: "Modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977: "Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovra' essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di importazione, esportazione e transito. Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti dati: a) la denominazione e la sede dell'ente o impresa richiedente il permesso; b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente o all'impresa richiedente dal Ministero della sanita' relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope, e al commercio delle predette sostanze e loro preparazioni; c) la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della sostanza; d) la quantita' di sostanza e il titolo della stessa. Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovra' essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi; e) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o e' inviata la merce; f) la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverra' il passaggio della merce, nel caso dell'importazione e dell'esportazione; la dogana di entrata e quella di uscita, nel caso del transito. Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione anche per la importazione, l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione farmaceutica che contenga una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo. In tal caso la domanda dovra' contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), e), f) il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata od in transito, espresso in base anidra pura. Art. 3. - La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall'art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, secondo comma della legge stessa. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione".
Art. 52
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) Importazione
1.Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.
2.L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
3.L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4.La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Art. 53
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1.La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2.L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3.La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.
4.Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.
Art. 54
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) Prelevamento dei campioni
1.Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all' articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate. (34) ((35))
2.Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall' articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel presente articolo. (34) ((35))
3.Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4.I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
5.Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
6.All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.
7.Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8.Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.
9.Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Art. 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni
1.L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.
2.I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3.I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4.I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.
5.Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO Capo II DELL'ESPORTAZIONE
Art. 56
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) Domanda per il permesso di esportazione
1.Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
2.La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.
Nota all'art. 56: - Le modalita' per ottenere il permesso di esportazione sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Art. 57
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) Esportazione
1.Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2.Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3.Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4.Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5.Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6.La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO Capo III DEL TRANSITO
Art. 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito
1.Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.
3.I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.
4.Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Nota all'art. 58: - Le modalita' per ottenere il permesso di transito sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Art. 59
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) Transito
1.Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2.La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validita' di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via piu' breve, la dogana di uscita.
3.Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.
4.La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5.Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il piu' vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.
TITOLO VI DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
Art. 60
(( (Registro di entrata e uscita). ))
((
1.Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.
2.I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.
3.Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
4.I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.
5.In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
6.Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
7.Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.))
Art. 61
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
((
1.Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
))
2.Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.
3.La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
4.Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.
Art. 62
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.
((1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.))
Art. 63
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
((
1.Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.
))
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38.
3.Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
Art. 64
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
1.Nel registro di carico e scarico ((previsto dagli articoli 46 e 47)) devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione,la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2.Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Art. 65
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati
((1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.))
Art. 66
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) Trasmissione di notizie e dati trimestrali
((
1.Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.
))
2.Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
Art. 67
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione
1.In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'.
2.Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 68
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
((1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500))
TITOLO VII ((PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRECURSORI DI DROGHE))
Art. 69
((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 70
(Precursori di droghe).
2.Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attivita' di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita' della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
3.Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attivita' indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validita' triennale ed e' soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorita' competenti. ((118))
4.Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, e' punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
5.Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualita', devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo di registrazione sono altresi' tenuti gli operatori che esercitano attivita' di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantita' di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia ((di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione del 24 aprile 2015)). Sono altresi' escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonche' le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validita' triennale, e' soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute. ((118))
((
6.Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
))
7.In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e 297/2009, il Ministero della salute puo' sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane. ((118))
8.La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, e' effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.
9.L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E' altresi' subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 ((verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015,)). L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. ((Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.)) Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione. ((118))
10.Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle ((categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005)) senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 6.
11.All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
12.Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. ((Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.))
13.Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attivita' di intermediazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005. Gli operatori devono altresi' accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformita' di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.
14.Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. ((Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.))
15.Gli operatori che svolgono attivita' commerciali ((all'interno del territorio nazionale e)) tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonche' attivita' di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, ((le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9)). Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. ((118))
16.Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e ((la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005)).
17.Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi del comma 14.
18.La vigilanza nei confronti degli operatori e' esercitata dal Ministero della salute, in conformita' di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.
19.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attivita' di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, ((e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.))
20.L'allegato III puo' essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
21.Alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
Art. 71
((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
TITOLO VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE Capo I DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attivita' illecite
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).
2.E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Art. 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (34) (68)
2.Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (34)
2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.
3.Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (34)
4.Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. (34)
5.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'.
5-bis.Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.
5-ter.La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6.Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7.Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis.Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. ((Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato)).
Art. 74
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2.Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3.La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4.Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5.La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6.Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7.Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
((
7-bis.Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
))
8.Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Art. 75
Condotte integranti illeciti amministrativi
2.L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3.Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4.Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5.Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6.Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7.L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8.Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9.Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (31)
10.Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
10-bis.((E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10.))
10-ter.((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
11.Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12.Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13.Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14.Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
Art. 75-bis
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
2.Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3.Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4.Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
5.Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6.Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7.Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. (42)
Art. 76
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE ))
Art. 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Abbandono di siringhe
1.Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Art. 78
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze
((1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis))
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)).
Art. 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
(( 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14 )) ((34))
2.Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3.La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.
4.Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5.La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
6.La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.
Art. 80
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) Aggravanti specifiche
2.Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3.Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
4.Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).
Art. 81
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
1.Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.
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