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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Current text a fecha 2021-12-08

Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5 settembre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato neila Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministii ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;

Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita';

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 9 ottobre 1990

COSSIGA

Andreotti, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Jervolino Russo, Ministro

per gli affari sociali

Gava, Ministro dell'interno

Vassalli, Ministro di grazia

e giustizia

Formica, Ministro delle

finanze

Carli, Ministro del tesoro

Rognoni, Ministro della

difesa

Bianco, Ministro della

pubblica istruzione

Donat Cattin, Ministro del

lavoro e della previdenza

sociale

De Lorenzo, Ministro della

sanita'

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Registrato

alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 20

Art. 01

1.E' approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 9 ottobre 1990 COSSIGA Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri Jervolino Russo, Ministro per gli affari sociali Gava, Ministro dell'interno Vassalli, Ministro di grazia e giustizia Formica, Ministro delle finanze Carli, Ministro del tesoro Rognoni, Ministro della difesa Bianco, Ministro della pubblica istruzione Donat Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale De Lorenzo, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Vassalli Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 20

TITOLO I DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Art. 1

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

1.E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2.Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4.Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5.Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6.Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ((Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze)) e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8 ((, e delle altre dipendenze patologiche)). Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

9.I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10.L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11.Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13.Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

14.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258.

15.Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16.L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17.L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18.A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 2

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) Attribuzioni del Ministro della sanita'

Art. 3

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1.E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.

Note all'art. 3: - L'art. 87 del testo unico corrisponde all'art. 80-quater della legge n. 685/1975. - Il testo originario dell'art. 3, comma 3, della legge n. 162/1990 e' il seguente: "3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 4

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1.Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.

2.Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

4.All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

5.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 4: - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella XIX allegata al citato decreto determina la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della sanita'. - Il testo originario dell'art. 3, comma 4, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 4 del presente articolo, e' il seguente: "4. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'art. 39, comma 2, della presente legge".

Art. 5

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) Controllo e vigilanza

1.Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 6

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) Modalita' della vigilanza

1.La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.

2.La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3.Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

4.Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5.Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

6.La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite.

Art. 7

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) Obbligo di esibizione di documenti

1.Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nota all'art. 7: - L'art. 5 del testo unico corrisponde all'art. 3 della legge n. 685/1975; l'art. 6 all'art. 4.

Art. 8

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

Nota all'art. 8: - L'art. 7 del testo unico corrisponde all'art. 5 della legge n. 685/1975.

Art. 9

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Attribuzioni del Ministro dell'interno

Art. 10

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176, art. 2- bis). Servizio centrale antidroga 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia. 3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla coperazione nelle attivita' di polizia antidroga. 4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza. 5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale e' istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso". - Il testo originario dell'art. 25, comma 2, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 5 del presente articolo, e' il seguente: "2. per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' per gli oneri di cui all'art. 84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'art. 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno".

Art. 11

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Uffici antidroga all'estero

1.Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2.A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.

3.Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. ((Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1)).

4.Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5.((L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e' pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento)).

Art. 12

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

1.I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Note all'art. 12: - Il presente articolo sostituisce l'art. 10 della legge n. 685/1975. - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e odinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".

Art. 13

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 7, commi 1 e 2) Tabelle delle sostanze soggette a controllo

((

1.Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).

))

2.Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3.((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

4.Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

((5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita' ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.))

Art. 14

(( (Criteri per la formazione delle tabelle). ))

((

2.Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

3.Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.

4.

Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. 5.COMMA SOPPRESSO DALLA L.16 MAGGIO 2014, N. 79. 6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.))

Art. 14-bis

(( (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D) ))

1.((Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti gia' vietate.))

2.((Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.))

3.((Sono centri collaborativi di primo livello: a) l'Istituto superiore di sanita', di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici; b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche' per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.))

4.((Possono essere centri collaborativi di secondo livello: a) gli istituti di medicina legale; b) i laboratori universitari di tossicologia forense; c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; d) le strutture di emergenza; e) i laboratori delle Forze di polizia; f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10; g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.))

5.((Al fine di garantire la piena operativita' del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b).))

6.((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma 1)).

Art. 15

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni

1.Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

2.Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Art. 16

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14) Elenco delle imprese autorizzate

1.L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attivita' autorizzate, e' pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO II DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1) Obbligo di autorizzazione

1.Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.

2.Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

3.L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

4.Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

5.Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6.Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.

7.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258)).

Art. 18

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) Comunicazione dei decreti di autorizzazione

1.I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2.Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale antidroga.

Art. 19

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1.Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

2.Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda. ((Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni gia' rilasciate)).

3.Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4.Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.

5.Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.

Art. 20

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) Rinnovo delle autorizzazioni

1.La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2.Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Nota all'art. 20: - L'art. 19 del testo unico corrisponde all'art. 17 della legge n. 685/1975.

Art. 21

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1.In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.

2.Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4.Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

5.Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate

1.Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.

Nota all'art. 22: - L'art. 23 del testo unico corrisponde all'art. 21 della legge n. 685/1975.

Art. 23

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2). Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1.Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2.Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo 24.

3.Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo 25.

4.Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Nota all'art. 23: - L'art. 22 del testo unico corrisponde all'art. 20 della legge n. 685/1975; l'art. 24 all'art. 22; l'art. 25 all'art. 23.

Art. 24

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

1.Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

2.Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita'

1.La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2.In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3.Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'.

Art. 25-bis

(( (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). ))

((

1.Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

2.La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e' redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

3.

Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo ))

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Capo I DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

Art. 26

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate

((

1.Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

))

2.Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Art. 27

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 33, comma 1) Autorizzazione alla coltivazione

1.La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sara' effettuata la coltivazione, nonche' la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

2.Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

3.L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Nota all'art. 27: - Le parole "alla competente unita' sanitaria locale", di cui al comma 2, sostituiscono le parole "all'ufficio del medico provinciale competente per territorio", presenti nel testo dell'art. 27, secondo comma, della legge n. 685/1975, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 162/1990, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 28

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1). Sanzioni

1.Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2.Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, ((e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)).

3.In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Art. 29

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1.Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicita' dei controlli e' concordata tra il Ministero della sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2.Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari dalla Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3.Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4.Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5.Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Art. 30

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 32, comma 1) Eccedenze di produzione

1.Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2.Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

3.Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Nota all'art. 30: - L'art. 30 della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente la reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Capo II DELLA FABBRICAZIONE

Art. 31

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1) Quote di fabbricazione

1.Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantita' delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. (34) ((35))

2.I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

3.I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4.Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

5.Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 32

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) Autorizzazione alla fabbricazione

1.Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2.Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

3.La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

5.L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione

1.Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2.Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3.Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

4.Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

5.Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Nota all'art. 33: - L'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, come sostituito dall'art. 2 della legge 1› maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato: "Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio. L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. E' vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo". La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire centomila a lire unmilione".

Art. 34

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) Controllo sui cicli di lavorazione

((

1.Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

))

2.La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

3.Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'.

4.Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) Controllo sulle materie prime

1.Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. (34) ((35))

2.Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad affettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Capo III DELL'IMPIEGO

Art. 36

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) Autorizzazione all'impiego

1.Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. (34) ((35))

2.Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3.Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. (34) ((35))

4.Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Capo IV DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 37

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) Autorizzazione al commercio all'ingrosso

1.Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.

2.Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3.Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

5.Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

Nota all'art. 37: - L'art. 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, aggiunto dall'art. 5 della legge 1› maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato: "Art. 188- bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilita' del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo". La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".

TITOLO IV RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE Capo I DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 38

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1) Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

((

1.La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

))

((

1-bis.Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello dei buoni acquisto.

))

2.In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3.I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.

4.E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

5.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

6.L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.

7.Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79))

Art. 40

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) Confezioni per la vendita

((

1.Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale stesso.

))

2.Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41-legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1) Modalita' di consegna

1-bis.In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. (34) ((35))

2.La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3.Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

4.Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Art. 42

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 10, comma 1) ((Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi)) ((1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. (34) ((35)) 3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. (34) ((35)) 4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.

Art. 43

(( (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). ))

((

1.I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2.La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

4.Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

4-bis.Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita', puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis.

5.La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

5-bis.La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute.

6.I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

7.Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8.Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9.La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10.La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica.

10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all'autorita' doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione.))

Art. 44

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1.E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

2.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Nota all'art. 44: - L'art. 44, secondo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire unmilione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.

Art. 45

(( (Dispensazione dei medicinali). ))

((

1.La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

2.Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.

3.Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

3-bis.Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

4.La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

5.Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6.La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

6-bis.All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

7.La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8.Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.

9.Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10.Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.))

TITOLO IV RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE Capo II DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 46

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

1.La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell' armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (34) ((35))

2.La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno .. ".

3.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4.Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34) ((35))

5.Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.

6.Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)

Art. 47

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

1.La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell' azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato. (34) ((35))

2.La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno . . ".

3.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4.Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34) ((35))

5.Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)

Art. 48

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso

1.Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2.L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. ((14))

TITOLO IV RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE Capo III DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

Art. 49

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

1.Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

2.L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione governativa.

3.Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

5.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Nota all'art. 49: - L'art. 49, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.

TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 50

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) Disposizioni generali

1.L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

2.Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

3.Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

4.Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

5.E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

6.Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

7.Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanita', a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

8.Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.

9.Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle ((I, II, III e IV)) di cui all'articolo 14.

TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO Capo I DELL'IMPORTAZIONE

Art. 51

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) Domanda per il permesso di importazione

1.Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.

Nota all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 25 gennaio 1977, recante: "Modalita' da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977: "Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovra' essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di importazione, esportazione e transito. Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti dati: a) la denominazione e la sede dell'ente o impresa richiedente il permesso; b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente o all'impresa richiedente dal Ministero della sanita' relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope, e al commercio delle predette sostanze e loro preparazioni; c) la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della sostanza; d) la quantita' di sostanza e il titolo della stessa. Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovra' essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi; e) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o e' inviata la merce; f) la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverra' il passaggio della merce, nel caso dell'importazione e dell'esportazione; la dogana di entrata e quella di uscita, nel caso del transito. Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione anche per la importazione, l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione farmaceutica che contenga una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo. In tal caso la domanda dovra' contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), e), f) il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata od in transito, espresso in base anidra pura. Art. 3. - La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall'art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, secondo comma della legge stessa. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione".

Art. 52

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) Importazione

1.Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.

2.L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3.L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4.La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 53

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1.La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2.L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3.La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

4.Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.

Art. 54

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) Prelevamento dei campioni

1.Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all' articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate. (34) ((35))

2.Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall' articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel presente articolo. (34) ((35))

3.Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4.I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5.Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.

6.All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7.Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8.Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.

9.Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 55

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni

1.L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.

2.I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3.I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4.I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.

5.Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO Capo II DELL'ESPORTAZIONE

Art. 56

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) Domanda per il permesso di esportazione

1.Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.

2.La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.

Nota all'art. 56: - Le modalita' per ottenere il permesso di esportazione sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.

Art. 57

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) Esportazione

1.Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2.Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3.Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4.Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5.Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6.La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'.

TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO Capo III DEL TRANSITO

Art. 58

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito

1.Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.

3.I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.

4.Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Nota all'art. 58: - Le modalita' per ottenere il permesso di transito sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.

Art. 59

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) Transito

1.Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

2.La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validita' di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via piu' breve, la dogana di uscita.

3.Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4.La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

5.Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il piu' vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.

TITOLO VI DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

Art. 60

(( (Registro di entrata e uscita). ))

((

1.Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

2.I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

3.Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

4.I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

5.In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6.Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7.Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8.

Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.))

Art. 61

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

((

1.Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

))

2.Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.

3.La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

4.Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 62

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

((1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.))

Art. 63

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

((

1.Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.

))

2.COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38.

3.Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 64

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.

1.Nel registro di carico e scarico ((previsto dagli articoli 46 e 47)) devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione,la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2.Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Art. 65

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati

((1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.))

Art. 66

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) Trasmissione di notizie e dati trimestrali

((

1.Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.

))

2.Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

3.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 67

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione

1.In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'.

2.Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 68

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati

1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

((1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500))

TITOLO VII ((PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRECURSORI DI DROGHE))

Art. 69

((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 70

(Precursori di droghe).

2.Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attivita' di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita' della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

3.Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attivita' indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validita' triennale ed e' soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorita' competenti. ((118))

4.Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, e' punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

5.Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualita', devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo di registrazione sono altresi' tenuti gli operatori che esercitano attivita' di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantita' di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia ((di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione del 24 aprile 2015)). Sono altresi' escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonche' le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validita' triennale, e' soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute. ((118))

((

6.Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.

))

7.In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e 297/2009, il Ministero della salute puo' sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane. ((118))

8.La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, e' effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.

9.L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E' altresi' subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 ((verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015,)). L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. ((Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.)) Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione. ((118))

10.Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle ((categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005)) senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 6.

11.All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

12.Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. ((Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.))

13.Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attivita' di intermediazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005. Gli operatori devono altresi' accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformita' di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.

14.Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. ((Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.))

15.Gli operatori che svolgono attivita' commerciali ((all'interno del territorio nazionale e)) tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonche' attivita' di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, ((le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9)). Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. ((118))

16.Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e ((la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005)).

17.Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi del comma 14.

18.La vigilanza nei confronti degli operatori e' esercitata dal Ministero della salute, in conformita' di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

19.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attivita' di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, ((e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.))

20.L'allegato III puo' essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

21.Alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

Art. 71

((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

TITOLO VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE Capo I DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 72

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attivita' illecite

1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).

2.E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Art. 73

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1.Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (34) (68)

2.Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (34)

2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.

3.Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (34)

4.Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. (34)

5.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'.

5-bis.Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.

5-ter.La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6.Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.

7.Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis.Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. ((Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato)).

Art. 74

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1.Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2.Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3.La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4.Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5.La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6.Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7.Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

((

7-bis.Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

))

8.Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 75

Condotte integranti illeciti amministrativi

2.L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3.Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4.Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5.Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6.Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7.L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8.Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9.Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (31)

10.Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

10-bis.((E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10.))

10-ter.((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

11.Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12.Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13.Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

14.Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Art. 75-bis

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

2.Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3.Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4.Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.

5.Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

6.Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

7.Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. (42)

Art. 76

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE ))

Art. 77

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Abbandono di siringhe

1.Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Art. 78

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze

((1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis))

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)).

Art. 79

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

(( 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14 )) ((34))

2.Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3.La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.

4.Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5.La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.

6.La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.

Art. 80

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) Aggravanti specifiche

2.Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

3.Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.

4.Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).

Art. 81

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

1.Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.

Nota all'art. 81: - Il testo degli articoli 586, 589 e 590 del codice penale e' il seguente: "Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". "Art. 589 (come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296) (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu' persone ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non puo' superare gli anni dodici". "Art. 590 (come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 296, poi modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689) (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale, e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila ad unmilioneduecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila e duemilioniquattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila e lire duemilioniquattrocentomila. Nel caso di lesioni di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato sono state cosi' aumentate dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 82

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

1.Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2.La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3.La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4.Se il fatto riguarda (( i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista )) dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'.((34))

Art. 83

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77) Prescrizioni abusive

1.Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Art. 84

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) Divieto di propaganda pubblicitaria

1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, e' vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

2.Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.

3.Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

Nota all'art. 84: - La legge n. 663/1941 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Art. 85

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) Pene accessorie

1.Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2.Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3.Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Nota all'art. 85: - Il testo dell'art. 12 del codice penale e' il seguente: "Art. 12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). - Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento: 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere; 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria; 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personale; 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4)".

Art. 85-bis

(Ipotesi particolare di confisca)

1.Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, ((...)) si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 86

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) Espulsione dello straniero condannato

1.Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. ((7))

2.Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

3.Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente. ------------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s. del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita' sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".

TITOLO VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE Capo II DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

Art. 87

Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria

1.L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate.

2.Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3.Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4.In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, confiscate.

5.Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente ((...)).

6.La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita' in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Art. 88

Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

1.Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna.

Art. 89

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici).

((

1.Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.

2.

Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale))

3.Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

((4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva))

5.Nei confronti delle persone di cui ((ai commi 1 e)) 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

((5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura))

Art. 90

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

(( 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ))

2.La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (( e la relativa domanda e' inammisibile )) se nel periodo compreso tra l' inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

(( 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato ))

4.La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta (( . . . )).

(( 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ))

Art. 91

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49 )).

(( 2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalita' di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso ))

3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49 )).

(( 4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ))

Art. 92

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

1.Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta (( o all'atto della scarcerazione )) e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2.Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3.Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero (( . . . )) competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 93

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Estinzione del reato. Revoca della sospensione

((

1.Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

2.La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.

2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione ))

Art. 94

Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) Affidamento in prova in casi particolari

1.Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

2.Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3.Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.

4.Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10)).

6.Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

6-bis.Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter.Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

Art. 94-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49))

Art. 95

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

1.La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2.Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Art. 96

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2). Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

1.Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

3.Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

4.A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'art. 115.

5.Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

((

6.Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.

6-bis.Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ))

TITOLO VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE Capo III OPERAZIONI DI POLIZIA E DESTINAZIONE DI BENI E VALORI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Art. 97

(( (Attivita' sotto copertura). 1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni))

Art. 98

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136))

Art. 99

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1.La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una autorita' consolare.

2.Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 100

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1.I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2.Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3.Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4.I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5.Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 101

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

1.Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico (( ovvero )) per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2.A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4.Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 102

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Notizie di procedimenti penali

1.Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche' per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2.L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3.Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.

4.Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Nota all'art. 102: - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

Art. 103

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Controlli ed ispezioni

1.Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta' di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2.Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3.Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. ((81))

4.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

TITOLO IX INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 104

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attivita' di educazione ed informazione

1.Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita' di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.

2.Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica, attraverso l'approfondimentodi specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3.Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

5.Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6.In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sara' data priorita' alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 105

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.

1.Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2.Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3.Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita' sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni giovanili.

4.All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5.Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art. 116.

6.I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita' lavorativa.

7.Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8.Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

9.L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientificodi cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Nota all'art. 105: - Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) e' il seguente: "Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova in numero non superiore a 1.000 unita' rapartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".

Art. 106

(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di studenti animatori

1.I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2.I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3.Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4.Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5.La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria.

Nota all'art. 106: - Il testo dell'art. 6, secondo comma, lettera d), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) e' il seguente: "Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e della attivita' della scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: (omissis): d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita' parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita' complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione".

TITOLO IX INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 107

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 108

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 109

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 110

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 111

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 112

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

TITOLO X ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 113

(( (Competenze delle regioni e delle province autonome). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale; b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116; c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate; d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione ))

Art. 114

(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1) Compiti di assistenza degli enti locali

((2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.))

Art. 115

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Enti ausiliari

1.I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di formazione professionale e di orientamento al lavoro. (34) ((35))

2.I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 116

Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private.

((14))

1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ((14))

3.Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4.Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5.Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

7.Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8.Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9.Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. ((24))

Art. 117

(( (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). ))

((

1.Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2.

L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ))

Art. 118

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita' sanitarie locali

1.In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.

3.Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'.

Note all'art. 118: - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 17 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985): "A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 e' determinato: a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonche', anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento degli animali stessi. E' altresi' riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonche' al completamento dell'automazione e all'attivita' dei servizi informativi delle unita' sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalita' previste per le attivita' a destinazione vincolata. Le unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanita' una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita', entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra; b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di: 1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali; 2) innovazione, con finalita' di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate; 3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali; 4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi. L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente e' effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833l ferme restando le procedure previste dal citato articolo, e' ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri: a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attivita' istituzionali; b) assegnazione di una quota per le attivita' a finanziamento differenziato; c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle localita' carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale; d) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalita' indicate nel presente articolo; e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attivita' da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta'; f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilita' interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'art. 16".

Art. 119

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero

1.Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita' sanitarie locali per successivi interventi.

Nota all'art. 119: - Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il Governo e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesamente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 3; b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica; c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 3, non possono essere erogati dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale".

TITOLO XI INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 120

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Terapia volontaria e anonimato

((

1.Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

))

2.Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.

3.Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. (34) ((35))

((

4.Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.

))

5.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE.

6.Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.

((

7.Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

))

8.Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

9.Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 121

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE )).

2.L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3.Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 122

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

((

1.Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.

))

2.Il programma viene formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. (34) ((35))

3.Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. (34) ((35))

((

4.Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

))

5.Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 122-bis

(( (Verifiche e controlli). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all' efficacia dei programmi medesimi ))

Art. 123

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari

1.Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui ((alla tabella I e alla tabella dei medicinali)) previste dall'articolo 14.

1-bis.Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.

Art. 124

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Lavoratori tossicodipendenti

1.I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2.I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita'.

3.Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4.Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle Forze ((. . . )) di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 125

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1.Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2.Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.

3.In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.

4.In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito ((con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.))

Art. 126

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31) Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

1.Durante il periodo di affidamento di cui all'ar. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.

Nota all'art. 126: - Il testo dell'art. 4-sexies del D.L. 144/1985 e' il seguente: "Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi in cui e' consentita, se l'imputato e' persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo un'attivita' di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1- bis, l'autorita' giudiziaria va'luta, oltre alla circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale) (vedi ora l'art. 299 del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.), anche la possibilita' che il programma terapeutico possa piu' utilmente proseguire con l'imputato in stato di liberta'. 2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di liberta', sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura. 3. L'autorita' giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la liberta' provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'acooldipendente prosegua il programma di recupero".

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI Capo I FINANZIAMENTO DI PROGETTI, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Art. 127

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).

1.Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2.La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3.Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4.Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

6.Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

((

8.I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.

))

9.Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

10.Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11.Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12.L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

Art. 128

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Contributi

1.Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2.La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3.I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nota all'art. 128: - Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: (omissis); q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'". - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi' formulato: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978 e' il seguente: "Art. 10 (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a: a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalita' dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art. 4; b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente art. 2; c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti; d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree. Sono trasferiti alla predetta sezione: a) il fondo speciale costituito a norma dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni; b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi e prestiti. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione stessa. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma e' esercitato in via successiva. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse".

Art. 129

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1.Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2.Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3.Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Nota all'art. 129: - Il testo dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge n. 390/1986 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. (Omissis). 4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. 5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta per sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni per usi governativi. 6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone". Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalita' giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".

Art. 130

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione delle strutture degli enti locali

1.Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2.L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.

Art. 131

(( (Relazione al Parlamento). ))

((

1.Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

))

Art. 132

(((Consulta degli esperti e degli operatori sociali). ))

((

1.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2.La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3.Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127.

))

Art. 133

Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano

1.Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui all'art. 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 134

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

1.I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2.I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruita' economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3.La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Art. 135

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

1.Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2.Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3.Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4.L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI Capo II ABROGAZIONI

Art. 136

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1) Abrogazioni

1.Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

2.Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3.Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Visto, il Ministro proponente JERVOLINO RUSSO

Nota all'art. 136: - La legge n. 1041/1954 recava: "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti". L'art. 1 della citata legge e' cosi' formulato: "Art. 1. - La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle province, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle capitanerie di porto e dai comandi di aeroporto. Presso l'Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito l'ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania. L'ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento".

Allegato I

ALLEGATO I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50))

Allegato II

ALLEGATO II ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50))

Allegato III

ALLEGATO III ((DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA 1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: - il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; - la quantita' e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantita' e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonche' la quantita' e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela; - il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma 1. L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 1.2 La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunita', la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004. 2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. 3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione . Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto 1 5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti. 6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita' di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonche' la giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre. L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi: - le farmacie; - gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attivita', senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; - le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere: - nome e quantita' della sostanza classificata; - nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; - data di effettuazione dell'operazione; - giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2 ).))

Allegato III-Allegato III bis

Allegato III-bis

Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate

Buprenorfina

Codeina

Diidrocodeina

Fentanil

Idrocodone

Idromorfone

Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard

Metadone

Morfina

Ossicodone

Ossimorfone

Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale

Tapentadolo

((Tramadolo))

Tabelle

TABELLA I SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE

1-(1,3-difenilpropan-2 -il)pirrolidina 1-(1,3-difenilpropan-2-il) pirrolidina 1-[2-fenil-1- (fenilmetil) etil]- pirrolidina

1B-LSD 4-butil-N,N-dietil-7-metil -4,6,6,6a,7,8,8,9-esaidro- indolo[4,3-fg]chinolina-9- carbossamide

1cP-AL-LAD 4-(ciclopro- panecarbonil) -N,N-dietil-7-(prop-2- en-1-il)-4,6,6a,7,8 ,9-esaidroindolo[4, 3-fg]chinolina-9- carbossamide 1-(ciclopropa- necarbonil- -6-allil-6 -nor-acido lisergico dietila-mmide)

1cP-LSD 4-(ciclopropanecarbonil)- N,N-dietil-7-metil-4,6,6a, 7,8,9-esaidroindolo[4,3- fg]chinolina-9-carbossami- de

1,4-DMAA 5-metilesan-2-amina

1'-etil-HHC 3-(eptan-3-il)-6,6,9 -trimetil-6a,7,8,9,10, 10a-esaidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-(1-etil- pentil)-6, 6,9-trime- til-6a,7, 8,9,10,10a -esaidro- benzo[c] cromen-1 -olo 3-(eptan-3 -il)-6,6,9 -trimetil- 6a,7,8,9, 10,10a-esa idro-6H- benzo[c] cromen-1 -olo 1'-etil- esaidrocan nabinolo etil-esa- idrocanna- binolo etil-HHC

1P-AL-LAD N,N-dietil-1-propanoil -6-(prop-2-en-1-il)-9, 10-dideidroergolina-8 -carbossammide N,N-dietil -4- propionil- 7-(prop-2- enil)-4,6, 6a,7,8,9- esaidroin- dolo[4,3 -fg]chino- lina-9- carbossam- mide 7-allil-N, N-dietil-4 -propanoil -6,6a,8,9- tetraidro- indolo[4,3 -fg]chino- lina-9- carbossam- mide 8ß-9,10- dideidro- N,N-dietil -1-(1-os- sopropil)- 6-(2-pro- pen-1-il) -ergolina- 8-carbos- sammide (8ß)-N,N- dietil-1- propanoil- 6-(prop-2- en-1-il)-9 ,10-didei- droergoli na-8-car- bossammide dietilam- mide dell'acido 1-propa- noil-6-al- lil-6-nor- lisergico dietilam- mide dell'acido 1-propio- noil-6-al lil-6-nor- lisergico 1-propa- noil-N-al- lil-nor- LSD 1-propio- noil-N-al- lil-nor- LSD

1P-ETH-LAD N,N,7-trietil-4-propionil -4,6,6a,7,8,9-esaidroindol [4,3-fg]chinolin-9- carbossamide

1P-LSD N,N-dietil-7-metil-4- propanoil-6,6a,8,9- tetraidroindolo[4,3-fg] chinolina-9-carbossamide

1S-LSD N,N-dietil-7-metil-4- [3-(trimetilsilil)pro panoil]-4,6,6a,7,8, 9-esaidroindolo[4,3 -fg]chinolina-9- carbossammide N,N-dietil -6-metil-1 -[3-(trime tilsilil) propanoil] -9,10- dideidroer golina-8β- carbossam mide 1S-LAD 1-(3-tri metilsi lil)propa noil)-LSD dietilam mide dell'acido 1-(3-(tri metilsi lil)propio nil)-liser gico dietilam mide dell'acido 1S-liser gico dietilam mide dell'acido 1-trimeti lsilil-pro pionil- lisergico

1T-LSD N,N-dietil-7-metil-4- (tiofene-2-carbonil) -4,6,6a,7,8,9- esaidroindolo [4,3-fg] chinolina-9- carbossammide 1-(2- tienoil) -LSD 1-(tiofene -2- carbo nil) -LSD

1V-LSD N,N-dietil-7-metil-4- pentanoil-4,6,6a,7,8,9- esaidroindolo[4,3-fg] chinolina-9-carbossammide 1V-LAD Valeria valeroil-LSD dietilammide dell'acido 1- valeril- lisergico 1-valeril-LSD 1-pentanoil- LSD

2,6-dibromomescalina 2-(2,6-dibromo-3,4,5 -trimetossifenil) etanamina 2,6-dibromo -3,4,5- trimetos sibenzen- etanamina 2,6-BM DBR-M

2-(4-metilpiperazin -1-il) -1-fenilpropan-1-one 2-(4-metilpiperazin -1-il)-1-fenilpropan -1-one

2-Acriloilfentanil N-(1-fenetilpiperidin-4- il)-N-fenilacrilamide Acrilfentanil

2-allil-delta-8-THC 6,6,9-trimetil-3- pentil-2-(prop-2-en-1- ile)-6a,7,10,10a- tetraidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 2-allil- 6a,7,10, 10a- tetraidro- 6,6,9- trimetil-3 -pentil-6H -dibenzo [b,d]piran -1-olo 2-allil-6, 6,9- trimetil-3 -pentil- 6a,7,10, 10a-tetrai -drobenzo [c]cromen -1-olo 6,6,9- trimetil-3 -pentil-2 -prop-2- enil-6a,7, 10,10a- tetraidro benzo[c] cromen-1- olo 6a,7,10, 10a-tetra idro-6,6,9 -trimetil- 3-pentil-2 -(2-prope nil)-6H- dibenzo[b, d]piran-1- olo 2-allil-Δ8 -THC 2-allil- delta-8- tetraidro cannabi nolo 2-allil- Δ8-tetrai drocannabi nolo (2-propen -2-ile)- Δ8-THC (2-propen -2-ile)-Δ8 -tetrai drocanna binolo

2-allil-delta-8-THC- metilcarbonato metil6,6,9-trimetil-3 -pentil-2-(prop-2-en- 1-ile)-6a,7,10,10a- tetraidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ile carbonato 2-allil-6, 6,9-tri metil-3- pentil-6a, 7,10,10a- tetraidro benzo[c] cromen-1 -ile) metil carbonato 2-allil-6, 6,9- trimetil-3 -pentil- 6a,7,10, 10a-tetra idro-6H- benzo[c] cromen-1- ile metil carbonato metil 6,6, 9-trimetil -3-pentil -2-(prop-2 -en-1- ile)-6a,7, 10,10a- tetraidro- 6H-benzo [c]cromen- 1-ile carbonato 2-allil- Δ8-THC- metilcarbo nato 2-allil- delta-8- tetraidro cannabi nolo metilcar bonato 2-allil- Δ8-tetrai drocan nabinolo metilcar bonato 2-allil- delta-8- THC-O- metilcar bonato (2-propen -1-ile)- delta-8- tetraidro cannabi nolo metil carbonato (2-propen -1-ile)-Δ8 -tetraidro cannabi nolo metilca rbonato (2-propen -1-ile)- delta-8- THC-O- metilcar bonato

2-allil-delta-9-THC 6,6,9-trimetil-3- pentil-2-(prop-2-en- -ile)-6a,7,8,10a- tetraidro-6H- dibenzo[b,d]piran-1 -olo 2-allil- 6a,7,8,10a -tetraidro -6,6,9- trimetil- 3-pentil- 6H-dibenzo [b,d]piran -1-olo 2-allil- 6,6,9- trimetil-3 -pentil- 6a,7,8,10a -tetraidro benzo[c] cromen-1- olo 6,6,9- trimetil-3 -pentil-2 -prop-2- enil-6a,7, 8,10a- tetraidro benzo[c] cromen-1- olo 6a,7,8,10a -tetraidro -6,6,9- trimetil-3 -pentil-2 -(2-prope nil)-6H- dibenzo [b,d]piran -1-olo 2-allil- Δ9-THC 2-allil- delta-9- tetraidro cannabi nolo 2-allil- Δ9-tetrai drocanna binolo (2-propen -2-ile)-Δ9 -THC (2-propen -2-ile)-Δ9 -tetraidro cannabi nolo 2-(2-pro pen-1- ile)-delta -9-tetrai drocanna binolo 2-(2-Pro pen-1- ile)-delta -9-THC

2-APB 1-(1-benzofuran-2-il) propan-2-amina 2-(2-ami- nopropil) benzofura- no

2-Br-HHC

2-bromomescalina 2-(2-bromo-3,4,5- trimetossifenil) etanamina 2-BM 2-Br-M 2-bromo -3,4,5- trimetos sibenzen- etanammina

2C-B 4-bromo-2,5-dimetossi- feniletilamina

2C-B aminorex 5-(4-bromo-2,5-dimetossi- fenile)-4,5-diidroossazol- 2-ammina

2C-B-Fly 2-(8-bromo-2,3,6,7 -tetraidrofuro[2,3-f][1] benzofuran-4-il) etanamina

2C-D 2,5-dimetossi-4- metilfenetilammina 2C-M

2C-E (2,5-Dimetossi-4- etilfenetilammina) (2,5-Dimetho- xy-4-ethylphe- nethylami- ne)

2C-EF 2-[4-(2-fluoroetil)-2, 5-dimetossifenil]etan- 1-ammina 4-(2-fluo- roetil)-2, 5-dimetos- sifeneti- lammina 4-(2-fluo- roetil)-2, 5-dimetos- sibenzene- etanammina 2C-FE

2C-H (2,5-dimetossi- fenetilammina) (2,5-dimetho- xyphenethy- lamine)

2C-I 2,5-dimetossi-4-iodo- fenetilamina

2C-iP 2-(2,5-dimetossi-4- (propan-2-ile)fenil) etanammina 2-[2,5- dimetossi- 4-(propan- 2-ile) fenil]etan -1-ammina 2-(4- isopropil -2,5- dimetossi -fenil) etanammina 2-(4- isopropil- 2,5- dimetossi- fenil) etanammina 2-(4- isopropil -2,5- dimetossi- fenil)etan -1-ammina 2,5- dimetossi- 4-(1-meti- letil)ben- zene- etanammina 4-isopro- pil-2,5- dimetos- sif-eneti- lammina 2C-IP Jelena

2-CMC 1-(2-clorofenil)-2- (metilammino)propan-1 -one 1-(2-cloro fenil)-2- (metilam- mino)-1- propanone 2-clorome- tcatinone 2Cl-metil- catinone 2Cl-MC

2C-T 2-[2,5-dimetossi-4- (metilsulfanil) fenil]etan-1-ammina 2-(2,5 -dimetossi -4- (metiltio) fenil) etan-1 -ammina 2,5- dimetossi -4- (metiltio) benzene- etanammina 2,5- dimetossi- 4-metil- tiofene- tilammina 4- metiltio- 2,5-dime- tossifene- tilammina 4- metiltio -2,5-DMPEA 2C-T-1

2C-T-2 2,5-dimetossi-4-etiltio- fenetilamina

2C-T-7 2,5-dimetossi- 4-(n)-propiltio- fenetilamina

2C-T-21 2-[4-(2-fluoroe- tilsulfanil)-2,5-dime- tossi-fenil]etanammina 4-(2-fluo- roetil- tio)-2,5- dimetossi- PEA

2-FEA N-etil-1-(2-fluorofenil) propan-2-amina 2-fluoroetam- fetamina

2-fenil-2-(pirrolidin- 1-ile)acetato di metile 2-fenil-2-(pirrolidin-1- ile)acetato di metile

2F-fenmetrazina 2- (2-fluorofenil)-3- metilmorfolina 2-FPM

2-fluorofentanil (N-(2-fluorofenil)-N-[1- (2-feniletil)-4-piperidi- nil]-propanamide) (orto-fluoro- fentanil)

2'-fluoro-2-fluoro- 3-metilfentanil N-(1-(2-fluorofenetil) -3-metilpiperidin-4- il)-N-(2-fluorofenil) propionammide N-(2-fluoro fenil) -N- [1-[2- (2-fluoro fenil) etil]-3 -metil-4- piperidil] propanammide 2'-fluoro, orto-fluoro -3-metil fentanil 2'F-2F -3-MF

2-fluoro-descloro- N-etilketamina 2-(etilammino)-2- (2-fluorofenil) cicloesanone 2-fluoro -descloro- N-etilketamina 2-fluoro -descloro-N etilnorketa mina 2F-O-PCE 2-fluoro- 2-osso-PCE 2-fluoro- 2-osso PCE

2-FMA 1-(2-fluorofenil)-N- metilpropan-2-amina

2F-QMPSB chinolin-8-il-3-( (4,4-di- fluoropiperidin-1-il) solfonil)-4-metilbenzoato SGT-13

2F-viminolo 2-[di(butan-2-il)amino]-1 -[1-(2-fluorobenzil)-1H- pirrol-2-il]etan-1-olo

2-MABB (1-(1-benzofuran-2-il)-N- metilbutan-2-amina) (1-(1-benzofu- rano-2-il)-N- metilbutan-2- ammina)

2-MeO-DIFENIDINA 1-(1-(2-metossifenil) -2-feniletil)piperidina MXP

2'-Me-PVP 1-(2-metilfenil)-2- (pirrolidin-1-il) pentan-1-one 2-Me-α-PVP

2-Metilamfetamina 1-(2-metilfenil)propan-2- amina 2-MA

2-metil-AP-237 1-[2-metil-4-(3-fenilprop -2-en-1-il) piperazina-1- il] butan-1-one

2-metil-α-PHiP 4-metil-1-(2-metilfenil) -2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one 2-metil-alfa- PHiP 2-metil-α -PiHP 2-metil -alpha- PiHP

2-metiletilbufedrone 2-(etilammino)-1- (2-metilfenil)butan -1-one 2-MEB

2-MMC 2-(metilammino)-1- (2-metilfenil)propan-1 -one 2-(Metilam mino)-1- (o-tolil) propan-1- one 2-Metilmet catinone 2-Metil- metcatino ne 2-Me- metcatin one 2-Metil-N- metilcati none 2-Me-MCAT 2-Metil MC Ortomefe drone 2-Mefedro ne 2-Me-MC

25B-NBF (2-(4-bromo-2,5-dimetossi- fenil)-N-(2-fluorobenzil) etanamina)

25B-NBOH (2-([2-(4-bromo-2,5-dime- tossifenil)etilamino]me- til)fenolo) (2-([2-(4-bro- mo-2,5-dimeto- xifenyl)etyla- mino]metyl)fe- nol)

25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

25CNBOMe (2C-C- NBOMe)

25E-NBOMe (2-(2,5-dimetossi-4- -etilfenil)-N-(2-metossi- benzil)etanammina)

25H-NBOMe (2-(2,5-Dimetossifenil) -N-[(2metossifenil)me- til]etanammina)

3,4-CFP 1-(3-cloro-4-fluorofenil) piperazina

3',4'-dimetil-α-PVP 1-(3,4-dimetilfenil)- 2-(pirrolidin-1-il)pen tan-1-one 1-(3,4-di- metilfe- nil)-2-(1- pirrolidi- nil)-1- pentanone 3',4'-di- metil-α- (pirrolin- 1-il)vale- rofenone 3,4-dime- til-α-PVP 3,4-dime- til-alfa- PVP 3',4'-di- metil-α- pirrolidi- novalero- fenone 3',4'-di metil-2-(1 -pirroli- dinil)-va- lerofenone 3,4-dime- til-α-pir- rolidino- pentiofe- none 3',4'-Me- -PVP 3,4-Me-PVP 3,4Me-αP- -VP 3,4Me-αP- valerofe- none

3,4-DMA NBOMe 1-(3,4-Dimetossifenil)-N- [(2-metossifenil)metil] propan-2-amina N-(orto-metos- sibenzil)-3,4- dimetossimfe- tamina

3,4-EtMC 1-(biciclo[4.2.0] octa-1,3,5-trien-3 -il)-2-(metilammino) propan-1-one 1-(3-bicic lo[4.2.0] octa-1(6), 2,4- trienil)-2 -(metilam mino)pro pan-1-one 3,4-etil ene-N-meti lcatinone 3,4-etile nemetcati none NM-PrBCB NM-propano benzociclo butene

3,4-EtPV 1-(biciclo[4.2.0]octa -1,3,5-trien-3-il)-2 -(pirrolidin-1-il) pentan-1-one 3,4- dimetilene -α-pirro- lidinopen- tiofenone 3,4-dimeti -lene-alfa -pirroli- dinopen- tiofenone cB-α-PVP cB-alfa- PVP 3,4-dime- tilene-α- PVP 3,4-dime- tilene- alfa-PVP 3,4-dime- tilene-α- pirrolidi- novalero- fenone 3,4-dime- tilene- alfa-pir- rolidino- valerofe- -none 3,4-ciclo- butanopi- rovalerone

3,4-metilenediossi -fenmetrazina 2-(1,3-benzodiossol- 5-il)-3-metilmo- rfolina) 2-(2H-1,3- benzodios- sol-5-il)- 3-metilmo- rfolina 2-(benzo [d][1,3] diossol -5-il)-3- metilmor- folina metilene- diossifen- metrazina 3,4-MDPM 3,4-MD-PM 3-MDPM

3,4-Pr-PipVP 1-(2,3-diidro-1H-inden-5- il)-2-(piperidin-1-il) pentan-1-one 3,4-Pr-PiVP beta-cheto- indanilpiperi- dilpentano bk-IPP

3,5-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-carbamoil-2,2- dimetil-propil)-5- (4-fluorofenil)-2-pent-4- enil-pirazol-3- carbossammide N2-[3-(4- fluorofenil)-1 -(pent-4-en-1- yi)-1H-pirazol -5-carbonil]- 3-metilvalina- mide 3,5-ADB-4en- PFUPPICA

3-Cl-PCP 1-[1-(3-clorofenil) cicloesil] piperidina 3-cloro PCP

3-clorocatinone 2-ammino-1-(3-clorofenil) propan-1-one 3-CC

3-clorofenmetrazina 2-(3-clorofenil) -3- metilmorfolina 3-CPM 3-Cl-PM PAL-594

3-CMC 1-(3-clorofenil)-2- (metilamino)propan-1-one clofedrone, 3-cloromet- catinone

3-FEA N-etil-1- (3-fluorofenil) propan-2-amina 3-fluoroetam- fetamina

3-Fenilpropanoilfen- tanil N-phenyl-N-[1-(2-phenylet- hyl)-4-piperidinyl]-ben- zenepropanamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-3-fenil- propanamide

3-FPM 2-(3-fluorofenil)-3- metilmorfolina 3 fluoro- fenmetrazina 3F-fenmetrazi- na

3-HO-PCE 3-(1-(etilamino)cicloesil) fenolo 3-idrossieti- ciclidina

3-HO-PCP 3-[1-(piperidin-1-il) cicloesil] fenolo 3-idrossi- fenciclidina

3-Me-PCE N-etil-1- (3-metilfenil) cicloesan-1-ammina N-etil-1- (3-metil- fenil) cicloesa- nammina N-etil-1- (m-tolil) cicloe- sanammina N-etil-1- (m-tolil) cicloesan -1-ammina 3-metil- PCE 3-metil eticicli- dina

3-Me-PCP 1-[1-(3-metilfenil) cicloesil] piperidina 3-metil PCP

3-Me-PCPy 1-[1-(3-metilfenil) cicloesil]pirrolidina 1-[1-(m-tolil) cicloesil] pirrolidina 3-metilrolici- clidina 3-metil Roliciclidina 3-metil-pcpy 3-metil PCPy 3MEPPY

3'-Me-PHP 1-(3-metilfenil)-2 (pirrolidin-1-il)esan -1-one 1-(m-to lil)-2-pir rolidin-1- il-esan-1 -one 1-(3-metil fenil)-2-1 -pirrolidi nilesan-1 -one 3-Me-PHP 3-metil- alfa-PHP 3-metil-α- PHP 3-metil- α-pirroli dinoesio- fenone 3-metil- alfa-pirro lidinoesio fenone 3-Metil- alfa-PHP 3-Metil-α- PHP 3-Me-alfa- PHP 3-Me-α-PHP 3-metil- PHP 3-MPHP 3Me-αP- esanofe none 3Me-αP-HP 3-metil-α- PHP

3'-Me-PVP 1-(3-metilfenil) -2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one 1-(m-to lil)-2- pirrolidin -1- ilpentan -1-one 3'-Mealfa -PVP meta-piro valerone meta-metil -α-PVP 3-metil -α-PVP 3-Me- α-PVP 3Me- α-PVP 3Me- alfa-PVP O-2480 3Me- αP-VP

3-MeO-NBOMe 2-(3-metossifenil)-N- [(2-metossifenil) metil]etan-1-ammina 3-MeO- PEA-NBOMe

3-MeO-PCE N-ethyl-1-(3-metossifenil) cicloesanamina

3-MeO-PCP 1-[1-(3-metossifenil) cicloesil]piperidina

3-metil-α-PHiP 4-metil-1- (3-metilfenil)-2- (pirrolidin-1-il) pentan-1-one 4-metil-1 -(m-tolil) -2-pir- rolidin-1 -il-pen- tan-1-one 3'-metil -alfa- PiHP 3-metil -alfa -PHiP 3-Me-alfa -PiHP 3-metil- α -pir- rolidi- noisoesio- fenone 3-metil- α -pir- rolidinoi- soesa- fenone 3-metil- α -pir- rolidi- noisoesa- nofenone

3-metilcrotonilfentanil N-fenil-N-[1-(2-feniletil) -4-piperidil]- 3-metilbut-2-enamide

3-METILFENTANIL N-(3-metil-1-fenetil-4- piperidil)propioanilide

3-metilmetamfetamina N-metil-1- (3-metilfenil)propan 2-ammina 3-MMA

3-metil-N-propil- catinone 2-(propilammino)-1- (3-metilfenil) -1-propanone 3-MPC

3-METILTIOFENTANIL N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]4-piperidil]propiona- nilide

3-metossifenmetrazina 2-(3-metossifenil)-3- metilmorfolina 2-(3-metossi- fenil)-3-metil -morfolina 2-(3-metos- sifenil)-3- metil- morfolina 3-metossifen- metrazine PAL 823 3-MeO-PM

3-MMC 2-(metilamino)-1-(3-metil- fenil)propan-1-one 3-metilmetca- tinone

3-Monoacetilmorfina 3-acetil-3-idrossi- 7,8-deidro-4,5-epossi-n- metilmorfinano 3-MAM

3,4-metilendiossi-U -47700 N-(2-(dimetilamino) cicloesil)-N-metilbenzo[d] [1,3]diossol-5- carbossamide

3F-NEB 2-(etilammino)-1- (3-fluorofenil)bu- tan-1-one 3F-N-etil- bufedrone

3F-N-etilesedrone 2-(etilammino)-1- (3-fluorofenil)esan-1-one 3F-NEH

3F-PCP 1-[1-(3-fluorofenil) cicloesil]piperidina 3-fluoro-PCP

4'-Ph-PVP 1-( [1,1'-bifenil]-4- il)-2-( pirrolidin-1- il )pentan-1-one α-pirroli dino 4'- fenilvale rofenone 2-pirroli dino 4'- fenilvale rofenone 4'-fenil- α-pirroli dinovalero fenone 4'-fenil- PVP 4'-fenil- α-PVP α-bifenil -PVP alfabi fenil-PVP a-BPVP α-BPVP α-B-PVP alfa-B-PVP 4Ph-αP-VP 4Ph-αP- valerofe none

4-AcO-DMT 3[2-(dimetilamino)etil] -1H-indol-4-il acetato O-Acetilpsi- locina

4-AcO-EPT [3-[2-[etil(propil) ammino]etil]-1H -indol-4-il] acetato 4-acetossi- etilpropil triptamina 4-acetossi EPT 4-acetossi-N -etil-N- propiltripta mina

4-AcO-MALT [3-[2-[allil(metil)ammino] etil]-1H-indol-4-il] ace- tato

4-AcO-MET 3-«2-[etil(metil)amino] etil»-1H-indol-4-il acetato

4-AcO-MPT 3-(2-[metil(propil)ammino] etil)-1H-indol-4-il ace- tato

4-APB 1-(1-benzofuran-4-il) propan-2-amina 4-(2-ami- nopropil) ben- zofurano

4-BMC 1-(4-bromofenil)-2- (metilammino)propan-1 -one 4'-Bromo-2 -(metilam mino)propa nofenone 2-(Metilam minol-l-(4 -bromo fenil)pro pan-l-one 4-Bromomet catinone Brefedrone 4-BMAP p-BMC para-BMC p-Bromomet catinone para-Bromo metcatino ne 4-Bromo- metcatino ne 4-Br-metca tinone 4-Bromo-N- metilcati none 4-Br-MCAT 4-Bromo MC 4Br-MC

4Br-MAR 5-(4-bromofenil)-4 -metil -4,5-diidro-1,3-os- sazol-2-ammina 4-bromo- metilami- norex

4C-D 1-(2,5-dimetossi-4-metil- fenil)butan-2-ammina

4-Cl-3-MMC 1-(4-cloro-3-metilfenil) -2-(metilammino)propan-1 -one 4-cloro-3- metilmetcatin- one 3-metil-4- clorometcatin- one 3-metil-4- CMC

4-Cl-alfa-PVP 4-cloro-alfa-pirrolidi- novalerofenone 4-cloro-alfa -pirrolidino- valerofenone 4-cloro -alpha-PVP

4Cl-iBF (N-(4-clorofenil)-2-metil- N-[1-(2-feniletil)-4-pi- peridil]propanamide (4-chloroiso- butyrfenta- nyl)

4Cl-MAR 5-(4-clorofenil)-4- metil-4,5-diidro-1, 3-ossazol-2-ammina 4-cloro- metilami- norex

4-CMC 1-(4-clorofenil)-2- (metilamino)propan-1-one 4-clorometca- tinone clefedrone

4en-PDMB-4en-PINACA Pent-4-en-1-il 3,3-dimetil-2-(1- (pent-4-en-1-il)-1H -indazol-3-carbossammide) -butanoato Pent-4-enil 3,3-dimetil-2- [(1-pent-4- enilindazol -3-carbonil) ammino] butanoato

4,4-dimetil-1-fenil-1- pirrolidin-1-il-pentan- 3-one 4,4-dimetil-1-fenil-1- pirrolidin-1-il-pentan- 3-one

4,4-DIMETILAMINOREX para-metil-4-metilaminorex 4,4'-DMAR

4-EA NBOMe 1-(4-Etilfenil)-N-[(2-me- tossifenil)metil]propan-2- amina N-(orto-Metos- sibenzil)-4- etilamfetamina

4-EAPB 1-(1-benzofuran-4-il)- N-etilpropan-2-amina

4-FEA N-etil-1-(4-fluorofenil) propan-2-amina 4-fluoroetam- fetamina

4F-3-metil-α-PHP 1-(4-fluoro-3-metil- fenil)-2-pirrolidin-1- il-esan-1-one 4F-3- metil- alfa-PHP

4 Fluoroamfetamina ( (RS)-1-(4-fluorofenil) propan-2-amina) 4-FA

4-fluoro- ciclopropilbenzilfentanil N-(1-benzilpiperidin-4-il) -N-(4-fluorofenil) ciclopropanocarbossamide

4-Fluoroisobutirfenta- nil (4F-iBF) N-(4-fluorophenyl)-N-(1- phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide N-(4-fluoro phenyl)-2- methyl-N-[1- (2-phenyle- thyl)piperi- din-4-yl] pro- pamide N-(4-fluorofe- nil)-2-metil- N-[1-(2-feni- letil)piperi- din-4-il]pro- panamide

4-fluorophenibut (4-fluorofenibut) Acido 4-ammino-3- (4-fluorofenil)butanoico

4-FMA (1-(4-fluorofenil)-N- metilpropan-2-ammina) (4-Fluorome- thamphetami- ne)

4F-ABINACA N-(adamantan-1-il)-1- (4-fluorobutil)-1H-indazol -3-carbossamide 4F-AKB48

4F-deprenyl N-[1-(4-fluorofenil) propan-2-il]-N- metilprop-2-in-1 -ammina 4F- selegilina

4F-MBZP 1-[(4-fluorofenil)metil] -4-metilpiperazina 4-Fluoro-MBZP 4-fluorometil benzilpipera zina

4F-MDMB-BICA Metil 2-(«[1- (4-fluorobutil)-1H- indol-3-il] carbonil»ammino)-3,3- dimetilbutanoato Metil N-[1- (4-fluoro- butil)-1H- indol-3- carbonil]-3 -metilvalinato Metil 2-[[1-(4- fluorobutil) indol-3-carbo- nil]ammino]- 3,3-dimetil- butanoato 4F-MDMB-BICA MDMB-4F-BICA 4F-MDMB-BUTICA MDMB-4F-BUTICA 4-fluoro MDMB- BICA 4FBC/4FBCA 4-fluoro MDMB- BUTICA

4F-MPH metil(4-fluorofenil) (piperidin-2-il)acetato 4-fluorometil- fenidato

4-MEC (2-etilamino-1-p- tolilpropan-1-one) (2-Etilammino- 1-(4-metilfen- il)-1-propano- ne) 4-metiletcati- none

4-MeO-MiPT N-[2-(4-metossi-1H-indol- 3-il)etil]-N-metilpropan- 2-ammina

4F-furanilfentanil N-(4-fluorofenil)-N- (1-fenetilpiperidin-4-il) furan-2-carbossamide 4F-FuF

4F-MDMB-BINACA metil2-(1-(4-fluorobutil)- 1H-indazol-3-carbossamide) -3,3-dimetilbutanoato

4F-NEB (2-(etilamino)-1-(4-fluo- rofenil)butan-1-one) (4-Fluoro-N- Etilbufedro- ne)

4-HO-BF N-(4-idrossifenil)-N- [1-(2-feniletil) piperidin-4-il] -butanamide 4-idrossibu- tirfentanil

4-HO-DET 3[2-(dietilamino)etil] -1H-indol-4-olo CZ-74, etocina

4-HO-DPT 3-[2- (dipropilammino) etil]-1H-indol-4-olo 4-idrossi -N,N- dipropil- triptamina 4-idrossi -n,n- dipropil ammino- triptamina

4-HO-EPT 4-idrossi-N-etil-N- propiltriptamina 3-(2-(etil (propil) ammino) etil)-1H -indol-4-olo 4-idrossi -etil-propil -triptamina

4-HO-MALT 3-{2-[metil(prop-2-en- 1-il)ammino]etil}-1H- indol-4-olo 4-idrossi- MALT

4-HO-McPT 3-[2-[ciclopropil (metipamino]etil]-1H-indol -4-olo

4-HO-MET 3-«2-[etil(metil)amino] etil»-1H-indol-4-olo

4-HO-MPT 3-(2-(metil(propil)am- mino)etil)-1H-indol-4- olo 3-[2-(me- tilpropi- lammino)e- til]-1H- Indol-4 -olo 4-idrossi- N-metil-N- propil- triptamina 4-idrossi- metil-pro- pil-trip- tamina

4-Metilamfetamina 1-(4-metilfenil) propan-2-amina 4-MA

4-metilaminorex 4-metil-2-amino-5- fenil-2-ossazolina

4-MTA 4-metiltioamfetamina

4OH-MIPT 4-idrossi-N-metil-N- isopropiltriptamina

4-PrO-DMT 3-[2-[2-(dimetilammino) etil]-1H-indol-4-il propanoato

4-(trifluorometil) U-47700 N-(2-(dimetilammino) cicloesil)-N-metil-4- (trifluorometil) benzammide 4-TFM U-47700

5-(2-aminopropil)indolo (1H-indol-5-yl) propan-2-amine) 5-IT; 5-API

5-APB 5-(2-aminopropil) benzofurano

5-APB NBOMe 1-(Benzofuran-5-il)-N- [(2-metossifenil)metil] propan-2-amina N-(orto-Metos- sibenzil)-5- (2-aminopropil ) benzofurano

5-APDB 5-(2-amino-propil)- 2,3-diidro-benzofurano

5B-AKB48 N-(1-adamantil)-1- (5-bromopentil) indazol-3-carbossamide 5B-APINACA

5-Br-DMT 2-(5-bromo-1H-indol-3-il)- N,N-dimetiletan-1-ammina [2-(5-bromo- 1H-indol-3-il) etil]dimeti- lammina 5-bromo-N,N- dimetil-1H- indol-3- etanamina 5-bromo-N,N- dimetil-tri- ptamina 5-Br-DMT 5-bromo-DM

5Cl-bk-MPA 1-(5-clorotiofen-2-il) -2-(metilamino) propan-1-one

5-Cl-DMT 2-(5-cloro-1H-indol-3-il)- N,N-dimetiletan-1-ammina 2-(5-cloro-1H- indol-3-il)-N, N-dimetil- etanamina [2-(5-cloro-1H -indol-3-il) etil] dimetilammina 5-cloro-N,N- dimetil-1H- indolo-3- etanamina 5-cloro-N,N- dimetiltripta- mina 5-Cl-DMT 5-cloro-DMT

5-cloro-alfa- metiltriptamina 1-(5-cloro-1H-indol-3- il)propan-2-ammina 5Cl-AMT

5-cloropentil JWH 018 indazol analogo 1-(5-cloropentil)-1H- indazol-3-il](naftalen-1- il)metanone 5Cl-THJ-018

5-EAPB (1-(1-benzofuran-5-il)-N- etilpropan-2-amina) (5-(2-ethyla- minopropyl) benzofuran)

5F-AKB57 adamantan-1-il1-(5-fluoro- pentil)-1H-indazolo-3-car- bossilato

5F-AMB-PINACA Metil 2-(«[1-(5-fluoropentil)- 1H-indazol-3-il]carbonil» amino)-3-metilbutano ato 5F-AMB 5F-MMB-PINACA

5F-A-P7AICA N-(adamantan-1-il)-1-(5- fluoropentil)-1H-pirrolo[2 ,3-b]piridina-3-carbossa- mide

5F-APINACA N-(adamantan-1-il) -1-(5-fluoropentil) -1H-indazol-3- carbossamide (N-(1-adamant- il)-1-(5-fluo- ropentil)-1H- indazolo-3- carbossammide) 5F-AKB-48

5F-APP-PICA N-(1-amino-1-ossi-3-fenil- propan-2-il)-1-(5-fluoro- pentil)-1H-indol-3-carbos- samide PX-1

5F-APP-PINACA N-(2-amino-1-benzil-2- ossi-etil)-1-(5-fluoropen- til)indazol-3-carbossamide PX-2

5F-CUMIL-P7AICA 1-(5-fluoropentil)-N-(2- fenilpropan-2-il)-7-azain- dol-3-carbossamide CUMIL-5F- P7AICA

5F-Cumyl-PeGaClone 5- (5-fluoropentil)-2 -(1-metil-1-feniletil) -pirido [4,3-b] indol- 1-one

5F-EDMB-PICA Etil 2-(1-(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-carbossamide)- 3,3-dimetilbutanoato 5-fluoro EDMB- PICA EDMB-5F-PICA 5-fluoro EDMB- 2201

5F-EMB-PICA Etil 2-[[1-(5-fluoropentil) indol-3-carbonil]ammino]- 3-metil-butanoato Etil N-[1-(5- fluoropentil)- 1H-indolo-3- carbonil] valinato etil 2-[[1-(5- fluoropentil) indolo-3- carbonil] ammino]-3- metilbutanoato etil 2-«[1-(5- fluoropentil)- 1H-indol-3-il] formammide»-3- metilbutanoato 5F-EMB-PICA 5-fluoro-EMB- PICA EMB-2201 5F-AEB-2201 5F-EMB-2201

5F-JWH-398 1-(5-fluoropentil)-3- (4-cloro-1-naftoil)indolo CL-2201

5F-MDMB-P7AICA Metil 2-{[1- (5-fluoropentil)-1H- pirrolo[2,3-b] piridin-3-il] formamido}-3,3 -dimetilbutanoato

5F-MDMB-PICA Metil 2-[[1- (5-fluoropentil)indol-3- carbonil]amino]-3, 3-dimetil-butanoato 5F-MDMB-2201

5F-MDMB-PINACA Metil-[2-(1- (5-fluoropentil)-1H- indazolo-3-carbossamide) -3,3-dimetilbutanoato] 5F-ADB

5-MeO-pir-T 5-metossi-N,N- tetrametilentriptamina

5-MeO-TMT 2-(5-metossi-2-metil-1H- indol-3-il)-N,N- dimetiletanamina 5-MeO-2 -TMT 5-metossi -TMT 5-metossi- 2,N,N-trimetil triptamina indapex 2-metil- 5-MeO-DMT MMDT 5-metossi -2-metil- DMT 5-MeO-2- Me-DMT

5F-PB22 Chinolin-8-il 1-(5-fluoro- pentil)-1H-indol-3-carbos- silato

5F-3,5-AB-PFUPPICA N-(1-amino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1- (5-fluoropentil)-3-(4-fluo rofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide

5-HO-DMT 3[2-(dimetilamino)etil]- 1H-indol-5-olo 5-OH-DMT bufotenina 5-idrossi- dimetiltri- ptamina

5-MAPB 1-(1-benzofuran-5-il)- N-metilpropan-2-amina

5-MeO-AI 5-metossi-2,3-diidro-1H- inden-2-ammina MEAI

5-MeO-DALT N-[2-(5-metossi-1H-indol -3-il)etil]-N-prop-2- enilprop-2-en-1-amina

5-MeO-DBT N-butil-N-[2-(5-metossi-1H -indol-3-il)etil]butan-1- ammina N,N-dibutil-5 -metossi-1H- indol-3- etanammina N-butil-N-[2- (5-metossi-1H- indol-3-il) etil]-1- butanammina 5-MeO-DiBT 5-metossi-N,N- dibutiltripta- mina N,N-dibutil-5- metossitripta- mina 5-MeO BET

5-MeO-DiPT N-[2-(5-metossi-1H-indol- 3-il)etil]-N-(propan-2-il) propan-2-amina Foxy methoxy Foxy

5-MeO-DMT 2-(5-metossi-1H-indol- 3-il)- N,N-dimetiletanamina

5-MeO-EIPT N-etil-N-(2-(5-metossi-1H -indol-3-il)etil)propan-2- amina N-Etil-N- isopropil-5- metossitripta- mina

5MeO-MIPT (N-isopropil-5-metossi-N- metil-triptamina) (5-methoxy-N- methyl-N-iso- propyltrypta- mine)

5-metiltiopropamina 1-(5-metiltiofen-2-il) propan-2-ammina alfa,5-dimetil -2-tiofeneta- nammina α,5-dimetil-2- tiofenetilam- mina

5,3-AB-CHMFUPPYCA N-(1-ammino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1- (cicloesilmetil)-5- (4-fluorofenil)-1H-pirazol -3- carbossammide 5,3-AB- CHMFUPPICA AB-CHM-1,3- FUPPYCA AB-CHFUPYCA AZ-037 acido 2-(«[1- (cicloesilme- til)-5-(4- fluorofenil)- 1H-pirazol-3- il]carbonil» ammino)-3- metilbutanam- midico N-[1- (amminocarbo- nil)-2-metil- propil]-1- (cicloesilme- til)-5-(4-fluo rofenil)-1H- pirazol-3- carbossam- mide

5,3-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-carbamoil-2,2-dimetil -propil)-5-(4-fluorofenil) -1-pent-4-enil-pirazol-3- carbossammide N2-[5-(4- fluorofenil)-1 -(pent-4-en-1- il)-1H-pirazol -3-carbonil]-3 -metilvalinam- mid 5,3-ADB-4en- PFUPPICA

5,6-dicloro desmetilclorfina 5,6-dicloro-1-«1-[(4- clorofenil)metil] piperidin-4-il»-1,3- diidro-2H-benzimidazol -2-one 5,6-diclo ro-1-«1- [(4-cloro fenil) metil] piperidin -4-il»-2,3 -diidro-1H -1,3-benzo diazol-2 -one 5,6-diclo ro-1-«1- [(4-cloro fenil) metil] piperidin- 4-il»-3H- 1,3-benzo diazol-2- one 5,6-diclo ro-1-(1-(4 -cloroben zil)piperi din-4-il)- 1,3-diidro -2H-benzo [d]imida zol-2-one 1-(1-(4- cloroben zil)piperi din-4-il)- 5,6-diclo ro-1H- benzo[d] imidazol-2 (3H)-one 5,6-diclo rodesmetil clorfina SR 17018 SR-17018 Sr-17018 S186.006

6-APB 6-(2-aminopropil)benzo- furano

6-APDB 6-(2-aminopropil)- 2,3-diidrobenzofurano

6-BR-DMPEA 2-bromo-4,5-dimetossife- niletilammina

6-EAPB (1-(1-benzofuran-6-il)-N- etilpropan-2-amina) (6-(2-ethyla- minopropyl) benzofuran)

6-IT (2-(1H-indol-6-il)-1- metil-etilamina) (6-(2-amino- propyl)indo- le)

6-metil desnitroeto- nitazene 2-[(4-etossifenil) metil]-N,N-dietil- 6-metil-1H- benzimidazol-1- etanammina 2-(2-(4- etossiben- zil)-6- metil-1H- benzo[d] imidazol- 1-il)-N,N- dietiletan -1-ammina 1-[2- (dietilam mino)etil] -2- (p-etos) sibenzil)- 6-metil- benzimi- dazolo 6-metil etodesni- tazene 6-metil etazene 6-metilde- snitroeto- nitazene 6-metilet- odesnita- zene

6-Monoacetilmorfina 3-idrossi-6-acetil- 7,8-deidro-4,5-epossi-N- metilmorfinano 6-MAM

7-[2-([1-(4-cloro-2,5 -dimetossifenil) propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil -3,7-diidro-1H- purina-2,6dione 7-[2-([1-(4-cloro-2,5- dimetossifenil) propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil -3,7-diidro-1H- purina-2,6dione

9-OH-HHC 6,6,9-trimetil-3- pentil-6a,7,8,9,10,10a -esaidro-6H-benzo[c] cromene-1,9-diolo 9-idrossi- esaidro- cannabino- lo 9-idrossi -HHC

10-OH-HHC 6,6,9-trimetil-3- pentil-6a,7,8,9,10, 10a-esaidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1,10-diolo 10-idrossi esaidrocan nabinolo 10-idros) siesa-idro cannabi nolo) 10-OH- esaidrocan nabinolo 10-idrossi -HHC

10-OH-HHC-P 3-eptil-6,6,9-trimetil -6a,7,8,9,10,10a- esaidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1,10-diolo 10-idrossi esaidrocan nabiforolo 10-OH-HHCP 10-idrossi -HHC-P 10-idrossi -HHCP 10-OH-esai drocannabi forolo

25E-NBOH 2-[[2-(4-etil-2,5 -dimetossi-fenil) etilamino] metil] fenolo

α-D2PV 1,2-difenil-2- (pirrolidin-1-il)etan -1-one A-D2PV

α-FHiP 4-mitil-1-fenil-2 -pirrolidin-1-il-pentan -1-one Alfa-PHiP α-pirro- lidinoisoesio- fenone α-pirroli di- noisoesa- fenone α-PiHP alfa-PiHP

αMPip-isoesanofenone 4-metil-2- (4-metilpiperidin -1-il)-1-fenilpentan -1-one αMPip- isoesano- fenone alfa-MPip -isoesa- nofenone α-(4-meti- lpiperi- dina)-isoe sanofenone alfa- (4-metil- piperi- dina)- isoesa- nofenone α-MPipHiP α-MPipiHP alfa- MPipHiP alfa- MPipiHP alfa- MPip-iHP

A-FUBIACA N-(1-adamantil)-2- [1-[(4-fluorofenil)metil] indol-3-il]acetammide N-( (3s,5s,7s) -adamantan-1 -il)-2-(1- (4-fluoroben zil)-1H- indol-3-il) acetammide adamantil -FUBIACA A-FUBIATA AFUBIATA adamantil- FUBIATA adamantil- FUBITA

A-PONASA N-adamantil-4-(pentilossi) naftalene-1-sulfonammide N-(adamantan -1-il)-4- (pentilossi) naftalene -1- sulfonammide N-(1-adaman til)-4- pentossi -naftalene -1-sulfonam mide

AB-CHMINACA N-[(1S)-1-(aminocarbonil) -2-metilpropil]-1-(cicloe- silmetil)-1H- indazol-3-carbossamide

ADB-ESINACA N-(1-ammino-3,3- dimetil-1-ossobutan-2- il)-1-esil-1H-indazol- 3-carbossamide ADB-INACA

AB-FUBINACA N-(1-amino-3-metil-1-ossi- butan-2-il)-1-[(4-fluoro- fenil)metil]in dazol-3-carbossamide

A-PBITMO (adamantan-1-il) (3-pentil-2-tiosso- 2,3-diidro-1H-benzo[d] imidazol-1-il) metanone (3-pentil -2-tios- so-2,3 -diidro -1H-benzi- midazol- 1-il) (trici- clo[3.3. 1.13,7] decan-1- il)meta- none

AB-PINACA N-(1-amino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1-pentil- 1H-indazolo-3-carbossamide

ABO-4en-PINACA N-(1-ammino-1- ossobutan-2-il)-1- (pent-4-en-1-il) -1H-indazol -3-carbossamide ABO -PENINACA

ADB-4en-P-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-5-bromo-1- (pent-4-en-1-il)-1H- indazol-3-carbossammide ADMB-4en-P-5Br -INACA

ADB-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1 -ossobutan-2-il)-5-bromo- 1H-indazol-3-carbossammide 5-bromo-N-(1- carbamoil-2,2- dimetil- propil)-1H- indazol-3- carbossammide

ADB-BUTINACA N-(1-ammino-3,3- dimetil- 1-ossobutan-2-il)-1- butil-1H-indazolo-3-c arbossamide

AMB-FUBINACA Metil-2-(1-(4- fluorobenzil)-1H-indazolo- 3-carbossamide)-3- metilbutanoato

AP-238 1-[2,6-dimetil-4-(3- fenilprop-2-enil)piperazin -1-il]propan-1-one

Acetil-alfa- metilfentanil N-[1-(alfa- metilfeniletil)- 4-piperidil] acetanilide

Acetilbenzilfentanil N-(1-benzil-4-piperidil) -N-fenil-acetamide

Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico estere acetico del 9,10-dideidro- N,N-dietil-6- metilergolina-8-beta- carbossamide

Acetildiidrocodeina estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- N-metil-4,5-epossi- morfinano

ACETILFENTANIL N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamide desmetil- fentanil

acetilmetadolo

Acetorfina 3-O-acetiltetraidro- 7-alfa-(1-idrossi- 1-metilbutil)- 6,14-endoeteno-oripavina acetato di etorfina

ADB-4en-PINACA N-(1-ammino-3,3 -dimetil-1-ossobutan -2-il-1- (pent-4-en-1-il) -1H-indazol-3 -carbossammide ADB- PENINACA

ADB-B-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-l -ossobutan-2-il)-5-bromo- l-butil-1H-indazol-3- carbossammide ADB-BUT-5Br- INACA 5Br-ADB- BUTINACA ADMB-B-5Br- INACA ADB-5'Br- BUTINACA ADB-5'Br- BINACA

ADB-CHMINACA N-[1-(aminocarbonil)-2,2- dimetilpropil]-1- (cicloesilmetil)-1H- indazol-3-carbossamide

ADB-D-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-5-bromo-1- decil-1H-indazol-3- carbossammide 5-bromo-N-(1- carbamoil-2,2- dimetil- propil)-1- decil-indazol- 3-carbos- sammide

ADB-FUBHQUCA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1- (4-fluorofenil)metil-1,4- diidrochinolina-3- carbossammide N-(1-carbamoil -2,2-dimetil- propil)-1-[(4- fluorofenil) metil]-4H- chinolina-3- carbossammide

ADB-FUBIACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1-(4- fluorobenzil)-1H-indol-3- acetammide ADB-FUBIATA AD-18 FUB-ACADB ADB-FUB- Indaneacetam- mide ADB-FUB- Indolilacetam- mide N2-(«1-[(4- fluorofenil) metil]-1H- indol-3-il» acetil)-3- metilvalinam ide 3,3-dimetil-2- (2-(1-(4- fluoro-benzil) -1H-indol-3- il)acetammide) butanammide

ADB-FUBINACA N-[(1S)-1-(aminocarbonil)- 2-metilpropil]-1-[(4-fluo- rofenil)metil]-1H-indazol- 3-carbossamide

ADB-IACA 2-[2-(1H-indol-3- il) acetammide]-3,3- dimetilbutanammide 2-[[2-(1H- indol-3-il) acetil]ammino] -3,3-dimetil- butanammide ADB-IATA

ADB-P-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-5-bromo-1- pentil-1H-indazol-3- carbossammnide ADMB-P-5Br- INACA

ADMB-3TMS-PRINACA N-(1-ammino-3,3-dimetil -1-ossobutan-2-il)-1- (3-(trimetilsilil) propil)-1H-indazol -3- carbossammide N-(1-carbamoil -2,2-dimetil -propil)-1- (3-trime tilsililpro pil)indazol -3-carbos sammide ADB-3TMS -PRINACA

ADMB-5en-HEXINACA N-(1-ammino-3,3-dime- til-1-ossobutan-2-il)- 1-(es-5en-1-il)-1H- indazol-3-carbossammi- de N-[1-(ammi nocarbonil )-2,2-di- metilpro- pil]-1-(5- esen-1-il )-1H-in- dazol-3- carbossam- mide N-(1-carba moil-2,2- dimetil- propil)-1- indazol-3- carbossam mide ADB-5en- HEXINACA ADB-5en-HE NICA ADB-5en- HxINACA ADMB-5en- HINACA

ADMB-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil -1-ossobutan-2-il) -1H-indazol-3- carbossammide MAB-INACA ADB-INACA

AFLOQUALONE 6-Amino-2-(fluorometil)-3 -(2-metilfenil)-3H-china- zolin-4-one HQ-495

Alcaloidi totali dell'oppio

ALEPH-2 1-[4-(etilsulfanil)- 2,5-dimetossifenil] propan-2-ammina 1-[2,5- dimetossi -4- (etilt- io)fenil] propan-2- ammina 1-(4- (etil- tio)-2,5- dimetos- sifenil) propan-2- ammina 1-(2,5- dimetossi- 4-etiltio -fenil)-2- amminopro- pano 2-(4- etilsul- fanil-2,5- dimetossi- fenil)-1- metil- etilammina 4-(etil- tio)-2,5- dimetossi- α-metilbe- nzene- etanammina 2,5-dime- tossi-4- etiltioam- fetamina

Alfacetilmetadolo alfa-3-acetossi- 6-dimetilamino- 4,4-difenileptano alfa- acetilmetadone

Alfameprodina alfa-1-metil-3-etil- 4-fenil-4- propionossipiperidina

Alfametadolo alfa-6-dimetilamino-4,4- difenil-3-eptanolo

Alfametilfentanil N-[1-(alfa- metilfeniletil)- 4-piperidil]propioanilide

Alfametiltiofentanil N-(1-[1-metil- 2-(2-tienil)etil]- 4-piperidil]propioanilide

alfa-PCYP 2-cicloesil-1-fenil-2 -(pirrolidin-1-il)etan -1-one 2-ciclo esil-1- fenil-2- (1-pirroli dinil)- etanone α-pirroli dinocicloe silfenone α-PCYP

alfa-PEP 1-fenil-2-(pirrolidin- 1-il)eptan-1-one PV-8 alfa-PHPP α-PHPP

alfa-PHP (2-(pirrolidin-1-il)-1- (fenil)esan-1-one) (α-Pyrro- lidinohexio- phenone), (α-pirro- lidinoesano- fenone), (α-PHP)

Alfaprodina alfa 1,3-dimetil-4-fenil- 4-propionossipiperidina

alfa-PVP (1-fenil-2-(1-pirrolidi- nil)-1-pentanone) ( (RS)1-fenil- 2-(1-pirroli- dinil)-1-pen- tanone), (alfa-pirroli- dinovalerofe- none), (α-PVP)

ALFA - PVT (2-(pirrolidin-1-il)-1- (tiofen-2-il)pentan-1-one) (Alpha-pyrrol- idinopentioth- iophenone) (alfa-pirro lidinopentioti ofenone) (α-PVT)

Alfentanil

Allilprodina 3-allil-1-metil-4-fenil- 4-propionossipiperidina

AM-2201 1-(5-fluoropentil)-1H- indol-3-il metanone

AM-694 1-[(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-il)- (2-iodofenil)metanone 1-(5-fluoro- pentil)-3-(2- iodobenzoil) indolo

Amfepramone Dietilpropione

Amfetamina (±)-alfa- metilfeniletilamina

Amide dell'acido lisergico 9,10-dideidro- 6-metilergolina- 8-beta-carbossamide

Aminorex 2-amino-5-fenil-2- ossazolina

AMT 2-(1H-indol-3-yl)-1 -methyl-ethylamine Alpha- metiltripta- mina (AMT)

Analoghi di struttura derivanti da INDAZOL- 3-CARBOSSAMIDE

Analoghi di struttura derivanti da INDOL-3- CARBOSSAMIDE

Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil- 1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale

Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo

Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo

Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo

Analoghi di struttura e derivati del fentanil (vedi nota descrittiva in calce alla Tabella)

analogo pent-4-ene di MDA 19 N-[(Z)-(2-osso-1-pent-4- enil-indolin-3-ilidene) ammino]benzammide) N'-[(3Z)-2- osso-1-(pent-4 -en-1-il)-2,3- diidro-1H- indol-3-ilide- ne] benzoidrazide N'-[(3Z)-2- osso-1-(pent-4 -en-1-il)-1,2- diidro-3H- indol-3-ili- dene]benzoi- drazide BZO-4en- POXIZID BZO-4en- PentOXIZID 4en-MDA-19

analogo 5-fluoropentile di MDA 19 N-[(Z)-[1-(5-fluoropentil) -2-osso-indolin-3-ilidene] ammino]benzammide N'-[(3Z)-1-(5- fluoropentil)- 2-osso-1,2- diidro-3H- indol-3- ilidene] benzoidrazide N'-(1- (5- fluoropentil)- 2-ossoindolin- 3-ilidene) benzoidrazide 5F-MDA-19 5F-BZO-POXIZID BZO-5F- POXIZID

Anileridina estere etilico dell'acido 1-para- aminofeniletil- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico alidina

AP-237 1-[4-(3-fenilprop-2-en-1- il)piperazin-1-il]butan-1- one Bucinnazina

APP-FUBINACA N-(1-amino-3-fenil-1-ossi- propan-2-il)-1-[(4-fluoro- fenil)metil]- 1H-indazol-3 -carbossamide

Argyreia nervosa semi

armalina

armina

Ayahuasca, estratto, macinato, polvere armalina, armina, DMT

Banisteriopsis caapi

BB-22 1-(cicloesilmetil)-1H-in- dolo-3 acido carbossilico- 8-chinolinil estere]

BDMT 2,2'-(1H,1'H- [2,2'-biindol] -3,3'-diil)bis (N,N-dimetiletan -1-ammina 2,2-bis -DMT

Benzetidina estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico benzilos- sietil- norpetidina

Benzilfentanil N-(1-benzylpiperidin-4-yl) -N-phenylpropanamide N-fenil-N-[1- (fenilmetil)-4 -piperidinil]- propanamide

Benzilmorfina 3-O-benzilmorfina ipesandrina

Benzilpiperazina (BZP) N-Benzilpiperazina 1-Benzil- piperazina

Benzitramide 1-(3-ciano-3,3-difenil- propil)-4-(2-ossi- 3-propionil-1-benzi- midazolinil)-piperidine

Benzodiossolfentanil N-phenyl-N-[1-(2-phenyle- thyl)piperidin-4-yl]-2H- 1,3-benzodioxole-5-carbo- xamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-2H-1,3- benzodiossol- 5-carbos samide

Benzoilfentanil N-(1-phenetylpiperidin-4- yl)-N-phenylbenzamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]benzamide Fenilfenta- nil

Benzoiloilbenzil- fentanil N-(1-benzil-4-piperidil) -N-fenil-benzamide

Betacetilmetadolo beta-3-acetossi- 6-dimetilamino- 4,4-difenileptano

Beta-idrossifentanil N-[1-(beta-idrossi- feniletil)-4-piperidil] propioanilide

Beta-idrossimetil- 3-fentanil

Betameprodina beta-1-metil-3-etil- 4-fenil-4- propionossipiperidina

Betametadolo beta-6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-eptanolo

Betaprodina beta-1,3-dimetil- 4-fenil-4- propionossipiperidina

BK-2C-B (2-Ammino-1-(4-bromo-2,5- dimetossifenil)etanone) (2-Amino-1-(4- bromo-2,5-di- methoxyphenyl) ethan-1- one)

BMDP 1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(benzilamino)propan-1- one

BOD 2-(2,5-dimetossi-4-metil- fenil)-2-metossietan-1- ammina

BOH-2C-B 2-ammino-1-(4-bromo-2,5- dimetossifenil)etanolo ß-idrossi- 2C-B

BOH-PHP 1-fenil-2-(pirrolidin-1- il)esan-1-olo α-PHP M1

Bromadolina 4-bromo-N- (2- (dimetilamino) cicloesil) benzamide Bromadolina /U4793e U4793e U47931E

Bromadolina/U4793e 4-bromo-N-(2- (dimetilamino) cicloesil) benzamide

Brorfina 1-[1-[1-(4-bromofenil) etil]-4-piperidinil]-1,3- diidro-2H-benzimidazol-2- one

BUFEDRONE (2-(metilamino)-1- fenilbutan-1-one) (α - methy lam- ino-butyrophe- none)

Butilone 1-(1,3-benzodiossol-5- il)-2-(metilamino) butan-1-one bk-MBDB

BUTIRFENTANIL (N-fenil-N-[1-(2-feniletil )-4-piperidinil]-butanami- de)

Butirrato di diossafetile 4-morfolino-2,2- difenilbutirrato di etile

butonitazene 2-[(4-butossifenil) metil]-N,N-dietil -5-nitro-1H -benzimidazol-1- etanamina Butossini- tazene

Carbonil-bromadolo (4-bromofenil)-(1- (dimetilammino)-4-idrossi- 4-fenetilcicloesil) metanone

Carfentanil methyl 1-(2-phenylethyl)-4 -(N-propanoylanilino)pipe- ridine-4-carboxylate acido 4-[(1- ossopropil)- fenilammino]-1 -(2-feniletil) -4-piperidin- carbossilico metil estere acido 4-[(1- ossopropril)- fenilammino)-1 -(2-feniletil) -4-piperidi- noico metil estere

Catha edulis pianta

Catina (+)-norpseudoefedrina

Catinone (-)-(S)-2-aminopropio- fenone

CH-BINACA 1-butil-N-cicloesil- 1H-indazol-3-carbossam mide CH-BUTINA- CA

Chetobemidone 4-meta-idrossifenil- 1-metil-4- propionilpiperidina

CH-FUBBMPDORA N-«5-bromo-1- [(4-fluorofenil) metil]-4-metil-2-osso -1,2-diidropiridin-3 -il»cicloesancarbos sammide N-[5-bromo -1-[(4-fluoro fenil)metil] -4-metil-2 -osso-3- piridil] cicloesancar bossammide

CH-FUBIACA N-cicloesil-2-(1-(4- fluorobenzil)-1H-indol-3 -il)acetammide CH-FUBIATA CHX-FUBIACA

CHM-MDA-19 N-[(Z)-[1-(cicloesilmetil) -2-osso-indolin-3-ilidene] ammino]benzammide cicloesilmetil MDA-19 (cicloesilme til) MDA-19 BZO-CHMOXIZID N'-[1-(cicloe silmetil)-2- osso-1,2- diidro-3H- indol-3- ilidene]benzo idrazide

CHM-MDMB-CHMINACA Cicloesilmetil 2-(1-(cicloesilmetil)- 1H-indazol-3-carbos- sammide)-3,3-dimetil- butanoato CH-MDMB- CHMINACA

CH-IACA N-cicloesil-2- (1H-indol-3-il)acetammide N-cicloesil -1H-indol -3-acetammide CH-IATA

CH-PIACA N-cicloesil-2-(1-pentil-1H -indol-3-il) acetammide CH-PIATA CHX-PIACA

Ciclopentilfentanil N-(1-phenylethylpiperidin- 4-yl)-N-phenylcyclopenta- necarboxamide N-(1-fenile- tilpiperidin-4 -il)-N-fenil- ciclopentane carbossamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil)- 4-piperidil] ciclopentane- carbossamide

Ciclopropilfentanil N-phenyl-N-[1-(2-pheyle- thyl)piperidin-4-yl]cyclo- propanecarboxamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]ciclopropa- nocarbossa- mide

ciclorfina 3-(3-«1-[1-(4-cloro- fenil)etil]piperidin -4-il»-2-osso-2,3-di- idro-1H-1,3-benzimida- zol-1-il)propano nitrile 3-[1-[1-(4 -cloro fenil)etil ]-4-pipe- ridinil]-2 ,3-diidro- 2-osso-1H- benzimida- zol-1-pro panoni- trile 3-(1-[1-(4 -cloro- fenil)etil ]piperidin -4-il)-2- osso-2,3- diidro-1H- benzimida- zol-1-pro- panoni- trile N-propano- nitrile clorfina N-propano- nitrile clorofina cicloro- fina

Clonitazene 2-para-clorobenzil- 1-dietilaminoetil- 5-nitrobenzimidazolo

Coca foglie

Cocaina estere metilico della benzoilecgonina

Codeina

Codossima diidrocodeinone- 6-carbossimetilossima

CP 47,497 (2-[(1R,3S)-3- idrossicicloesil]-5-(2- metilottan-2-il)fenolo

CP47,497-omologo C8 (2-[(1R,3S)-3- idrossicicloesil]-5-(2- metilnonan-2-il)fenolo

Crotonilfentanil N-fenil-N-[1- (2-feniletil)- 4-piperidinil]- 2-butenamide

Cumil-BC-HpMeGaClone- 221 5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il) metil)-2-(2-fenilpropan-2- il)-2,5-diidro-1H-pirido [4,3-b]indol-1-one Cumil-NB- MeGaClone

CUMIL-CHSINACA 1-(cicloesilsulfonil)-N- (2-fenilpropan-2-il)-1H- indazol-3-carbossammide CUMYL-CHSINACA CUMIL- CICLOESANOSUL- FONIL-INACA

CUMIL-1Cl-CHSINACA 1-(1-clorocicloesil) sulfonil-N-(1-metil-1- fenil-etil)indazol-3- carbossammide 1-( (1-cloroci cloesil)sulfon il)-N-(2-fenil propan-2-il)- 1H-indazol-3- carbossammide CUMYL-1Cl- CHSINACA Cumil-CloroCi cloesanSulfo nil-Indazol CarbossAmmide

CUMIL-3TMS-PRINACA N-(2-fenilpropan-2- il)-1-(3-(trimetilsi- lil)-propil)-1H- indazol-3-c arbossammide N-(1-meti- l-1-fenil- etil)-1- 3-trime- tilsilil- propil)in- dazol-3- carbossam- mide CUMYL-3TMS -PrINACA cumyl- 3TMS-PRI- NACA cumyl- 3TMS-PrI- NACA CUMYL- 3TMS-PRI- NACA

CUMIL-4CN-B7AICA 1-(4-cianobutil)-N- (2-fenilpropan-2-il)-1H- pirrolo[2,3-b]piridin- 3-carbossamide

CUMIL-4CN-BINACA 1-(4-cianobutil)-N- (1-metil-1-fenil-etil) indazolo-3-carbossamide

CUMIL-EINACA 1-etil-N-(2-fenilpro pan-2-il)-1H-indazol-3 -carbossammide 1-etil-N- (1-metil-1 -fenil- etil) indazol-3- carbossam mide CUMYL- EINACA

CUMIL-FUBINACA 1-[(4-fluorofenil)me til]-N-(2-fenilpropan- 2-il)-1H-indazol-3-car bossammide 1-(4-fluo robenzil)- N-(2-fenil propan-2- il)-1H- indazol-3- carbossam mide 1-[(4-fluo rofenil)me til]-N-(1- metil-1- fenil-etil )indazol- 3-carbos sammide 1-[(4-fluo rofenil)me til]-N-(1- metil-1- feniletil )-1H-inda zol-3-car bossammide SGT-149 cumil- FUBINACA

CUMIL-INACA N-(2-fenilpropan-2-il)-1H -indazol-3-carbossammide N-(1-metil-1- fenil-etil)-1H -indazol-3- carbossammide CUMYL-INACA

CUMIL-NBMICA 1- (biciclo [2.2.1] eptan -2- ilmetil) -N-(2- fenil- propan -2-il) -1H-indol -3- carbos- sammide

CUMIL-NBMINACA (1-(biciclo[2.2.1] eptan-2-il)metil) -N-(2-fenilpropan -2-il) -1H-indazol -3-carbossammide SGT-152

CUMIL-PeGACLONE 2-(1-metil-1-fenil-etil)- 5-pentil-pirido[4,3- b]indol-1-one

CUMIL-5F-PINACA 1-(5-Fluoropentil)-N-(1- metil-1-feniletil)-1H- indazol-3-carbossamide SGT-25

CUMIL-TsINACA N-(2-fenilpropan-2-il)-1- tosil-1H-indazol-3- carbossammide N-(1-metil-1- fenil-etil)-1- (p-tolilsulfon il)indazol-3- carbossammide Cumil-TsINACA

DALT N-[2-(1H-indol-3-il)etil] -N-prop-2-enilprop-2-en-1- amina N,N-diallil- triptamina

delta-8-THC-C8 3-octil-6a,7,10,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-octil- 6,6,9-tri metil-6a, 7,10,10a- tetraidro benzo[c] cromen-1 -olo 3-octil-6, 6,9-trime til-6a,7, 10,10a- tetraidro -6H-benzo [c]cromen -1-olo (6a,7,10, 10a-tetra idro-6,6, 9-trimetil -3-octil- 6H-dibenzo [b,d]piran -1-olo 6,6,9-tri metil-3- octil-6a, 7,10,10a- tetraidro- 6H-dibenzo [b,d]piran -1-olo 3-octil- delta-8- THC JWH-138 3-octil-Δ8 -THC Δ8-THC-C8 Δ8-tetrai drocannabi nolo-C8 Δ8-THC- octile

delta-8-THC- metilcarbonato metil6,6,9-trimetil-3 -pentil-6a,7,10,10a- tetraidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ile carbonato metil(6,6, 9-trimetil -3-pentil- 6a,7,10, 10a-tetrai drobenzo [c]cromen- 1-olo) carbonato metil(6,6, 9-trimetil -3-pentil -6a,7,10, 10a-tetra idro-6H- benzo[c] cromen-1 -olo) carbonato delta-8- tetraidro cannabino lo-metil carbonato Δ8-THC- metilcarbo nato Δ8-tetrai drocannabi nolo- metilcar bonato delta-8- THC-O- metilcar bonato Δ8-THC-O- metilcar bonato

delta-8-THCB

delta-8-THCH 3-esil-6a,7,10,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-esil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,10,10 atetraidro benzo[c] cromen-1 -olo delta-8- THCH delta-8- tetraidro- cannabi- esolo Δ8-tetrai- drocanna- binolo-C6 Δ8-THC-C6 4'-esil- Δ1(6)- tetraidro- cannabi- nolo n-esil-Δ- tetraidro- cannabi- nolo n-esil-Δ8 -THC n-esil- delta-8- THC JWH 124

delta-8-THCP 3-eptil-6a,7,10,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-eptil-6, 6,9-trime- til-6a,7, 10,10a- tetraidro- benzo[c] cromen-1 -olo JWH 091 Δ8-THCP Δ8-tetrai- drocan- nabiforolo Δ8-THC-C7 THC-C7 Δ8-THC- eptil THC-eptil

delta-8-THCV 3-propil-6a,7,10,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 6a,7,10, 10a-tetra- idro-6,6,9 -trimetil- 3-propil- 6H-dibenzo [b,d]piran -1-olo 6,6,9-tri- metil-3- propil-6a, 7,10,10a- tetraidro -6H-diben- zo[b,d]pi- ran-1-olo 6,6,9-tri- metil-3- propil-6a ,7,10,10a- tetraidro- benzo[c] cromen-1- olo ∆8-THCV delta-8- THV) ∆8-THV delta-8- tetraidro- cannabiva rina ∆8-tetra idrocanna- bivarina propil- delta-8- THC propyl-∆8 -THC propil- delta-8- tetra- idrocanna- binolo propil-∆8- tetra- idrocanna binolo n-propil-) delta-8- tetra- idro- cannabi- nolo n-propil- ∆8-tetra- idrocanna binolo O-4395 ∆1(6)- tetra idro cannabidi- varolo

Delta-8-trans- tetraidrocannabinolo (THC)

delta-9-THC-C8 3-octil-6a,7,8,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-octil-6, 6,9-trime til-6a,7, 8,10a- tetraidro benzo[c] cromen-1 -olo 3-octil-6, 6,9-trime til-6a,7, 8,10a- tetraidro -6H-benzo [c]cromen -1-olo 6,6,9-tri metil-3- octil-6a, 7,8,10a- tetraidro benzo[c] cromen-1 -olo 6,6,9-tri metil-3- octil-6a, 7,8,10a- tetraidro- 6H-dibenzo [b,d] piran-1- olo 3-octil -delta-9 -THC 3-octil-Δ9 -THC Δ9-THC-C8 Δ9-THC-JD Δ9-THC- octile Δ9-tetrai drocannabi nolo-C8

delta-9-THC- metilcarbonato Metil 6,6,9-trimetil-3 -pentil-6a,7,8,10a- tetraidro-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ile carbonato delta-9- tetraidro cannabinol -metilcar bonato delta-9- THC-O- metilcar bonato Δ9-THC-O- metilcar bonato Δ9-THC- metilcar bonato Δ9-tetra idrocan nabinol- metilcarbo nato

delta-9-THCH 3-esil-6a,7,8,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-esil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,8,10a -tetraidr- obenzo[c] cromen-1 -olo 3-esil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,8,10a -tetraidro -6H-benzo [c]cromen -1-olo delta-9- THCH delta-9- tetraidro- cannabie- solo Δ9-THCH tetraidro- cannabie- solo tetraidro- cannabin- olo-C THC-C6 n-esil- Δ9-THC n-esil- delta-9- THC Δ9- Paraesil

delta-9-THCV 3-propil-6a,7,8,10a -tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 6a,7,8,10a -tetraidro -6,6,9- trimetil- 3-propil- 6H-dibenzo [b,d]piran -1-olo 6,6,9- trimetil-3 -propil- 6a,7,8,10a -tetraidro -6H- dibenzo [b,d]piran -1-olo 6,6,9- trimetil-3 -propil- 6a,7,8,10a -tetra idrobenzo [c]cromen -1-olo tetraidro- cannabiva- rina ∆9-THCV ∆9 -tetra- idrocanna- bivarina delta-9- tetraidro- (cannabi- varina THCV THC-V n-propil- ∆9 -tetra- idrocanna- binolo n-propil- delta-9- tetraidro- cannabino- lo tetraidro- cannabiva- rolo ∆9- tetraidro- cannabiva- rolo ∆9 -THV THV ∆9 -trans- tetraidro- cannabiva- rina tetraidro- cannabino- lo-C3 THC-C3 O-4394 ∆9 (10)-te- traidro- cannabi- novarolo

Delta-9-trans- tetraidrocannabinolo (THC) (6aR,10aR)-6a,7,8,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-3-pentil- 6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo

Deossimetossietamina 2-(etilammino)-2 -(3-metilfenil)- cicloesanone DMXE

Descloroketamina 2-(metilamino) -2-fenil-cicloesanone

descloro-N-etil- ketamina (2-(etilamino)-2-fenilci- cloesanone) (2-(ethylami- no)-2-phenyl- cyclohexan-1- one)

desmetilmoramide 4-(4-morfolinil)-2,2- difenil-1-(1-pirrolidinil )-1-butanone 1-(4-morfolino -2,2- difenilbutirr- il)pirrolidina R530

desnitroclonitazene 2-«2-[(4-clorofenil)- metil]-1H-1,3-benzimi- dazol-1-il»-N,N-dieti- letan-1-ammina 2-[2-[(4- -cloro- fenil)me- til]benzi- midazol-1- il]-N,N- dietil- etanammina [2-[2-(4- cloro- benzil)- benzoimi- dazol-1-il ]-etil]- dietil- ammina 2-[2-[(p- cloro- benzil] benzimida- zol-1-il]- N,N-dietil -etanam- mina 2-(p-clo- robenzil)- 1-(2-die- tilammi- noetil)- benzimida- zolo clodesni- tazene clodesni- tronitaze ne

Desomorfina diidrodesossimorfina

Destroamfetamina (+)-alfa- metilfeniletilamina dexamfe- tamina desamfe- tamina

Destromoramide (+)-4-[2-metil-4-osso- 3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)butil]- morfolino)

Destromoramide intermedio

DET (N,N-dietiltriptamina) 3-[2-(dietilamino)etil] indolo

Diampromide N-[2-(metilfeniletilamino) -propil]propioanilide

Dicloropano Metil 3-(3.4-diclorofenil) -8-metil-8-azabiciclo [3.2.1]octano-2- carbossilato) RTI-111

Dietiltiambutene 3-dietilamino-1,1-di- (2'-tienil)-1-butene

Dietilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico

difenidina 1-(1,2-difeniletil) piperidina

Difenossilato estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenil- propil)-4-fenilpiperidin- 4-carbossilico

Difenossina acido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4- fenilisonipecotico

Diidrocodeina

Diidroetorfina 7,8-diidro-7-alfa- [1-(R)-idrossi- 1-metilbutil]-6,14-endo- etanotetraidrooripavina

Diidromorfina (5-alfa,6-alfa)- 4,5-epossi-17-metil- morfinan-3,6-diolo paramorfano

Dimefeptanolo 6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-eptanolo

Dimenossadolo 2-dimetilaminoetil- 1-etossi-1,1- difenilacetato

Dimetiltiambutene 3-dimetilamino-1,1- di-(2'-tienil)-1-butene

dipentilone

dipianone 4,4-difenil-6-(pirrolidin- 1-il)eptan-3-one pipadone diconal N-pirrolidino- metadone dipipanone pirrolidinil Hoeschst 10819

Dipipanone 4,4-difenil-6-piperidin- 3-eptanone fenilpiperone

DMA (2,5-dimetossi- amfetamina) (±)-2,5-dimetossi- alfa-metilfeniletilamina

DMHP (1-idrossi-3(1,2- dimetileptil)- 7,8,9,10-tetraidro- 6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo[b,d]pirano) 3-(1,2-dimetileptil)- 7,8,9,10-tetraidro- 6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo

DMT (N,N-dimetiltriptamina) 3-[2-(dimetilamino)etil] indolo N,N-dimetil- 1H-indol-3- etanamina

DOB (4-bromo-2,5- dimetossiamfetamina) (±)-4-bromo- 2,5-dimetossi-alfa- metilfeniletilamina brolamfetamina

DOC 4-cloro-2,5-dimetossiamfe- tamina

DOET (4-etil-2,5- dimetossiamfetamina) (±)-4-etil-2,5-dimetossi- alfa-feniletilamina

DOM (4-metil-2,5- dimetossiamfetamina) 2,5-dimetossi-alfa,4- dimetilfeniletilamina STP

DOT 1-[2,5-dimetossi-4- (metiltio)fenil]propan-2- amina

DPT N-[2-(1H-indol-3-il)etil]- N-propilpropan-1-amina Dipropiltri- ptamina

Drotebanolo 3,4-dimetossi-17-metil- morfinan-6-beta,14-diolo ossimetebanolo

Ecgonina acido 3-beta-idrossi- 1-alfa-H,-5alfa-H- tropan-2-beta- carbossilico

EDMB-4en-PINACA Etil 3,3-dimetil-2-«[1 -(pent-4-en-1-il)- 1H- indazol-3-carbonil] ammino»butanoato Etil 3,3- dimetil-2- (1-(pent-4 -en-1-il)- 1H-indazol -3-carbos sammide)bu tanoato etil 3,3- dimetil-2- (1-(pent- 4-enilinda zol-3-car- bonil)ammi no]buta- noato etil 3- metil-N-[1 -(pent-4- en-1-il)- 1H-indazol -3-carbo- nil]valina to etil 3- metil-N-[1 -(pent-4- en-1-il)- 1H-indazol -3-carbo- nil]-L- valinato 3-metil-N- [[1-(4-pen ten-1-il)- 1H-indazol -3-il]car- bonil]- valina, etil estere

EDMB-PINACA etil 3,3-dimetil-2- [(1-pentilindazolo-3- carbonil)ammino] butanoato etil 3-metil-N -(1-pentil-1H- indazolo-3- carbonil) valinato

Efenidina N-etil-1,2-difeniletanami- na NEDPA

efinazone 2-etil-3- fenilchinazolin-4(3H)- one 2-etil-3- fenil- chinazolin -4-one 2-etil-3- fenil- 4(3H)-chi- nazolinone

EPT N-(2-(1H-indol-3-il) etil) -N-etilpropan-1-ammina

Eroina diacetilmorfina diamorfina

Esaidrocannabiesolo 3-esil-6a,7,8,9,10,10a -esaidro-6,6,9- trimetil-6H- dibenzo[b,d]pi ran-1-olo HHCH, 3-esil-6,6 ,9 -trimetil -6a,7,8,9, ,10a- esaidroben zo [c]cromen -1-olo HHC-H

Estere metilico dell'acido lisergico Metil 7-metil -6,6a, 8,9-tetraidro-4H- indolo [4,3-fg] chinolina-9-carbossilato

Etazene 2-[(4-etossifenil)metil]- N,N-dietil-1H- benzimidazolo-1- etanamina

ETH-LAD ( (6aR,9R)-N,N-dietil-7- etil-4,6,6a,7,8,9- esaidroindolo-[4,3-fg]chi- nolina-9-carbossamide) (6-ethyl-6- nor-lysergic acid diethyla- mide)

etilene isotonitazepina 5-nitro-2-(2-«4-[( propan--2-il)ossi] »etil)-1-[2-( pirrolidin-1-il)etil] -1H-1,3-benzimidazolo 2-[2-(4- isopropos sifenil) etil]-5- nitro-1-(2 -pirroli din-1-ile til)benzi midazolo N-pirroli- dino etilene isotonita- zene etilene N-pirroli- dino isotonita- zene

etileneossinitazene 2-«2- [(2,3-diidro-1-benzo furan-5-il)metil]-5- nitro-1H-benzimidazol -1-il»-N,N-dietiletan- 1-ammina analogo di etonitaze ne diidro benzofura no 3'- desossi -3',4'-me tilenedios sinitazene diidrofuro nitazene tetraidro furanita zene

ETILFENIDATO etil-2-fenil-2-(piperidin -2-il) acetato

Etilmetiltiambutene 3-etilmetilamino- 1,1-di-(2'-tienil)- 1-butene

Etilmorfina 3-O-etilmorfina

ETILONE (2-(etilamino)-1 -(3,4 metilendiossifenil)- propan-1-one) (2-etilamino-1 -(3,4-metilen- ediossifenil) propan-1-one) Bk-MDEA

etometazene 2-[(4-etossifenil)metil] -N,N-dietil-5-metil -1H-benzimidazolo -1-etanamina 1-[2-(dietilam mino)etil] -2-(p-etos sibenzil)-5 -metil-benzi midazolo; 5-metil etodesnita zene

etonitazepina 2-(4-etossibenzil)-5 -nitro-1-(2- (pirrolidin-1- il)etil)-1H-benzo [d]imidazolo N- pirroli- dino etonita- zene

etonitazepipne 2-(4-etossibenzil)-5-nitro -1-(2-(piperidin-1-il) etil)-1H-benzo[d]imidazolo 2-[(4-etossife nil)metil]-5- nitro-1-[2-(1- piperidil) etil]benzimida zolo 2-[(4-etossif enil)metil]-5- nitro-1-[2-(1- piperidinil) etil]-1H-ben zimidazolo N-piperidinil etonitazene

etonitazene 1-dietilaminoetil-2 -para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo 2-[2-[(4- etossife- nil)metil] -5-nitro- benzimida- zol-1-il] -N,N-die- tiletana- mina

Etorfina tetraidro-7-alfa- (1-idrossi-1-metilbutil)- 6,14-endoeteno-oripavina

Etosseridina estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)- etil]-4-fenilpiperidin- 4-carbossilico

Etriptamina 3-(2-aminobutil)indolo alfa- etiltriptamina

Eutilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(etilamino)butan- 1-one N-Etilbutilone bk-EBDB N-etil butilo- ne

Fenadoxone 6-morfolin-4,4'-difenil- 3-eptanone morfodone; eptazone

Fenampromide N-(1-metil-2-piperi- dinoetil)-propioanilide

Fenazocina 2'-idrossi-5,9-dimetil- 2-feniletil-6,7- benzomorfano fenetilazocina fenobenzorfano

FENBUTRAZATO 2-(3-metil-2-fenilmorfo- lin-4-il)etil 2-fenilbuta- noato

Fendimetrazina

Fenetillina 7-[2-[(alfa- metilfeniletil)amino]etil] teofillina

Fenmetrazina 3-metil-2-fenilmorfolina

Fenomorfano 3-idrossi-N- feniletilmorfinano

Fenoperidina estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3- fenilpropil)-4- fenilpiperidin- 4-carbossilico

Fentanil

Fentermina

FLUBROMAZOLAM 8-bromo-6-(2-fluorofenil) -1-metil-4H-[1,2,4]triazo- lo-[4,3a][1,4 benzodiazepina

Fluetonitazene N,N-dietil-2-[2-[[4- (2-fluoroetossi) fenil]metil]-5- nitro-benzimidazol- 1-il]etanammina N,N-dietil -2-(2-(4- (2-fluoro- etossi) benzil)-5 -nitro-1H -benzo[d] imidazol- 1-il)etan- 1-ammina 2F-Etoni- tazene F-Eto N,N- dietil-2- (2-«[4- (2-fluo- roetossi) fenil] metil»-5- (nitro-1H -1,3- benzimi- dazol-1 -il)etan -1-ammina Fluoro- Etonita- zene 2FEto F-Etoni- tazene 4'-(2- fluoro- etossi) nitazene

fluetonitazepina 2-«[4-(2-fluoroetos si)fenil]metil»-5- nitro-1-[2-(pirrolidin -1-il)etil]-1H-1,3- benzimidazolo 2-(4-(2- fluoroe tossi)ben zil)-5- nitro-1- (2-(pirro lidin-1- il)etil)- 1H-benzo [d]imida zolo F-etonita zepina fluoro- etonitaze pina N-pirroli dino fluetonita zene N-pirroli dino-4' (2-fluo roetossi) nitazene

fluonitazene N,N-dietil-2- «2-[(4-fluorofenil) metil]-5-nitro -1H-benzimidazol -1-il»etan-1-ammina Flunita- zene

Fluoroketamina 2-(2-fluorofenil) -2-metilamino-cicloesanone 2-fluoro- descloroke- tamina 2-FDCK

fluoroxetamina 2-(etilammino)-2- (3-fluorofenil)cicloesan -1-one 3-fluoro -2-osso-PCE 3F-O-PCE 3-fluoro- descloro-Netil ketamina

Folcodina morfoniletilmorfina omocodeina

FUB-NPB-22 Chinolina-8-il- (4-fluorobenzil)-1H- indazolo-3-carbossilato

FUBIAT Acido1-[(4-fluorofenil) metil]-1H-indol-3-acetico Acido 2- (1-(4-fluoro benzil)-1H -indol-3- il)acetico Acido 2- [1-[(4-fluoro fenil)metil] indol-3-il] acetico Acido 2- [1-[(4-fluoro fenil)metil] indol-3-il] etanoico

Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe

Furanilbenzilfentanil N-(1-benzilpiperidin -4-il)-N-fenilfuran-2- carbossamide

Furanilfentanil (N-fenil-N-[1-(2-fenile- til)piperidin-4-il]- furan-2-carbossamide)

furanil UF-17 N-[2-(dimetilammino) cicloesil]-N-fenil-furan- 2-carbossamide

Furetidina estere etilico dell'acido 1-(2- tetraidrofurfurilossietil) -4-fenilpiperidin- 4-carbossilico

G-130 (5,5-dimetil-2-fenil-mor- folina) 5,5-Dimethyl- 2-phenylmor- pholine)

H4-CBD 2-(2-isopropil-5- metilcicloesil)-5- pentilbenzene-1,3- diolo 2-(5-metil -2-propan -2-ilciclo -esil)-5- pentilben -zene-1,3 -diolo 2-[5-metil -2-(1-meti -letil) cicloesil] -5-pentil -1,3- benzene -diolo H4-CBD H4CBD HCBD THD cicloesil CBD

HHC 6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6, 6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-olo esaidrocanna- binolo(HHC) esaidro-CBN HXC

HHC acetato 6,6,9-trimetil-3-pentil- 6a,7,8,9,10,10a-esaidro- benzo [c]cromen-1-ile) acetato esaidrocanna- binolo acetato acetil-esaidro cannabinolo O-acetil-esai- drocannabinolo HHC-O-acetato HHCO HHC-O HHCOA HHCOAc HHC-OAc

HHC-C8 3-octil-6a,7,8,9,10, 10a-esaidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo[b, ,d]piran-1-olo 6,6,9- trimetil- 3-octil-6a ,7,8,9,10, 10a-esa- idrobenzo[ c]]cromeno -1-olo esaidrocan nabinolo- C8 HHC-JD esaidrocan nabioctile

HHC-C9 3-nonil-6a,7,8,9,10, 10a-esaidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 6,6,9- trimetil- 3-nonil- 6a,7,8,9, 10,10a- esaidro benzo[c] cromen-1- olo (6a,9,10a) -6,6,9- trimetil-3 -nonano- 6a,7,8,9, 10,10a-e saidro benzo[c] cromen-1- olo 6,6,9- trimetil- 3-nonil- 6a,7,8,9, 10,10a- esaidro-6H -benzo[c] cromen-1- olo CC9 esaidrocan nabinolo -C9

HHC-P 3-eptil-6a,7,8,9,10,10a- esaidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-olo esaidrocanna- biforolo HHCP

HMMA d,l-4-Idrossi-3- metossimetamfetamina

HHMA 2-(3,4-Diidrossifenil -N-metilpropilamina

HMA d,l-4-Idrossi -3metossiamfetamina

IBOGAINA 12-metossibogamina endabuse

Idrocodone

Idromorfinolo 14-idrossidiidromorfina

Idromorfone

idrossietamina 2-(etilammino)-2-(3- idrossifenil)- cicloesanone HXE 3-HO-2- osso-PCE

Idrossipetidina estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1- metilpiperidin- 4-carbossilico demidone; ossipetidina

Ipomea violacea semi

iso-3-CMC 1-(3-clorofenil)-1- (metilammino)propan-2-one isoclofedrone iso-3- clorometcati- none

iso-3-MMC 1-(metilammino)-1-(3- metilfenil)propan -2-one 1-(meti lammino)-1 -(3-metil fenil) -2-propano ne 1-(meti lammino)-1 -m-tolil) propan-2- one 1-(me tilammino -1-(3-me til fe nil)aceto ne iso-3 -metilmet catinone

iso-(meta-metil- propcatinone) 1-(3-metilfenil)-1- (propilammino)propan-2-one 1-(3-metil- fenil)-1-(pro pilammino) propan-2-one 1-(m-tolil)-1- (propilammino) propan-2-one 3-Me-iso-prop catinone 3-metil-isopro pilcatinone 3-metilisopro pilcatinone 3-MiPC 3-metil-iso- propilcati none

Isobutirfentanil N-(1-fenetilpiperidin- 4-il)-N- fenilisobutirammide iBF

isobutonitazene N,N-dietil-2-(2-«[4- (2-metilpropossi)fenil ]metil»-5-nitro-1H-1,3 -benzimidazol-1-il) etan-1-ammina N,N-dietil -2-[2-[(4- isobutos- sifenil) metil]-5- nitro- benzimida- zol-1-il] etanammina N,N-dietil -2-(2-(4- isobutos- sibenzil)- 5-nitro-1H -benzo[d] imidazol-1 -il)etan-1 -ammina N,N-dietil -2-[2-[[4- (2-metil- propossi) fenil] metil]-5- nitroben- zimidazol -1-il]eta- nammina iso-buto- nitazene

Isometadone 6-dimetilamino-5-metil- 4,4-difenil-3-esanone

isopentedrone (1-metilamino-1-fenil- pentan-2-one)

Isopropil-U-47700 3,4-dicloro-N- [2-(dimetilamino) cicloesil] -N- (propan-2-il) benzamide

Isopropilfenidato propan-2-il fenil (piperidin-2-il)acetato

isotonitazene N,N-dietil-2-[[4-(1-meti letossi)fenil]metil]-5-ni tro-1H-benzimidazol-1-eta namina

isotonitazepina 5-nitro-2-(«4-[(propan -2-il)ossi]fenil» metil)-1-[2- (pirrolidin-1-il) etil]-1H-1,3- benzimidazolo 5-nitro-2- [4-(propan -2-ilossi) benzil]-1- [2-(pir rolidin-1 -il)etil]- 1H-benzi midazolo 2-[(4- isopropos sifenil) metil]-5- nitro-1- (2-pirro lidin-1- iletil)ben zimidazolo 2-(4- isopropos sibenzil)- 5-nitro-1- (2-(pir rolidin-1- il)etil)- 1H-benzo [d]imida zolo 2-(4-iso propossi benzil)-5- nitro-1- [2-(1-pir rolidinil) etil]-1H- benzimida zolo 2-[[4- (1-metile tossi) fenil] metil]-5- nitro-1-[2 -(1-pirro lidinil) etil]-1H- benzimida zolo N-pirroli dino isotonita zene

JWH-018 (naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone

JWH-073 (naftalen-1-il) (1-butil- 1H-indol-3-il)metanone

JWH-122 1-pentil-3-(4-metil- 1-naftoil)indolo 4- metilnaftalen- 1-il-(1- pentilindol- 3-il)metanone

JWH-210 (4-etil-1-naftil)- (1-pentilindol-3-il) metanone

JWH-250 1-pentil-3- (2-metossifenilacetil) indolo 2-(2- metossifenil)- 1-(1- pentilindol- 3-il)etanone

Ketamina (±)-2-(2-clorofenil)- 2-(metilamino) cicloesanone

Ketobemidone

Levoamfetamina (-)-(R)-alfa- metilfenil-etilamina

Levofenoacilmorfano (1)-3-idrossi-N- fenacilmorfinano

Levometamfetamina (-)-N,alfa- dimetilfeniletilamina

Levometorfano (-)-3-metossi-N- metilmorfinano

Levomoramide (-)-4-[2-metil-4-ossi- 3,3-difenil-4- (1-pirrolidinil)-butil] morfolina

Levorfanolo (-)-3-idrossi-N- metilmorfinano

lisdexamfetamina

lofofina 2-(7-metossi-1,3- benzodiossol-5-il) etanammina 3-metossi- 4,5-metile nediossife niletilam mina 3-metossi- 4,5-(metil enedios si)fenile tilammina 7-metossi- 1,3-benzo diossol-5 -etanam mina 2-(7-metos sibenzo[d] [1,3]dios sol-5-il) etanammina 2-(7-metos si-2H-1,3- benzodios sol-5-il) etan-1 -ammina MMDPEA omomiristi cilammina

Lophophora Williamsii pianta (Peyote)

LSD (Dietilamide dell'acido lisergico) 9,10-dideidro- N,N-dietil-6- metilergolina-8-beta- carbossamide (+)-lysergide; (+)-N, N-dietil- lysergamide; LSD 25

M-ALFA-HCMA 3-(2H-1,3-benzodiossol -5-il)-2-idrossi-N,2 -dimetil-3- (metilammino)propa- nammide 3-(benzo [d][1,3] diossol-5 -il)-2 -idrossi -N,2- dimetil-3- (metilam- mino) propenam- mide

MALT N-[2-(1H-indol-3-il) etil]-N-metilprop -2-en-1-ammina Metilalli- ltrip- tamina

MAM-2201 1-(5-fluoropentil)-3- (4-metil-naftoil)indolo

Mazindolo

MBDB (N-metil-(3,4- metilendiossifenil) -2-butanamina N-metil-alfa-etil- 3,4-metilendiossi- feniletilamina

mCPP 1-(3-clorofenil)piperazina Meta- clorofenil- piperazina

MDA (3,4- metilendiossiamfetamina) tenamfetamina alfa-metil- 3,4-(metil- endiossi)- feniletilamina

MDA 19 N-[(Z)-(1-esil-2-ossoindol -3-ilidene)ammino] benzammide N'-(1-esil-2- ossoindolin-3- ilidene) benzoidrazide N'-[(3Z)-1- esil-2-osso- 1,2-diidro-3H- indol-3- ilidene]benzo- benzoidrazide

MDAI 5,6-Metilendiossi- 2-aminoindano

MDEA (3,4- metilendiossi- etilamfetamina) (±)-N-etil-alfa-metil- 3,4-(metilendiossi) feniletilamina MDE; N-etil-MDA

MDMA (3,4-metilendiossi- metamfetamina) (±)-N,alfa-dimetil- 3,4-(metilendiossi) feniletilamina ecstasy; N,alfa- dimetil- omopipero- nilamina

MDMB-4en-P-5Br-INACA Metil2-«[5-bromo-1- (pent-4-en-1-il)-1H- indazol-3-carbonil] ammino»-3,3-dimetilbu- tanoato metil2-[ (5-bromo-1 -pent-4- enil- indazol-3- carbonil) ammino]-3, 3-dimetil -butanoato metilN-[ 5-bromo-1- (pent-4-en -1-il)-1H- indazol-3- carbonil]- 3-metilva- linato MDMB-5Br- 4en-PINACA MDMB-5'Br- 4en-PINACA MDMB-4en-P -5'Br- INACA

MDMB-4EN-PINACA

MDMB-5Br-INACA Metil 2-(5-bromo-1H- indazol-3-carbossammide)- 3,3-dimetilbutanoato Metil2-[(5- bromo-1H- indazol-3- carbonil) ammino]-3,3- dimetilbuta- noato MDMB-5-bromo- INACA

MDMB-7Br-INACA Metil 2-(7-bromo-1H- indazol-3-carbossammide) -3,3-dimetilbutanoato Metil 2-[(7-bromo -1H-indazol -3-carbonil) ammino]-3,3 -dimetil- butanoato MDMB-7- bromo- INACA

MDMB-BINACA buta Metil 2-(1-butil-1H- indazol-3-carbossa- mmide)-3,3-dimetilbu- tanoato metil N- 1-butil- 1H-indazo- l-3-carbo nil)-3- metil-L- valinato MDMB- BUTINACA

MDMB-CHMICA Metil-3,3-dimetil-2-«[(1- (cicloesilmetil)-1H-indol- 3-il)carboni l]amino»butanoato N-«[1-(cicloe- silmetil)-1H- indol-3-il] carbonil»-3- metil-valina, metil estere

((MDMB-FUBINACA))

((metil2-(1-(4-fluoro))

((benzil)-1H-indazol-3-))

((carbossammide)-3,3-))

((dimetilbutanoato))

((metil N-«))

(([1-(4-fluo))

((robenzil)-))

((1H-indazol))

((-3-il]))

((carbonil»-))

((3-metilva))

((linato))

((metil2-))

(( (1-(4-))

((fluoro))

((benzil)-))

((1H-indazol))

((-3-carbos))

((sammide)-))

((3,3-dime))

((tilbuta))

((noato))

((MDMB(N)-))

((BZ-F))

MDMB-INACA metil 2-(1H-indazol-3- carbossammide)-3,3- dimetilbutanoato metil N- (1H-indazol-3- carbonil)-3- metilvalinato

MDMB-PCZCA Metil 3,3-dimetil-2-(9- pentil-9H-carbazol-3- carbossamide)butanoato

MDMB-PINACA Metil 3,3-dimetil-2-[ 1-pentil-1H-indazol-3- carbonil)ammino]butano ato Metil 2-(1 -(pentil)- 1H-indazol -3-carbos- sammide)-3 ,3-dimetil butanoato metil 3-metil-N- (1-pentil- 1H-indazol -3-carbo- nil)-L- valinato 3-metil-N- [(1-pentil -1H-inda- zol-3-il) carbonil]- L-valina metil este re

MDPBP 1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(pirrolidin-1-il)butan-1 -one 3',4'- metilendiossi- α-pirrolidino- butirofenone

MDPHiP 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -4-metil-2-pirrolidin-1-il -pentan-1-one MDPHiP

MDPHP 1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(pirrolidin-1-il)esan- 1-one metilendiossi- α-pirroli- dinoesiofeno- ne

Meclofenossato estere 2-(dimetilamino) etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico

Mefedrene N-metil-1-(5-metil-2- tienil)propan-2-ammina 5-MMPA

Mefedrone 4-metilcatinone

mefenaqualone 8-metossi-3-(2-metilfe nil)-2-fenilchinazolin -4(3H)-one 8-metossi- 3-(o-tolil )-2-fenil- chinazolin -4-one 8-metossi- -2-fenil-3 -(o-tolil chinazolin -4(3H)-one

Mescalina 3,4,5- trimetossifeniletilamina TMPEA

Mesembrina (3aS,7aS)-3a-(3,4- Dimetossifenil)-1-metil- 2,3,4,5,7,7a-esaidroindol -6-one

Mesocarb 3-(alfa-metilfeniletil)- N-(fenilcarbamoil) sidnone immina

Metadone 6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-eptanone

Metadone intermedio 4-ciano-2-dimetil- amino-4,4-difenilbutano

Metallilescalina 2-«3,5-dimetossi-4- [(2-metilprop-2-en-1-il) ossi]fenil»etanamina MAL

Metamfetamina (+)-(S)-N,alfa- dimetilfeniletilamina desossi- efedrina; (+)-2- metilamino- 1-fenilpropano

Metazocina 2'-idrossi-2,5,9- trimetil-6,7- benzomorfano metobenzorfano

Metilcatinone 2-(metilamino)- 1-fenilpropan-1-one metcatinone

Metildesorfina 6-metil-delta-6- deidrossimorfina

Metildiidromorfina 6-metil-diidromorfina

3,4-Metilendiossi- pirovalerone (RS)-1-(benzo[d] [1,3]diossol-5-il)-2- (pirrolidin-1-il)pentan- 1-one MDPV

METILMETAQUALONE 3-(2,4-dimetilfenil)-2- metilchinazolin-4-one MMQ

Metilone (beta-cheto-MDMA)

metiodone 4-(etansulfonil)-N,N- dimetil-4,4-difenil butan-2-ammina 3-(etilsul fonil)- N,N,1- trimetil- 3,3- difenil- propilam mina i-(etilsul fonil)-N,N ,α-trime til-i- fenilbenze nepropanam mina etil 1,1- difenil-3- dimetilam minobutil sulfone IC-26 I-C-26 WIN 1161-3

metodesnitazene N,N-dietil-2-[2-[ (4-metossifenil)metil] benzimidazol-1-il] etanamina

Metonitazene N,N-dietil-2-[2-[(4- metossifenil)metil]-5- nitro-benzimidazol-1-il]e tanammina

Metonitazepina 2-(4-metossibenzil) -5-nitro-1-(2- (pirrolidin-1-il) etil)-1H-benz o[d]imidazolo 2-[(4- 2-[(4- metossife nil)metil] -5-nitro -1-(2- pirrolidin -1-iletil) benz imidazolo

Metopone 5-metil-diidromorfinone

Metossiacetilfentanil 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2 -phenylethyl)-piperidin-4- yl]acetamide 2-metossi-N- fenil-N-[1-(2- feniletil)pi- peridin-4-il] acetamide

Metossietamina 2-(etilamino)- 2-(3-metossifenil) cicloesanone MXE; MKET;

Metossipropamina 2-(3-metossifenile)-2- (propilammino)cicloesan- 1-one MXPr

Metossisopropamina 2-(isopropilammino)-2- (3-metossifenil) cicloesanone MXiPr

Mirofina miristilbenzilmorfina 3-benzil-6-mi- ristil-morfina

MITRAGININA 16,17-dideidro-9,17-dime- tossi-17,18-seco-20-alfa- ioimban-16-car bossiacido metilestere

MITRAGYNA SPECIOSA pianta (Kratom)

MMB-PINACA metil 3-metil-2-[(1- pentil-1H-indazol-3- carbonil)ammino]butano ato metil 3-me til-2-[(1- pentilinda zol-3- carbonil) ammino]bu- tanoato metil 3-me til-2-[(1- pentil-1H- indazol-3- il)formam- mide] buta noato metil N-(1 -pentil-1H -indazol-3 -carbonil )-L-valina to metil (1- pentil-1H- indazol-3- carbonil)- L-valinato metil N-[( 1-pentil-1 H-indazol- 3-il)carbo nil]valina to N-[(1-pen- til-1H-in- dazol-3-il )carbonil] valina metil estere AMB-PINACA AMB AMP

MMDA (5-metossi-3,4- metilendiossiamfetamina) 2-metossi-alfa-metil- 4,5-(metilendiossi) feniletilamina

MO-CHMINACA 1-metossi-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il1- (cicloesilmetil)-1H-indaz olo-3-carbossilato

Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil- lisergico 9,10-dideidro-N-etil-N- [1-idrossi-metil) propil]-1,6-metil- ergolina-8-beta- carbossamide

Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico 9,10-dideidro-N-etil- 6-metilergolina- 8-beta-carbossamide

Morferidina estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico morfolinetil- norpetidina

Morfina 7,8-deidro-4,5-epossi- 3,6-diidrossi- N-metilmorfinano

Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad "azoto pentavalente" tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina).

MORFINA-N-OSSIDO N-ossimorfina genomorfina

Morfolide dell'acido (+) lisergico

MPA (N-Metil-1-(tiofen-2il) propan-2-ammina) Metiopropamina Metiltienprop- amina

MPHP 4'-Metil-α -pirrolidi noesanofenone (R,S)-4'- Metil-alfa -pirrolidi noesanofe none 4'-metil-α -pirroli dino esanofe none 4'-metil- alfa- pirrolidi noesano fenone 1-(4-metil fenil)-2- pirroli din-1-il)- esan-1-one 4'-Me-α- PHP 4'-Me-PHP PV4

MPPP estere propionico dell'1-metil-4-fenil- 4-piperidinolo

MTTA (2-( ( metilammino)metil)- 3,4-diidronaftalen- 1(2H)-one) (Mephtetrami- ne),(meftetra- mina)

Nandrolone 17-idrossi-4-estren- 3-one 19-nortesto- sterone

NDTDI (N,N-dietil-3-[metil(1,3, 4,5-tetraidrobenzo[cd] indol-4-il)amino] propanamide

NMDMSB 1-naftil 4-metil-3- (dimetilsulfamoil) - benzoato 1-naftil 3-(dimetil sulfa) moil) -4-metil- benzoato naftalen -1-il 3-(dimetil sulfa) moil) -4-metil benzoato naftalen -1-il 3-(N,N- dimetil sulfa moil) -4-metil benzoato

N-butilbutilone 1-(2H-1,3-benzodiossol-5- il)-2-(butilammino)butan- 1-one N-butil- norbutilone N-butil- butilone

N-cicloesil butilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(cicloesilammino) butan-1-one 1-(2H-1,3- benzodiossol -5-il)-2- (cicloesilam mino) butan -1-one cibutilone 3,4-metilene nediossi- α-cicloe silammino butiofenone

N-cicloesil metilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(cicloesilammino)propan -1-one N-cicloesime- tilone ciputilone 3,4- metilenediossi -α-cicloesi- lamminopropi- ofenone

N-desetil etonitazene 2-[2- (4-etossibenzil)-5- nitro-1H-benzo [d]imidazol-1-il] -N-etiletanammi 2-[2-[ (4-etos- sifenil) metil] -5-nitro -benzi- midazol -1-il] -N-etil -eta- nammina Dese- tiletoni- tazene NDE

N-desetil isotonitazene N-etil-2-[2-[ (4-isopropossifenil) metil]-5-nitro -benzimidazol-1-il ]etanammina N-etil-2- [[4-(1- metiletos- si) fenil] metil]- 5-nitro- 1H-benzi- midazol- 1-etanam- mina N-desetil isotoni- tazene N-deseti- lisotoni- tazene

N-desetil protonitazene N-etil-2-«5-nitro-2- [(4-propossifenil) metil]-1H-1,3-benzimi dazol-1-il»etan-1- ammina N-etil-2- (5-nitro-2 -(4-propos sibenzil)- 1H-benzo [d]imid azol-1- il) etan- 1-ammina N-etil-2- [5-nitro-2 -[(4-pro possife nil)metil] benzimi dazol-1- il]eta nammina N-desetil protonita zene NDP

N-etilamfetamina N-etil-alfa- metilfeniletilamina

N-etileptedrone 2-(etilammino)-1- fenileptan-1-one 2-(etilammino) -1-fenil-eptan -1-one N-etilnorepte- drone etileptedrone

N-etilesedrone 2-(etilamino)-1-fenilesan- 1-one

N-etilpentedrone 2-(etilamino)-1-fenilpen- tan-1-one N-etilnorpen- tedrone α-etila- minopentiofe- none

N-etilpentilone (efilone) 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(etilamino)pentan-1-one N-etilnorpen- tilone BK-EBDP BK-Etil-K

Nicocodina 6-nicotinilcodeina

Nicodicodina 6-nicotinildiidrocodeina NDHC

Nicomorfina 3,6-dicotinilmorfina

N-idrossi-MDA (±)-N-[alfa-metil- 3,4-(metilendiossi) feniletil]idrossilamina

N-isopropilnorbutilo- ne 1-(2H-1,3-benzodiossol -5-il)-2-[(propan-2-il )ammino]butan-1-one 1-(1,3- benzodios- sol-5-il)- 2-(isopro- pilammi- no)butan-1 -one 1-(1,3- benzodios- sol-5-il)- 2-[(1-me- tiletil) ammino]-1- butanone N-isopro- pilbutilo- ne N-isopro- pil butilone 3,4-meti- lenediossi -a-iso- propilam- minobutio- fenone NiPB isopropil- butilone MD-NiPr-BP MD-NiPr- butano- fenone

N-metil-ciclazodone 2-[ciclopropil(metil) ammino]-5-fenil- 4(5H)-ossazolone

N-metil-triptamina 2-(1H-indol-3-il)-N-metil- etanammina

N-metil U-47931E 4-bromo-N-(2-(dimetilami- no) cicloesil)-N-metilben- zamide

N,N-dietilpentilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(dietilammino)pentan-1- one 1-(2H-1,3- benzodiossol-5 -il)-2- (dietilammino) pentan-1-one 1-(1,3-benzo- diossol-5-il)- 2-(dietilam- mino)- 1-pentanone 1-(3',4'- metilendiossi- fenil)-2-die- tilammino- pentanone(1) N,N-dietilpen- tilone MDDEVP

N,N-dimeti etonitazene 2-[2-[(4- etossifenil)metil]-5- nitro-benzimidazol-1 -il]-N,N-dimetil- etanammina 2-«2-[(4- etossife- nil)metil] -5-nitro- 1H-1,3- benzimi- dazol-1- il»-N,N- dimetile- tan-1- ammina (2-(2-(4- etossi- benzil)-5 -nitroben- zimidazol -1-il) etil) dimetilam- mina 2-[(4- etossi- fenil) metil]- N,N- dimetil-5 -nitro-1H -benzimi- dazol-1- etanammina etonita- zene N,N- dimetil analogo 1-dimetil- amminoetil N-desal- chil etonitaze- ne

Noracimetadolo (±)-alfa-3-acetossi- 6-metilamino- 4,4-difenileptano

Norcodeina N-demetilcodeina

Norlevorfanolo (-)-3-idrossimorfinano (-)-morfinan- 3-olo

Normetadone 6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-esanone desmetil- metadone

Normorfina demetilmorfina morfina N-demetilata

Norpipanone 4,4-difenil-6- piperidin-3-esanone

Nortilidina etil 2-metilammino-1- fenilcicloes-3-ene-1- carbossilato NRT

N-pirrolidinil-3,4 -DMA 1-[2-(3,4-dimetossife nil)-1-metiletil]-pir rolidina) 1-(1-(3,4- dimetossi fenil)pro pan-2-il) pirrolidi na N-pirro lidinil- DMA N-pir rolidinil -3,4-dime tossiamfe tamina N-pirroli dinil-dime tossiamfe tamina

N-sec-butil-pente- drone 2-[(butan-2-il)ammino ]-1-fenilpentan-1-one 2-(sec- butilammi- no)-1-fe- nilpentan- 1-one 2-[(1-me- tilpropil ammino]-1- fenil-1- pentanone 2-(secbu- tilammino -valerofe- none

O-AMKD 3-(4-acetil-1- metilpiperidin-4-il)fenil acetato

OCFENTANIL (N-(2-fluorofenil)-2- metossi-N-[1-(2-feniletil) -4-piperidil]acetamide)

Octodrina 6-metileptan-2-amina

omomazindolo 6-(4-clorofenil)- 2,3,4,6- tetraidropirimido [2,1-a]isoindol-6-olo 9-(4-cloro -fenil)- 1,2,3,9- tetraidro- 4,9a-diaza -fluoren-9 -olo omomazi ndole

Oppio

Oripavina 3-O-demetiltebaina 6,7,8,14- tetradeidro- 4,5-alpha- epossi- 6-metossi- 17-metil- morfinan-3-olo

Ossicodone

Ossimorfone

Paglia di papavero

Papaver somniferum L. pianta

Paraesil 3-esil-7,8,9,10- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 5'-metil- delta6a-10a- tetraidro- cannabinolo

Para-fluoro-4- metilaminorex 5-(4-fluorofenil)-4 -metil-4,5-diidro-1,3- ossazol-2-amina 4-FPO

Para-fluorofentanil 4'-fluoro-N-(1- feniletil-4-piperidil) propionanilide

pBPP 1-(4-bromofenil)piperazi- na

PCE (eticiclidina) N-etil-1- fenilcicloesilamina cicloesamina

PCP (fenciclidina) 1-(1-fenilcicloesil) piperidina

PEAP N-etil-1-fenilpentan- 2-ammina fenileti- lammino- pentano

PENTEDRONE (2-(metilamino)-1- fenilpentan-1-one) (α-Methylamin- o-valeropheno- ne (α-etil-metca- tinone)

pentil MDA 19 N-[(Z)-(2-osso-1-pentil- indolin-3-ilidene)ammino] benzammide N'-[(3Z)-2- osso-1-pentil- 1,2-diidro-3H- indol-3- ilidene] benzoidrazide acido benzoico (2Z)-2-(1,2- diidro-2-osso- 1-pentil-3H- indol-3- ilidene) idrazide analogo pentilico di MDA-19 BZO-POXIZID 5C-MDA-19

PEPAP estere acetico dell'1-feniletil- 4-fenil-4-piperidinolo

Petidina estere etilico dell'acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4- carbossilico meperidina

Petidina intermedio A 1-metil-4-ciano- 4-fenilpiperidina

Petidina intermedio B estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico normeperidina; norpetidina

Petidina intermedio C acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4- carbossilico acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico

phenibut Acido 4-amino-3-fenilbu- tanoico

PHP (roliciclidina) 1-(1-fenilcicloesil) pirrolidina PCPY

Piminodina estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenil- aminopropil)piperidin- 4-carbossilico anopridina

piperidiltiambutene 1-(4,4-di(tiofen-2-il) but -3-en-2-il) piperidina

Piritramide amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4- (1-piperidin)piperidin- 4-carbossilico pirinitramide

pirofenidone 1-(4-metilfenil)-2- fenil-2-(pirrolidin-1 -il)etan-1-one 2-fenil-1- (p-tolil)- 2-pirroli din-1-il- etanone 4Me-αP-2Ph -AcP; 4Me- αP-2Ph- acetofeno ne alfa-fenil -pirovale rone α-fenilpi rovalerone 4'-Metil-α -fenil-α- (pirroli din-1-il) acetofen one AL5G8BFU4C

Pirrolidide dell'acido (+) lisergico

PMA (para- metossiamfetamina) para-metossi-alfa- metilfeniletilamina

PMMA (para- metossiametamfetamina) para-metossi-N,alfa- dimetilfeniletilamina

PPAP 1-fenil-N-propilpentan -2-amina

PRE-084 (2-(morfolin-4-il)etil 1- fenilcicloesano-1- -carbossilato)

Proeptazina 1,3-dimetil-4-fenil-4- propionossiazacicloeptano dimefeprimina

Properidina estere isopropilico dell'acido 1-metil- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico ipropetidina; gevelina; isopedina

Propiram N-(1-metil-2- piperidinoetil)-N-2- piridil-propionamide

protodesnitazene N,N-dietil-2-«2-[(4- propossifenil)metil]- 1H-1,3-benzimidazol- 1-il»etan-1-ammina N,N-dietil -2-[2-[(4 -propos sifenil) metil]ben zimidazol- 1-il]eta nammina N,N-dietil -2-( (4- propossi fenil) metil)-1H -benzimi dazolo-1- etanammina protazene desnitro protoni tazene

protonitazene N,N-dietil-5-nitro-2 -[(4-propossifenil) metil]-1H-benzimida- zolo-1-etanammina proponita- zene

protonitazepina 5-nitro-2-[(4-propos sifenil)metil]-1-(2- (pirrolidin-1- iletil) benzimidazolo N-pirro lidino protonita zene

Psilocibina diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo indocibina

Psilocina 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo psilotsina

Psychotria viridis

PTI-3 N-(«2-[1-(5-fluropentil)- 1H-indol-3-il]-1,3-tiazol- 4-il»metil)-2-metossi-N- metiletanamina

Racemetorfano (±)-3-metossi-N- metilmorfinano deossidiidro- tebacodina; metorfano

Racemoramide (±)-4-[2-metil-4-ossi- 3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil]- morfolina

Racemorfano (±)-3-idrossi-N- metilmorfinano metorfinano

Remifentanil

Rivea corymbosa semi

Ru-28306 N,N-dimetil-1,3,4,5- tetraidrobenzo[cd]indol-4 -amina

Salvia divinorum pianta

Salvinorina A

SL-164 5-cloro-3-(4-cloro-2-me- tilfenil)-2-metil-4(3H)- chinazolinone

spiroclorfina 8-[1-(4-clorofenil) etil]-1-fenil-1,3,8 -triazaspiro[4.5] decan-4-one 8-(p-cloro -α-metil benzil)-1 -fenil-1,) 3,8-triaza spiro[4.5] decan-4- one 1-fenil-4- osso-8-[1- (4-cloro- fenil)- etil]-1,3, 8-triaza- spiro(4.5) decano 8-[1-'(4- cloro fenil)- etil]-4- osso-l- fenil-l,3, 8-triaza spiro[4.5] decano 1-fenil-4- osso-8-[1- (4-cloro fenil) etil]-1,3, 8-triaza spiro(4.5) decano 1-fenil- 8-[1-(p- clorofe nil)etil] -1,3,8- triaza spiro[4.5] decan-4 -one R-6890 R6890

Sufentanil

TABERNANTHE IBOGA pianta

TCP (tenociclidina) 1-[1-(2-tienil)cicloesil] piperidina

Tebacone 6-acetossi-4,5-epossi- 3-metossi-N-metil- morfin-6-ene acetildiidro- codeinone

Tebaina 6,7,8,14-tetradeidro- 4,5alfa-epossi- 3,6-dimetossi-17- metilmorfinano paramorfina

Tetraidrocannabiforolo 3-eptil-6a,7,8,10a -tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-eptil-6, 6,9- trimetil -6a,7,8, 10a- tetraidro benzo[c] cromen-1- olo THCP Delta-9- THCP Δ9-THCP (-)-Trans Δ9 - tetrai drocan nabiforolo THC-eptil

Tetraidrofuranilfenta- nil (THF-F) N-phenyl-N-[1-(2-phenyle- thyl)piperidin-4-yl]tetra- hydrofuran-2-carboxamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]tetraidro- furan-2-car- bossamide

Tetrametilciclopropan- fentanil N-phenyl-N-[1-(2-phenyle- thyl)piperidin-4-yl]-2,2, 3,3-tetramethylcyclopropa- ne-1-carboxamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-2,2,3,3- tetrametilci- clopropan-1- carbossamide

Tianeptina Acido 7-[(3-cloro -6-metil-5,5- diossidodibenzo[c,f][1,2] tiaezepin-11-il) amino]eptanoico

Tiletamina 2-etilamino-2-(2-tienil) -cicloesanone 2-ethylamino-2 -(2-thienyl) cyclohexanon

Tilidina (±)-etil-trans-2- (dimetilamino)-1-fenil- 3-cicloesene-1- carbossilato

Tiofenefentanil N-(1-phenethylipiperidin- 4-yl)-N-phenylthiophene-2- carboxamide N-(1-fenetil- piperidin-4- il)-N-fenil- tiofene-2-car- bossamide

THCB 3-butil-6,6,9-trimetil -6a,7,8,10a-tetraidro -6H-dibenzo[b,d]piran -1-olo 3-butil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,8,10a -tetraidro benzo[c] cromen-1- olo 3-butil- 6a,7,8,10a -tetraidro -6,6,9- trimetil -6H- dibenzo [b,d]piran -1-olo nor-THC delta-9- THCB delta-9- tetraidroc annabutolo delta-9- tetraidroc annabinolo -C4 delta-9- THC-butil delta-9- THC-C4 THC-butil tetraidro cannabinol -C4 THC-C4 tetraidro -cannabut olo

TMA (3,4,5- trimetossiamfetamina) (±)-3,4,5-trimetossi-alfa- metilfeniletilamina

TMA-2 2,4,5- trimetossiamfetamina

Tramadolo

Trimeperidina 1,2,5-trimetil-4-fenil-4- propionossipiperidina dimetilme- peridina

Troparil metil 8-metil-3-fenil -8-azabiciclo [3.2.1] ottano-4-carbossilato

U-47700 (2-(3,4-diclorofenil)-N- [(1R,2R)-2-(dimetilamino) cicloesil]-N-metilace- tamide) (3,4-diclo- ro-N-[(1R,2R)- 2-(dimetilami- no)cycloexil]- N-metilbenza- mide), (U-47,700)

U-48800 2-(2,4-diclorofenil)-N- (2-dimetilamino)cicloesil) -N-metilacetamide

U-49900 3.4-dicloro-N-[2- (dietilamino)cicloesil]- N-metilbenzamide

UR-144 [(1-pentilidol-3-il)-(2,2, 3,3-tetrametilciclopropil) metanone]

Valerilfentanil N-fenil-N-[1- (2-feniletil)- 4-piperidinil] pentanamide

W-18 4-Cloro-N-(1-[2-(4-nitro- fenil)etil]-piperidin-2- ilidene)benzenesulfona- mide MAB-CHMINACA

xilazina 2-(2,6-dimetilfenilami no) -5,6-diidro -4H-tiazina

XLR-11 (1-(5-fluoropentil)-1H- indol-3-il)(2,2,3,3-tetra- metilciclopropil)metanone) (1-(5-fluoro- pentyl)-1H-in- dol-3-ylmethano- ne)

Zipeprolo

Tabelle

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformita' alle modalita' di cui alla tabella dei medicinali.

Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Bupropione, Pirovalerone.

Dalla presente tabella e' espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±)-2-amino-1- fenilpropan-1-olo). Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometortano, Destrorfano.

Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza non altrimenti controllata in una tabella che e' strutturalmente correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche: 1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo; 2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico; 5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo acile.

L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina

Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi»: 4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina); 1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato); N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP); norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide); 1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP).

(53) (58) TABELLA II SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE

Cannabis (foglie e infiorescenza)

Cannabis (olio)

Cannabis (resina)

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformita' alle modalita' di cui alla tabella dei medicinali.

TABELLA III SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE

Amobarbital

Ciclobarbital

Eptabarbital

Glutetimide

Mecloqualone

Metaqualone

Pentobarbital

Secobarbital

I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformita' alle modalita' di cui alla tabella dei medicinali.

TABELLA IV SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE

Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico

Acido gamma-idrossibutirrico GHB oxibato

Alazepam

Allobarbital

Alossazolam

Alprazolam

Amineptina

Aprobarbital

Barbexaclone

Barbital

bentazepam 5-fenil-1,3,6,7,8,9 -esaidro-2H-[1]ben zotieno[2,3-e][1,4] diazepin-2-on

Benzfetamina

Brallobarbital

bretazenil 1,1-dimetiletil8- bromo-11,12,13,13a- tetraidro-9-osso-9H- imidazo[1,5-a] pirrolo[2,1-c][1,4] benzodiazepina-1- carbossilato Ro 16-6028 bretazenilum

Bromazepam

Bromazolam 8-bromo-1-metil-6 -fenil-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina

Brotizolam

Buprenorfina

Butalbital

Butallilonal

Butobarbital

Butorfanolo

Camazepam

carisoprodol 2-[(carbamoi- lossi)metil]-2 -metilpentil isopropilca rbammato -«[idrossi (immino) metossi] metil»-2- metilpentil idrogeno propan-2- ilcarboni midato N-isopropil -2-metil-2 -propil-1,3 -propandiol dicarbam- mato isobamato isopropil meprobamato NIH 10966 NSC 172124

cinazepam acido4-[[7-bromo-5- (2-clorofenil)-2- osso-1,3-diidro-1,4- benzodiazepina-3-il] ossi]-4-osso-butano- ico BD-798

CL-218,872 3-metil-6-[3-( trifluorometil )fenil][1,2,4] triazolo[4,3-b] piridazina 3-metil-6- [3-(trifluo rometil)fe nil]-[1,2,4 ]triazolo[3 ,4-f]pirida zina CL 218,872 CL 218872 CL 218872

Clobazam

Clobromazolam 8-bromo-6- (2-clorofenil) -1-metil-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina

Clonazafone 2-ammino-N-«2-[ 2-(2-clorobenzo il)-4-nitroanili na]-2-ossoetil» acetammide 2-ammino-N- (2-( (2))- (2-cloroben zoil)-4-ni trofenil)am mino)-2-os soetil)ace tammide

clonazafone deglicinato 2-ammino-N-[2-(2 -clorobenzoil)-4 -nitrofenil] acetammide N-[2-(2-clo robenzoil)- 4-nitrofe nil]glici nammide 2-ammino-2' -(o-clorobe nzoil)-4' -nitro-ace tanilide 2-(2-Ammi noacetam mide)-2'- cloro-5- nitrobenzo fenone deglicilclo zafone

Clonazepam

Clonazolam 6-(2-clorofenil) -1-metil-8-nitro-4H [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodia zepina Clonitra- zolam

Clorazepato

Clordemetildiazepam Delorazepam

4'-cloro descloroal- prazolam 4-clorodiazepam 6-(4-clorofenil) -1-metil-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina 7-cloro-5- (4-clorofenil)-1- metil-3H-1,4- benzodiazepin-2-one 4'-cloro- descloroal prazolam 4'Cl- descloroal prazolam

Clordiazepossido

Clossazolam

Clotiazepam

desalchilgidazepam 7-bromo-5-fenil -1,3-diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2 -one desalkylgida zepam bromonordia zepam 7-BPDBD BD 3 7-PDBDB

descloroclotizolam 2-cloro-9-metil-4- fenil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] diazepina clotizolam-2

Destropropossifene

Diazepam

diclazafone deglicinato 2-ammino-N-[4- cloro-2-(2-cloro benzoil)fenil] acetammide N-[4-cloro- 2-(2-cloro benzoil)fen il]glici nammide 2-ammino-4' -cloro-2' -(o-cloro benzoil)- acetanilide deglicildi clazafone

diclazepam

Estazolam

Etclorvinolo

Etifossina

etilbromazolam 8-bromo-1-etil- 6-fenil-4H-[1,2, 4] triazolo[4,3- a][1,4]benzodia zepina 8-bromo-1-e til-6-fenil -4H-benzo[f ][1,2,4]tri azolo[4,3-a ][1,4]diaze pina 1-demetil 1 -etil broma zolam decloro-bro mo-alprazo lam

Etil loflazepato

Etinamato

Fenazepam

Fencamfamina

Fenobarbital

fenozolone 2-(etilammino)-5- fenil-4(5H)- ossazolone 2-etilammino-5- fenil-1,3- ossazol-4-one 2-(etilammino)- 4-osso-5-fenil- ?2-ossazolina 2-(etilammino)- 4-osso-5-fenil- 2-ossazolina LD 3394 Ordinator

Fenproporex

Flualprazolam 8-cloro-6- (2-fluorofenil)-1 -metil-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a] [1,4] benzodiazepina

Flubromazepam 7-bromo-5- (2-fluorofenil) -1,3-diidro-2H -1,4-benzodia- zepin-2-one

flubrotizolam 2-bromo-4- (2-fluorofenil)-9- metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] diazepina 4-bromo-7-(2- fluorofenil)- 13-metil-3-tia -1,8,11,12 -tetrazatri ciclo [8.3.0.02 ,6]trideca-2(6) ,4,7,10,12- pentene 8-bromo-6-(o- fluorofenil)-1- metil-4H-s- triazolo(3,4c) tieno(2,3e)-1,4 -diazepina

Fluclotizolam 2-cloro-4- (2-fluorofenil) -9-metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina

Fludiazepam

fluetizolam 2-etil-4-(2-fluoro fenil)-9-metil -6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a] [1,4]diazepina 2'-fluorodes cloroetizolam

Flunitrazepam

Flunitrazolam 6-(2-fluorofenil) -1-metil-8-nitro-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina

Flurazepam

fonazepam (5-(2-fluorofenil)- 1,3-diidro-7-nitro- 2H-1,4-benzodiaze- pin-2-one) (Desmethylflu- nitrazepam)

Gamma-butirrolattone (GBL)

gidazepam 2-(7-bromo-2- osso-5-fenil-2, 3-diidro-1H-1,4 -benzodiazepin-1 -il) acetoidrazide 2-(7-bromo- 2-osso-5- fenil-3H-1, 4-benzo- diazepin-1- il)aceto- idrazide 7-bromo-2,3 -diidro-2- osso-5- fenil-1H-1, 4-benzo- diazepin-1 -acetico acido, idrazide 2-(7- bromanil-2 -ossidani- lidene-5- fenil-3H-1, 4-benzo- diazepin-1) -il) etaneidra- zide idazepam gidasepam

Ketazolam

Lefetamina (SPA)

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam N-metil-lorazepam

Meclofenossato

Medazepam

Mefenorex

Metarbital

Metil clonazepam 5-(2-clorofenil)-1 metil-7-nitro-3H -1,4-benzodiazepin -2-one

Metilfenidato

Metilfenobarbital

metilmorfonato (metil2-(morfolin- -3-il)-2-fenila- cetato) (methyl2-mor- pholin-3-yl-2- phenylacetate), (metilmorfena- to)

Metilossazepam

Metiprilone

Midazolam

N-etil zolpidem N-etil-2-[6-metil-2- (4-metilfenil) imidazo[1,2-a] piridin-3-il] acetammide

nalbufina

Nimetazepam

Nitrazepam

noravizafone deglicinato 2-ammino-N-(2- benzoil-4-cloro fenil)acetammide N-(2-benzo il-4-cloro fenil)glici nammide 2-amminoace tammide-5- clorobenzo fenone deglicilno ravizafone

Nordazepam Desmetildiazepam

norfludiazepam 7-cloro-5-(2- fluorofenil)-1,3 -diidro-1,4- benzodiazepin-2 -one 7-cloro-5- (o-fluorofe nil)-1,3- diidro-2H- 1,4-benzo diazepin-2 -one N-desalchi lflurazepam desalchil flurazepam norfluraze pam dealchil flurazepam desalchil flurazepam norfluto prazepam Ro 5-3367

O-2172 metil ciclopen til( 3,4-dicloro fenil )acetato ciclopentil -(3,4- dicloro- fenil)- acetico acido metil estere metil 3,4- dicloro-α- ciclopentil benzeneace tato metil ciclopentil (3,4- diclorofe nil)acetato metil 3,4- dicloro-α- ciclopentil benzenea cetato 3,4-dicloro -α-ciclopen til-benze neacetico acido,metil estere DCCPM

Ossazepam

Ossazolam

Pemolina

Pentazocina

Pinazepam

Pipradrolo

Pirovalerone

Prazepam

Prolintano

Propilesedrina

Quazepam

Remimazolam metil 3-[(4S)-8-bromo -1-metil-6- (piridin-2-il) -4H-imidazo [1,2-a][1,4] benzod iazepin -4-il]propanoato

rilmazafone 5-[[(2-amminoace til)ammino]metil ]-1-[4-cloro-2 -(2-clorobenzoil )fenil]-N,N-dime til-1H-1,2,4- triazolo-3-car bossammide 450191-S

rilmazolam 8-cloro-6-( 2- clorofenil )-N,N -dimetil-4H- [1,2,4]triazolo [1,5-a][1,4] benzodiazepina- 2-carbossammide

Ro 07-3953 7-cloro-5- (2,6-difluorofe nil)-1,3-diidro -2H-1,4-benzodia zepin-2-one 7-cloro-5- (2,6-difluo rofenil)- 1H-benzo[e] [1,4]diaze pin-2(3H)- one 7-cloro-1,3 -diidro-5- (2,6-difluo rofenil)-2H -1,4-benzo diazepin-2 -one 1,3-diidro- 7-cloro-5- (2,6-difluo rofenil)-2H -1,4-benzo diazepin-2 -one Ro-07-3953 Ro-073953 Ro07-3953

Ro 07-4065 7-cloro-5- (2,6-difluorofenil)- 1-metil-3H-1,4- benzodiazepin-2-one

Secbutabarbital

Temazepam

Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)

Tetrazepam

Tionordazepam 7-cloro-5-fenil-1,3 -diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2- tione

Tofisopam 1-(3,4-dimetos- sifenil)-5-etil-7,8 -dimetossi -4-metil-5H-2,3 -benzodiazepina

Triazolam

Vinilbital

Zaleplon

Zolpidem

Zopiclone

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere. Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformita' alle modalita' di cui alla tabella dei medicinali. La sostanza Tramadolo e' stata esclusa dalla presente tabella ai sensi del DM 19/06/2006.

TABELLA MEDICINALI SEZIONE A MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO. Medicinali soggetti a precrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE

Acetildiidrocodeina estere acetico del 6- idrossi-3-metossi- N-metil-4,5- epossimorfinano

Alfentanil N-[1-[2-(4-etil- 4,5-diidro-5-ossi- 1H-tetrazol-1- il)etil]-4- (metossimetil)-4- piperidinil]-N- fenilpropanamide

Amobarbital acido 5-etil-5-(3- metilbutil) barbiturico acido 5-etil-5- isopentilbarbiturico

Buprenorfina** 21-ciclopropil-7- alfa-[(S)-1- idrossi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14- endo-etan-6,7,8,14- tetraidrooripavina

Ciclobarbital acido 5-(1- cicloesen-1-il)-5- etilbarbiturico tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale

Codeina** 3-O-metilmorfina

destroamfe- tamina desamfetamina dexamfetamina

Destromoramide (+)-4-[2-metil-4- osso-3,3-difenil-4- (1- pirrolidinil)butil]- morfolino

Difenossilato estere etilico dell'acido 1-(3- ciano-3,3- difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4- carbossilico

Difenossina acido 1-(3-ciano- 3,3-difenilpropil)- 4-fenilisonipecotico

Diidrocodeina** 3-metossi-4,5- epossi-6-idrossi- N-metilmorfinano

Dipipanone 4,4-difenil-6- piperidin-3-eptanone fenilpiperone

Eptabarbital acido 5-(1- cicloepten-1-il)-5- etilbarbiturico

Etilmorfina 3-O-etilmorfina

Fentanil** 1-feniletil-4-N- propionilanilino- piperidina

Flunitrazepam 5-(orto- fluorofenil)-1,3- diidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Folcodina morfoniletilmorfina omocodeina

Glutetimide 2-etil-2- fenilglutarimide

Idrocodone** 3-metossi-4,5- epossi-6-ossi-N- metilmorfinano diidrocodeinone

Idromorfone** 3-idrossi-N-metil- 6-ossi-4,5- epossimorfinano diidromorfinone

Ketamina (±)-2-(2- clorofenil)-2- (metilamino) cicloesanone

Levorfanolo (-)-3-idrossi-N- metilmorfinano

lisdexamfe- tamina

Mecloqualone 3-(orto- clorofenil)-2-metil- 4(3H)-chinazolinone

Metadone** 6-dimetilamino-4,4- difenil-3-eptanone

Metaqualone 3-(2-metilfenil)-2- metil-4(3H)- chinazolinone

Metilfenidato estere metilico dell'acido 2-fenil- 2-(2-piperidil)- acetico fenilidato

Morfina** 7,8-deidro-4,5- epossi-3,6-diidrossi- N-metilmorfinano

Nandrolone 17-idrossi-4- estren-3-one 19-nortestosterone

Nicocodina 6-nicotinilcodeina

Nicodicodina 6-nicotinildi- idrocodeina NDHC

Norcodeina N-demetilcodeina

Ossicodone** 14-idrossidi- idrocodeinone

Ossimorfone** 14-idrossidi- idromorfinone

Papaver somniferum L. tintura

Pentobarbital acido 5-etil-5-(1- metilbutil) barbiturico

Petidina estere etilico dell'acido 1-metil- 4-fenilpiperidin-4- carbossilico meperidina

phenibut Acido 4-amino-3-fenilbuta- noico

Propiram N-(1-metil-2- piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamide

Remifentanil estere metilico dell'acido 1-(2- metossi carboniletil)- 4- (fenilpropionilamino)- piperidin-4- carbossilico

Secobarbital acido 5-allil-5-(1- metilbutil) barbiturico

Sufentanil N-[4-(metossimetil)- 1-[2-(2-tienil)- etil]-4-piperidil] propioanilide

Sufentanil (**) limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale

Tapentadolo** 3-[(1R,2R)-3- (dimetilamino)-1- etil-2- metilpropil]fenolo

Tebaina 6,7,8,14-tetradeidro- 4,5alfa-epossi-3,6- dimetossi-17- metilmorfinano paramorfina

Tiletamina 2-etilamino-2- (2-tienil)- cicloesanone 2-ethylamino-2- (2-thienyl) cyclohexanone

Tiofentanil N-1-[2-(2- tienil)etil]-4- piperidil] propioanilide

Tramadolo**

xilazina 2-(2,6-dimetilfe nilamino)-5,6-diid ro-4H-tiazina

Zipeprolo alfa-(alfa- metossibenzil)-4- (beta- metossifeniletil)-1- piperazina etanolo

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

TABELLA MEDICINALI SEZIONE B MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE

Acido gamma- idrossibutirrico (GHB) acido 4- idrossibutirrico oxibato

Acido 5-etil-5- crotilbarbiturico

Alazepam 7-cloro-1,3-diidro- 5-fenil-1-(2,2,2- tifluoroetil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Allobarbital acido 5,5- diallilbarbiturico

Alossazolam 10-bromo-11b-(orto- fluorofenil)-2,3,7, 11b-tetraidroossazolo [3,2-d] [1,4]benzodiazepin- 6(5H)-one

Alprazolam 8-cloro-1-metil-6- fenil-4H-s- triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina

Amineptina 7[(10,11-dididro-5H- dibenzo[a,d]cicloepten- 5il)amino]acido eptanoico

Aprobarbital acido 5-allil-5- isopropilbarbiturico

Barbexaclone fenobarbital propilesedrina

Barbital acido 5,5- dietilbarbiturico dietilmalonilurea

Benzfetamina N-benzil-N,alfa- dimetilfeniletilamina N-benzil-N- metilamfetamina

Brallobarbitale acido 5-allil-5-(2- bromoallil)barbiturico

Bromazepam 7-bromo-1,3-diidro- 5-(2-piridil)-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one

Brotizolam 2-bromo-4-(orto- clorofenil)-9-metil- 6H-tieno[3,2-f]-s- triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina

Butalbital acido 5-allil-5- isobutilbarbiturico

Butallilonale acido5-(2- bromoallil)-5- sec-butilbarbiturico sonbutal

Butobarbitale acido 5-butil-5- etilbarbiturico

Butorfanolo (-)-N- ciclobutilmetil-3,14- diidrossimorfinano

Camazepam 7-cloro-1,3-diidro- 3-(N,N- dimetilcarbamoil) 1-metil-5-fenil-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one

Clobazam 7-cloro-1-metil-5- fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H, 5H)-dione

Clonazepam 5-(orto-clorofenil)- 1,3-diidro-7-nitro- 2H-1,4-benzodiazepin- 2-one

Clorazepato acido 7-cloro-2,3- diidro-2-ossi-5- fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3- carbossilico

Clordiazepossido 7-cloro-2- metilamino-5-fenil- 3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido metaminodiazepossido; clopossido

Clossazolam 10-cloro-11b-(orto- clorofenil)-2,3,7,11b- tetraidro-ossazolo- [3,2-d] [1,4]benzodiazepin- 6(5H)-one

Clotiazepam 5-(orto-clorofenil)- 7-etil-1,3-diidro- 1-metil-2H- tieno[2,3-e]-1,4- diazepin-2-one

composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis

Delorazepam 7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3- diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one clordemetildiazepam

Delta-9- tetraidrocannabinolo (6aR,10aR)-6a,7,8, 10a-tetraidro-6,6,9- trimetil-3-pentil- 6H-dibenzo[b,d]piran- 1-olo

Diazepam 7-cloro-1,3-diidro- 1-metil-5-fenil-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one

Estazolam 8-cloro-6-fenil-4H- s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina

Etil loflazepato estere etilico dell'acido 7-cloro-5- (2-fluorofenil)-2,3- diidro-2-ossi-1H- 1,4-benzodiazepin-3- carbossilico

Etinamato 1-etinilciclo- esanolcarbamato carbamato di 1-etil cicloesile

Etizolam 4-(2-clorofenil)-2- etil-9-metil-6H- tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo [4,3- a][1,4]diazepina

Fencamfamina N-etil-3-fenil-2- norbornanamina 2-etilamino-3- fenil-norcanfano

Fenobarbital acido 5-etil-5- fenilbarbiturico

Fludiazepam 7-cloro-5-(orto- fluorofenil)-1,3- diidro-1-metil-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one

Flurazepam 7-cloro-1-[2- (dietilamino) etil]-5- ( orto-fluorofenil)- 1,3-diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Ketazolam 11-cloro-8,12b- diidro-2,8-dimetil- 12b-fenil-4H- [1,3]ossazino[3,2-d] [1,4]benzodiazepin- 4,7(6H)-dione

Lefetamina (-)-N,N-dimetil- 1,2-difeniletilamina SPA

Loprazolam 6-(orto-clorofenil)- 2,4-diidro-2-[(4- metil-1- piperazinil)metilene]- 8-nitro-1H-imidazo [1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1- one

Lorazepam 7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3- diidro-3-idrossi-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one

Lormetazepam 7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3- diidro-3-idrossi-1- metil-2H-1,4- benzodiazepin-2-one N-metillorazepam

Medazepam 7-cloro-2,3-diidro- 1-metil-5-fenil-1H- 1,4-benzodiazepina

Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (**) (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).

Metarbitale acido 5,5-dietil-1- metilbarbiturico

Metilfenobarbitale acido 5-etil-1- metil-5- fenilbarbiturico

Metiprilone 3,3-dietil-5-metil- piperidin-2,4-dione

Midazolam 8-cloro-6-(orto- fluorofenil)-1-metil- 4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina

Nabilone 3-(1,1-dimetileptil)- 6,6a,7,8,10,10a- esaidro-1-idrossi-6, 6-dimetil-9H- dibenzo[b,d]piran-9- one 9

nalbufina

Nimetazepam 1,3-diidro-1-metil- 7-nitro-5-fenil-2H -1,4-benzodiazepin- 2-one

Nitrazepam 1,3-diidro-7-nitro- 5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Nordazepam 7-cloro-1,3-diidro- 5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-one desmetildiazepam; nordiazepam

Ossazepam 7-cloro-1,3-diidro- 3-idrossi-5-fenil- 2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Ossazolam 10-cloro-2,3,7,11 b- tetraidro-2-metil-11 b-fenilossazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin- 2-one

Pentazocina (2R,6R,11R)- 1,2,3,4,5,6-esaidro- 6,11-dimetil-3-(3- metil-2-butenil)- 2,6-metano-3- benzazocin-8-olo

Pinazepam 7-cloro-1,3-diidro- 5-fenil-1-(2- propinil)-2 H-1,4- benzodiazepin-2-one

Pipradrolo 1,1-difenil-1-(2- piperidil)-metanolo

Pirovalerone 1-(4-metilfenil)-2- (1-pirrolidinil)-1- pentanone

Prazepam 7-cloro-1- (ciclopropilmetil)- 1,3-diidro-5-fenil- 2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Propilesedrina * 1-cicloesil-2- metilaminopropano

Quazepam 7-cloro-5-(2- fluorofenil)-1,3- diidro-1-(2,2,2- trifluoroetil)-2H- 1,4-benzodiazepin-2- tione

Remimazolam metil 3-[(4S)-8-bromo-1- metil-6-(piridin-2- il)-4H-imidazo[1,2 -a][1,4]benzod iazepin-4-il] propanoato

Secbutabarbital acido 5-sec-butil-5- etilbarbiturico

Temazepam 7-cloro-1,3-diidro- 3-idrossi-1-metil- 5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-one N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam

Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)

Trans-delta-9- tetraidrocannabinolo Dronabinol

Triazolam 8-cloro-6-(orto- clorofenil)-1-metil- 4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina

Vinilbital acido 5-(1- metilbutil)-5- vinilbarbiturico

Zaleplon N-[3-(3- cianopirazolo [1,5- a]pirimidin-7- il)fenil]-N- etilacetamide

Zolpidem N,N-6-trimetil-2- (4-metilfenil)- imidazo[1,2-a]piridin- 3-acetamide

Zopiclone estere 6-(5-cloro-2- piridinil)-6,7- diidro-7-ossi-5H- pirrolo-[3,4-b]- pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1- piperazincarbossilico

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere. * Sono espressamente esclusi dalla presente tabella utilizzi della Propilesedrina diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone.

(77) (79) (104) TABELLA MEDICINALI SEZIONE C MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE

FENOBARBITAL

PENTAZOCINA

TABELLA MEDICINALI SEZIONE D MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unita' di somministrazione;

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina o diidrocodeina in quantita', espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unita' di somministrazione;

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone, tapentadolo, Tramadolo

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**;

COMPOSIZIONI per somministrazioni sublinguali contenenti Sufentanil (**).

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unita' di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantita' di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantita' di difenossilato;

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unita' di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantita' di atropina pari al 5 per cento della quantita' di difenossina;

COMPOSIZIONI che contengono, per unita' di somministrazione, non piu' di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantita' almeno uguale di metilcellulosa;

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)

DIAZEPAM

LORAZEPAM

MIDAZOLAM

Remimazolam

medicinali a base di xilazina ad uso veterinario

TABELLA MEDICINALI SEZIONE E MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO. Medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile.

"Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unita' di somministrazione".

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nella tabella medicinali sezioni A e B

COMPOSIZIONI medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM

ALPRAZOLAM

BROMAZEPAM

BROTIZOLAM

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORAZEPATO

CLORDIAZEPOSSIDO

CLOTIAZEPAM

DELORAZEPAM

DIAZEPAM

ESTAZOLAM

ETIZOLAM

FLURAZEPAM

KETAZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MEDAZEPAM

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OSSAZEPAM

OSSAZOLAM

PINAZEPAM

PRAZEPAM

QUAZEPAM

TEMAZEPAM

TRIAZOLAM

ZALEPLON

ZOLPIDEM

ZOPICLONE