DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1990, n. 317
Entrata in vigore del decreto: 23/11/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente istituzione del Consiglio nazionale notarile e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione III in data 13 marzo 1990;
Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della pensione di invalidita' per i notai in esercizio;
Ritenuto, altresi', che il richiamo formulato dallo stesso Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, non e' tale da comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente regolamento che, predisposto dalla commissione amministratrice della Cassa del notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone norme generali per le decisioni della medesima commissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Compiti di istituto
2.La Cassa puo' concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 13 della legge n. 577/1949 dispone che la misura e le modalita' di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni, pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Modalita' di impiego dei contributi
Art. 3
Iscrizione alla Cassa
1.Il diritto alle provvidenze della Cassa e' acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.
2.L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio.
Art. 4
Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione
1.Al notaio che durante l'anno abbia prestato assistenza, nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Corte d'appello, alla propria sede e' corrisposto, a complemento degli onorari repertoriali da lui conseguiti, un assegno di integrazione, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'onorario notarile medio nazionale; la misura di detto assegno e' elevata per periodo intercorrente tra la prima iscrizione a ruolo ed il successivo 31 dicembre, nonche' per gli altri due anni solari successivi, fino alla concorrenza del 35 per cento dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale.
2.L'onorario notarile repertoriale medio nazionale si ottiene dividendo l'ammontare risultante, nell'anno solare, dai repertori di cui all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'art. 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, di tutti i notai esercenti nel territorio della Repubblica italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell'anno stesso.
3.Nell'ultimo anno di esercizio l'integrazione spetta limitatamente al periodo prestato con riferimento alla media repertoriale dell'anno in cui avviene la cessazione.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 62 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) e' il seguente: "Art. 62. - Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servira' anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volonta'. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volonta', compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari. Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterra': 1 il numero progressivo; 2 la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto; 3 la natura dell'atto ricevuto o autenticato; 4 i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza; 5 l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprieta' od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi; 6 l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati; 7 l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta; 8 le eventuali osservazioni. Nel repertorio per gli atti di ultima volonta' si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne. La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' cominciare una nuova numerazione. Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello degli atti tra vivi, si notera' in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi. Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso. Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conservera' dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano di ufficio. Il notaro non e' tenuto a dar visione del repertorio, ne' copia, certificato od estratto, se non a chi e' autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorita' giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1973 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) e' il seguente: "Art. 13. - L'annotazione dei protesti cambiari sara' fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il repertorio speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalita' e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili".
Art. 5
Esclusione dei contributi dal computo dell'onorario
1.Agli effetti dell'art. 4 non si tiene conto della quota di onorari dovuta alla Cassa nazionale del notariato.
Art. 6
Interruzione del servizio
2.Durante il periodo di interruzione dell'esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare al notaio spetta l'assegno di integrazione ridotto alla meta', con diritto a ricevere l'altra meta' nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o di applicazione di pena disciplinare.
3.Qualora il notaio nell'anno abbia esercitato il coadiutorato, dall'importo dell'assegno di integrazione viene dedotto il presunto corrispettivo a lui attribuito, nello stesso periodo, dal notaio coadiuvato; tale corrispettivo e' presunto, ai soli fini della presente normativa, nella misura del cinquanta per cento dell'onorario, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante nel periodo di coadiutorato dai repertori del notaio coadiuvato. Il periodo di coadiutorato e il corrispettivo presunto ai fini di cui sopra non hanno alcuna influenza sull'eventuale diritto all'assegno di integrazione del notaio coadiuvato ne' sulla misura dell'assegno spettante a quest'ultimo.
Art. 7
Assegno di integrazione - Modalita' per la concessione
1.Ciascun consiglio notarile trasmette alla Cassa nazionale del notariato, entro il primo marzo, copia del prospetto degli onorari conseguiti dai notai del distretto durante l'anno precedente.
2.La Cassa nazionale del notariato comunica entro il trentuno marzo ai consigli notarili la misura dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale determinato ai sensi dell'art. 1.
3.Il notaio che intende fruire dell'assegno di integrazione deve far pervenire domanda al consiglio notarile del distretto di appartenenza entro il termine perentorio del trentuno maggio.
6.Il consiglio notarile competente, esaminata la domanda, esprime parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento od il rigetto della stessa.
7.Il consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa nazionale del notariato la pratica dell'integrazione entro il termine del trenta giugno.
8.La Cassa nazionale del notariato puo' richiedere copia autentica dei repertori dell'istante ed inoltre puo' disporre accertamenti supplettivi; esaurita l'istruttoria, provvede alla liquidazione dell'assegno di integrazione od al rigetto della domanda.
Nota all'art. 7: - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme".
Art. 8
Assegno di integrazione - Controlli
1.La Cassa nazionale del notariato puo' eseguire controlli, con i mezzi che riterra' piu' opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.
2.In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione.
3.Inoltre dovra' essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.
Art. 9
Pensione di anzianita' e di inabilita'
Art. 10
Pensioni di riversibilita' e indirette
1.Ha diritto a pensione, finche' conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante l'esercizio o del notaio pensionato il quale abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio.
2.Ha parimenti diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dall'esercizio notarile.
3.Gli orfani del notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' fino al compimento del ventunesimo anno di eta', e, se studenti non aventi redditi superiori al 50 per cento della pensione diretta che sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Hanno altresi' diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' gli orfani maggiori di anni ventuno inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.
4.Nel caso di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le norme di cui all'art. 20.
5.In mancanza di coniuge superstite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita', nella misura stabilita al successivo art. 20, gli altri congiunti del notaio indicati negli articoli 82, 83 e 84 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, sempreche' ricorrano le condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa nazionale del notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione di riversibilita'.
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