DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1990, n. 317

Type DPR
Publication 1990-10-12
Ultimo aggiornamento 1990-11-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23/11/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente istituzione del Consiglio nazionale notarile e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione III in data 13 marzo 1990;

Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della pensione di invalidita' per i notai in esercizio;

Ritenuto, altresi', che il richiamo formulato dallo stesso Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, non e' tale da comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente regolamento che, predisposto dalla commissione amministratrice della Cassa del notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone norme generali per le decisioni della medesima commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti di istituto

2.La Cassa puo' concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 13 della legge n. 577/1949 dispone che la misura e le modalita' di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni, pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Modalita' di impiego dei contributi

Art. 3

Iscrizione alla Cassa

1.Il diritto alle provvidenze della Cassa e' acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.

2.L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio.

Art. 4

Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione

1.Al notaio che durante l'anno abbia prestato assistenza, nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Corte d'appello, alla propria sede e' corrisposto, a complemento degli onorari repertoriali da lui conseguiti, un assegno di integrazione, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'onorario notarile medio nazionale; la misura di detto assegno e' elevata per periodo intercorrente tra la prima iscrizione a ruolo ed il successivo 31 dicembre, nonche' per gli altri due anni solari successivi, fino alla concorrenza del 35 per cento dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale.

2.L'onorario notarile repertoriale medio nazionale si ottiene dividendo l'ammontare risultante, nell'anno solare, dai repertori di cui all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'art. 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, di tutti i notai esercenti nel territorio della Repubblica italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell'anno stesso.

3.Nell'ultimo anno di esercizio l'integrazione spetta limitatamente al periodo prestato con riferimento alla media repertoriale dell'anno in cui avviene la cessazione.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 62 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) e' il seguente: "Art. 62. - Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servira' anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volonta'. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volonta', compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari. Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterra': 1 il numero progressivo; 2 la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto; 3 la natura dell'atto ricevuto o autenticato; 4 i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza; 5 l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprieta' od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi; 6 l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati; 7 l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta; 8 le eventuali osservazioni. Nel repertorio per gli atti di ultima volonta' si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne. La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' cominciare una nuova numerazione. Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello degli atti tra vivi, si notera' in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi. Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso. Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conservera' dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano di ufficio. Il notaro non e' tenuto a dar visione del repertorio, ne' copia, certificato od estratto, se non a chi e' autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorita' giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1973 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari) e' il seguente: "Art. 13. - L'annotazione dei protesti cambiari sara' fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il repertorio speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalita' e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili".

Art. 5

Esclusione dei contributi dal computo dell'onorario

1.Agli effetti dell'art. 4 non si tiene conto della quota di onorari dovuta alla Cassa nazionale del notariato.

Art. 6

Interruzione del servizio

2.Durante il periodo di interruzione dell'esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare al notaio spetta l'assegno di integrazione ridotto alla meta', con diritto a ricevere l'altra meta' nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o di applicazione di pena disciplinare.

3.Qualora il notaio nell'anno abbia esercitato il coadiutorato, dall'importo dell'assegno di integrazione viene dedotto il presunto corrispettivo a lui attribuito, nello stesso periodo, dal notaio coadiuvato; tale corrispettivo e' presunto, ai soli fini della presente normativa, nella misura del cinquanta per cento dell'onorario, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante nel periodo di coadiutorato dai repertori del notaio coadiuvato. Il periodo di coadiutorato e il corrispettivo presunto ai fini di cui sopra non hanno alcuna influenza sull'eventuale diritto all'assegno di integrazione del notaio coadiuvato ne' sulla misura dell'assegno spettante a quest'ultimo.

Art. 7

Assegno di integrazione - Modalita' per la concessione

1.Ciascun consiglio notarile trasmette alla Cassa nazionale del notariato, entro il primo marzo, copia del prospetto degli onorari conseguiti dai notai del distretto durante l'anno precedente.

2.La Cassa nazionale del notariato comunica entro il trentuno marzo ai consigli notarili la misura dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale determinato ai sensi dell'art. 1.

3.Il notaio che intende fruire dell'assegno di integrazione deve far pervenire domanda al consiglio notarile del distretto di appartenenza entro il termine perentorio del trentuno maggio.

6.Il consiglio notarile competente, esaminata la domanda, esprime parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento od il rigetto della stessa.

7.Il consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa nazionale del notariato la pratica dell'integrazione entro il termine del trenta giugno.

8.La Cassa nazionale del notariato puo' richiedere copia autentica dei repertori dell'istante ed inoltre puo' disporre accertamenti supplettivi; esaurita l'istruttoria, provvede alla liquidazione dell'assegno di integrazione od al rigetto della domanda.

Nota all'art. 7: - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme".

Art. 8

Assegno di integrazione - Controlli

1.La Cassa nazionale del notariato puo' eseguire controlli, con i mezzi che riterra' piu' opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.

2.In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione.

3.Inoltre dovra' essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.

Art. 9

Pensione di anzianita' e di inabilita'

Art. 10

Pensioni di riversibilita' e indirette

1.Ha diritto a pensione, finche' conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante l'esercizio o del notaio pensionato il quale abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio.

2.Ha parimenti diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dall'esercizio notarile.

3.Gli orfani del notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' fino al compimento del ventunesimo anno di eta', e, se studenti non aventi redditi superiori al 50 per cento della pensione diretta che sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Hanno altresi' diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' gli orfani maggiori di anni ventuno inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.

4.Nel caso di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le norme di cui all'art. 20.

5.In mancanza di coniuge superstite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita', nella misura stabilita al successivo art. 20, gli altri congiunti del notaio indicati negli articoli 82, 83 e 84 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, sempreche' ricorrano le condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa nazionale del notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione di riversibilita'.

Nota all'art. 10: - Gli articoli 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, cosi' dispongono: "Art. 82 (Orfani). - Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilita'; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche' la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non soppravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche' la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto. Art. 83 (Genitori). - Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta al padre o, in mancanza alla madre, purche' siano inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche' nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta nell'ordine agli adottanti, ai genitori naturali, agli affiliati. Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante casua e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro. Art. 84 (Fratelli e sorelle). - In mancaza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a carico del dante causa e nullatenenti. Art. 85 (Condizioni economiche). - Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', agli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e' effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime. Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari. Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare. Art. 86 (Sussistenza e cessazione delle condizioni previste). - Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori. Art. 87 (Consolidamento). - La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta' della pensione, questa, in caso di morte dell'uno si consolida nell'altro. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore".

Art. 11

Pensione speciale di guerra

1.Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermita' causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra.

2.Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provoco' la lesione o l'infermita' si verifico' dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso.

3.La pensione e' liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di eta'.

Art. 12

Campagne di guerra e benemerenze militari

2.Le anzianita' convenzionali di cui al comma 1, tra loro cumulabili, non sono computabili ne' ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima di esercizio necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione ne' ai fini dell'indennita' di cessazione.

3.Resta a carico degli interessati l'onere di produrre, unitamente alla relativa istanza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti a godere dei benefici suddetti, tramite il consiglio notarile competente che deve esprimere il suo motivato parere.

Art. 13

Pensione speciale

1.Il notaio che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti l'esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 11 quando dette menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio della funzione.

2.Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all'esercizio professionale quando questi ultimi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante.

3.Si considerano comprese nell'esercizio della professione le attivita' svolte nell'ambito o per incarico degli organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria stessa.

4.Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.

Nota all'art. 13 - La legge n. 313/1968 reca: "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".

Art. 14

Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto

1.Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro cinque anni dalla cessazione delle funzioni.

2.Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'inabilita' sia derivata da parkinsonismo.

Art. 15

Pensione speciale di riversibilita' e indiretta

1.La pensione speciale riconosciuta al notaio dagli articoli 11 e 13 e' estesa al coniuge superstite e agli orfani del notaio individuati all'art. 10.

2.In caso di morte del notaio in esercizio l'avente diritto per conseguire la pensione speciale indiretta deve presentare alla Cassa, nel termine di decadenza di cinque anni alla data del decesso del dante causa, domanda corredata dalla documentazione necessaria.

Art. 16

Pensione - Computo anzianita'

1.L'esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il notaio e' stato iscritto per la prima volta a ruolo.

2.Non e' computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.

3.Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna o da applicazione di sanzione disciplinare.

4.La riammissione all'esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L'entita' della pensione, alla cessazione dell'ulteriore periodo di esercizio, e' commisurata alla durata complessiva dell'esercizio professionale.

Art. 17

Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1.Coloro che abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e abbiano raggiunto il 75 anno di eta' hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i notai.

2.Il coniuge superstite ed i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno 20 anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di notai di cui all'art. 20.

3.Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l'esercizio delle funzioni notarili e' stato svolto in concomitanza con una delle attivita' incompatibili con l'ufficio di notaio ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni.

4.L'anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, per i notai che abbiano esercitato, anteriormente all'iscrizione a ruolo, le funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.

5.In ogni caso resta ferma l'esclusione del periodo dell'esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell'indennita' di cessazione di cui all'art. 26.

Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) e' il seguente: "Art. 6. - Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potra' con decreto reale, previo il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneita'. Nel medesimo modo potra' provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilita' non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro. L'esercente in tal modo autorizzato sara' considerato come notaro, rispetto alla responsabilita' civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari. Egli non potra' prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto reale determina le condizioni relative all'esercizio". - Il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 89/1913 e' il seguente: "Art. 2. - L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle province e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di Ministro di qualunque culto. Sono accentuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura".

Art. 18

Pensione mensile - Ammontare

1.La pensione mensile spettante al notaio e' stabilita nella somma di L. 3.050.576 fino a dieci anni di esercizio, aumentata di L. 80.890 per ogni anno di esercizio in piu' fino ad un massimo di L. 5.477.301 dopo quaranta o piu' anni di esercizio.

2.Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore si trascura.

Art. 19

Quota aggiuntiva per figli a carico

1.Le somme di cui all'art. 18 sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di eta' e per ogni figlio inabile senza limiti di eta'.

Art. 20

Pensioni indirette e di riversibilita' - Misura

2.Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procedera' alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite nel comma 1.

3.Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

4.Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la pensione spetta al solo coniuge e l'aumento e' concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 3 dell'art. 10. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione e' ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera c). Uguale criterio di ripartizione e' applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

6.In caso di piu' aventi diritto la pensione, nella misura determinata come sopra, e' divisa in parti uguali.

7.Qualora il diritto alla pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avra' luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive, restando acquisite ai primi richiedenti le somme gia' percepite.

Note all'art. 20: - La legge n. 898/1970 disciplina i casi di scioglimento del matrimonio. - Per gli articoli 82, 83, 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, si veda la nota all'art. 10.

Art. 21

Tredicesima mensilita'

1.Ai titolari di pensione e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante.

2.La tredicesima mensilita' e' concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

3.La tredicesima mensilita' e' corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.

Art. 22

Rivalutazione delle pensioni

1.Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2.Qualora la variazione percentuale dell'indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.

3.La variazione percentuale dell'indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 e' determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, dei contributi versati dai notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento, ripartiti per il numero dei notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.

4.La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono accertati dalla commissione amministratrice della Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno.

5.La commissione amministratrice della Cassa puo' deliberare variazioni indipendentemente dal criterio di perequazione automatica previsto dal presente articolo.

6.Le deliberazioni, assunte dalla commissione amministratrice della Cassa in base al presente articolo, sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione; questa si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi dalla comunicazione.

Art. 23

Cessazione per destituzione

1.Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 9 per conseguire il trattamento stesso. Potra' tuttavia la commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.

2.Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione puo' essere riesaminata, quando il notaio abbia ottenuto la riabilitazione.

3.Al coniuge o ai figli, precisati all'art. 10, del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso e' liquidato come se il notaio fosse deceduto.

Art. 24

Prescrizione delle rate di pensione

1.La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.

2.Decorso tale termine, la pensione verra' erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

3.Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.

Art. 25

Inabilita' all'esercizio - Riconoscimento

1.Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermita' o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare una assoluta incapacita' al lavoro professionale, accertata, su richiesta dell'interessato, anche prima della cessazione dalle funzioni.

2.La commissione, salvo che in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte non ravvisi comprovata la inabilita', dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico designato dalla commissione stessa.

3.Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo aver descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiara se tali alterazioni o disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente o soltanto parziale o temporaneo.

4.Occorrendo, a giudizio insindacabile della commissione una ulteriore visita di revisione, questa sara' eseguita a spese della Cassa da un collegio di tre medici da scegliersi dalla commissione stessa.

5.Il notaio sottoposto agli accertamenti medici puo' essere, su sua esplicita richiesta, assistito da un medico di sua fiducia.

Art. 26

Indennita' di cessazione

1.Al notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni o, in mancanza, al coniuge superstite o ai figli spetta, qualora abbiano diritto a pensione, un'indennita' di cessazione una volta tanto nella misura di dieci dodicesimi della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai notai in esercizio nei cinque anni piu' favorevoli del decennio solare precedente la cessazione quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni. Tale indennita' e' aumentata di un dodicesimo per ogni anno di esercizio effettivo oltre i dieci. La frazione d'anno superiore a sei mesi e' considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.

2.Per i casi di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le disposizioni dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tale articolo si devono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'art. 10. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.

3.L'indennita' di cui al presente articolo e' dovuta al notaio riammesso all'esercizio della professione dopo esserne cessato, in ragione di un dodicesimo per ogni anno dell'ultimo esercizio.

Nota all'art. 26: - L'art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, e' cosi' formulato: "Art. 89 (Misura dell'indennita' per una volta tanto). - L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'".

Art. 27

Trattamento di quiescenza - Decorrenza

1.Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il notaio dal giorno successivo a quello in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dall'art. 23, dal giorno successivo a quello in cui e' divenuto definitivo il provvedimento disciplinare salvo le disposizioni previste all'art. 24.

2.La cessazione per dispensa diviene definitiva alla data del deposito in archivio degli atti o, se anteriore, alla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3.Nei confronti del notaio che sia inabilitato all'esercizio perche' sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi destituito, la commissione amministratrice potra' fare decorrere il trattamento di quiescenza da data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.

Art. 28

Trattamento di quiescenza - Domanda e documentazione

1.Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.

2.La domanda deve contenere le generalita' dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza e la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacita' di agire.

4.Per gli altri congiunti, oltre ai documenti richiesti per i figli maggiori degli anni ventuno, deve essere presentata documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti per ottenere la pensione.

5.Per i congiunti del notaio deceduto dopo aver ottenuto il trattamento di quiescenza non e' necessario il certificato indicato alla lettera a), n. 3).

6.Gli aventi diritto a pensione speciale devono, inoltre, produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorita' civili e militari ed ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza dei presupposti per ottenere detta pensione.

7.I soggetti che usufruiscono di pensione anche di invalidita' hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato il verificarsi di eventi che comportano modifica dei presupposti in base ai quali e' stata concessa o calcolata la pensione.

Nota all'art. 28: - Per la legge n. 15/1968 si veda la nota all'art. 7.

Art. 29

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1.I termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell'incapace durante il periodo nel quale e' rimasto privo di legale rappresentante.

Art. 30

Istruttoria pratiche pensioni Competenza consiglio notarile

1.La domanda per la concessione del trattamento di quiescenza, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaio al momento della cessazione dall'esercizio.

2.Il consiglio notarile, verificata la regolarita' dei documenti, accertata l'esistenza delle condizioni richieste per la concessione o assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa, non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.

3.Il trattamento di quiescenza e' liquidato dalla commissione amministratrice oppure, ad eccezione delle pensioni speciali, per sua delega, dal comitato previsto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda nelle premesse al decreto qui pubblicato) e' il seguente: "Art. 6. - Tanto il Consiglio nazionale che la commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o piu' dei propri componenti per lo svolgimento dell'attivita' di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente".

Art. 31

Deliberazione di liquidazione della pensione

1.La deliberazione che assegna il trattamento di quiescenza contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei titolari, la causa e l'ammontare del trattamento stesso e la sua decorrenza. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio riconosciuto utile agli effetti della pensione come pure i motivi per i quali non sia stata, in qualche parte, accolta la domanda.

2.Un estratto delle deliberazioni della commissione o del comitato che accoglie o respinge la domanda e' comunicato agli interessati.

Art. 32

Modalita' e termini di pagamento

1.Le mensilita' di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalita' stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori.

2.L'indennita' di cessazione e gli assegni assistenziali e scolastici sono pagati subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.

3.Sono dovuti gli interessi in misura annua pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, tempo per tempo vigente, quando l'erogazione della pensione e l'indennita' di cessazione avvenga novanta giorni dopo la data di ricevimento della domanda, per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento.

4.Per l'operativita' delle norme di cui al comma 3 e' necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.

Art. 33

Assegni assistenziali

2.L'erogazione dell'assegno puo' essere concorrente con l'attribuzione dell'indennita' di integrazione.

3.Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, e in mancanza di aventi diritto a pensione indiretta l'assegno assistenziale puo' essere corrisposto a favore degli eredi del notaio diversi dai soggetti indicati nella stessa lettera c). Tale assegno puo' essere corrisposto una sola volta e in misura non superiore all'indennita' di cessazione che sarebbe spettata al notaio deceduto.

4.La Cassa puo' corrispondere, inoltre, assegni assistenziali a favore di notai e loro vedove aventi a carico figli o discendenti malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure particolari come accompagnamento, assistenza di personale qualificato ovvero direttamente a detti soggetti, sempreche' siano stati a carico del notaio, nonche' a orfani maggiorenni di notai permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro quando siano in condizioni di disagio economico.

5.L'importo e le modalita' di concessione dell'assegno sono stabiliti dalla commissione amministratrice, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di bisogno o di grave disagio economico meritevoli di intervento.

Nota all'art. 33: - Il R.D.L. n. 1324/1923 modifica il R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349.

Art. 34

Disposizioni transitorie

1.Le condizioni richiamate nell'art. 10, comma 1, non rilevano nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.

2.I soggetti gia' ammessi a pensione ordinaria alla data dell'8 novembre 1985 e aventi i requisiti per godere della pensione speciale di cui agli articoli 11, 13 e 15 possono richiederne il riconoscimento entro il termine dell'8 novembre 1990 a pena di decadenza, con decorrenza dei benefici economici dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

4.A favore del notaio che a causa dello stato di guerra ebbe assegnato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, un termine per l'iscrizione a ruolo l'esercizio utile al conseguimento della pensione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale o del Bollettino del Ministero di grazia e giustizia nel quale venne data notizia della registrazione del decreto di nomina.

5.Non e' computato in deduzione, ai fini della determinazione della durata dell'esercizio utile a pensione, il periodo di tempo durante il quale il notaio, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di guerra, non presto' assistenza alla sede notarile, qualora tale interruzione non sia dai competenti consigli notarili ritenuta ingiustificata.

Note all'art. 34: - Per la legge n. 898/1970 si veda nelle note all'art. 20. - La legge n. 1054/1939 disciplinava l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. - Il R.D.L. n. 9/1944 reca: "Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, gia' licenziati per motivi politici". - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L.L. n. 209/1944, recante norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato: "Art. 3. - Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia puo', con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficolta' dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al primo e secondo comma del citato art. 24. Detto termine puo', per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un piu' lungo periodo. Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma e' assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrera' dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano".

Art. 35

Disposizioni finali

1.Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente normativa. Restano, in ogni caso, ferme ed operanti le disposizioni concernenti l'erogazione degli assegni scolastici a favore dei figli ed orfani di notaio, di contributi per apertura, sistemazione ed organizzazione dello studio di notaio di prima nomina, degli assegni di assistenza paramedica di tipo infermieristico, degli assegni continuativi a favore di familiari di notaio non aventi diritto a pensione.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 1

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